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Revisione delle dichiarazioni doganali: l’ADM chiarisce la competenza nei casi che coinvolgono più Uffici

By 2 Giugno 2026No Comments

Con la Circolare n. 10/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce importanti chiarimenti in materia di revisione delle dichiarazioni doganali su istanza di parte, affrontando una problematica che negli ultimi anni ha interessato numerosi operatori economici: l’individuazione dell’ufficio competente quando la richiesta di revisione riguarda più dichiarazioni registrate presso differenti Uffici ADM.

La questione assume particolare rilevanza per le aziende che operano attraverso più punti di ingresso delle merci sul territorio nazionale e che, nel corso del tempo, possono aver presentato dichiarazioni doganali presso diversi uffici. In questi casi non è raro che emergano errori o criticità che interessano una pluralità di operazioni, come ad esempio una classificazione tariffaria non corretta applicata sistematicamente, l’errata indicazione dell’origine delle merci, l’utilizzo improprio di un determinato regime doganale oppure l’errata valorizzazione di elementi dichiarativi ripetuti su più importazioni.

Fino ad oggi, la gestione di tali situazioni poteva generare incertezze operative. Se le dichiarazioni erano state registrate presso uffici diversi, l’operatore rischiava infatti di dover avviare e seguire distinti procedimenti di revisione presso ciascun Ufficio delle Dogane competente, con inevitabili duplicazioni documentali, maggiori oneri amministrativi e il rischio di ottenere valutazioni non perfettamente allineate su questioni sostanzialmente identiche.

La circolare interviene proprio per chiarire questo aspetto, richiamando quanto previsto dall’articolo 42 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione. La norma stabilisce che, quando il controllo riguarda dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell’Agenzia, la competenza può essere attribuita all’Ufficio nel cui ambito territoriale è situata la sede legale dell’operatore economico.

L’elemento di maggiore interesse contenuto nel documento riguarda però l’estensione di tale principio anche alle revisioni avviate su iniziativa dell’impresa. L’Agenzia chiarisce infatti che il criterio della concentrazione dell’attività istruttoria non deve essere limitato ai procedimenti avviati d’ufficio, ma può trovare applicazione anche quando è l’operatore a presentare una o più istanze di revisione fondate sui medesimi presupposti.

In termini pratici, questo significa che quando più dichiarazioni registrate presso diversi uffici presentano la stessa problematica e la richiesta di revisione si fonda sulle medesime motivazioni, l’istruttoria può essere accentrata presso un unico ufficio, individuato in base alla sede legale dell’azienda. L’obiettivo è quello di evitare la frammentazione delle attività di controllo e garantire una valutazione uniforme delle questioni sottoposte all’Amministrazione.

Si tratta di un chiarimento particolarmente favorevole per gli operatori economici. La possibilità di interfacciarsi con un solo ufficio consente infatti di semplificare la gestione della pratica, ridurre i tempi di istruttoria e limitare il rischio che differenti uffici possano adottare interpretazioni non perfettamente coerenti tra loro. Allo stesso tempo, anche l’Amministrazione beneficia di una maggiore efficienza, evitando di svolgere più volte attività istruttorie sostanzialmente identiche.

La concentrazione della trattazione non opera tuttavia in modo automatico. Affinché sia possibile applicare tale principio, è necessario che vi sia una reale omogeneità tra le dichiarazioni interessate, sia con riferimento all’elemento che si intende rettificare sia rispetto alle motivazioni poste a fondamento della richiesta. Inoltre, l’operatore dovrà informare gli uffici coinvolti dell’esistenza di istanze analoghe presentate presso altre sedi e della sostanziale identità delle questioni oggetto di revisione.

Qualora tali condizioni siano soddisfatte, gli uffici che hanno ricevuto l’istanza dovranno trasmetterla all’ufficio competente individuato in base alla sede legale dell’impresa, informando contestualmente il richiedente. Rimarranno comunque attive le forme di collaborazione tra i diversi uffici per l’acquisizione degli elementi istruttori necessari alla definizione della pratica.

Un ulteriore chiarimento riguarda gli eventuali rimborsi derivanti dall’accoglimento dell’istanza. In caso di trattazione unificata, sarà l’ufficio competente a gestire anche la fase di liquidazione e restituzione delle somme eventualmente dovute all’operatore, centralizzando così l’intero procedimento amministrativo.

La circolare si inserisce nel più ampio processo di semplificazione dei rapporti tra Amministrazione doganale e imprese e conferma una crescente attenzione verso l’efficienza delle procedure. Per gli operatori che effettuano numerose operazioni di importazione attraverso diversi uffici doganali, il nuovo orientamento rappresenta un’opportunità concreta per gestire in modo più efficace le attività di revisione e recuperare eventuali somme versate indebitamente attraverso un unico procedimento coordinato.

Resta tuttavia aperta una questione operativa che la circolare non affronta espressamente e che potrebbe limitare, almeno in parte, gli effetti pratici della semplificazione introdotta.

Dal 2022 per le dichiarazioni di importazione e dal 2024 per quelle di esportazione, le revisione sono infatti gestite attraverso specifici flussi telematici che, nella pratica operativa, possono essere attivati esclusivamente dal soggetto che ha presentato la dichiarazione doganale. Ciò significa che la revisione non può essere autonomamente gestita dall’azienda importatrice o esportatrice, ma deve necessariamente transitare attraverso il dichiarante che ha effettuato lo sdoganamento.

Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante se si considera la struttura operativa di molte imprese italiane. Non è raro che una stessa azienda utilizzi diversi spedizionieri internazionali, i quali a loro volta si avvalgono di differenti centri di sdoganamento o rappresentanti doganali per la presentazione delle dichiarazioni. In questi casi, una problematica comune che interessa centinaia di operazioni distribuite nel tempo potrebbe richiedere il coinvolgimento di una pluralità di soggetti diversi, ciascuno titolare delle proprie dichiarazioni e dei relativi canali telematici.

La circolare consente quindi all’Amministrazione di concentrare l’istruttoria presso un unico ufficio, ma non risolve integralmente il tema dell’uniformità operativa a monte. L’impresa continua infatti a dipendere dalla collaborazione di più operatori per la predisposizione e la trasmissione delle singole istanze di revisione, con il rischio di approcci differenti, tempistiche non allineate e documentazione non perfettamente uniforme.

Si tratta di una riflessione che va oltre il contenuto della circolare e che richiama un tema più ampio: il rapporto tra digitalizzazione delle procedure doganali e reale disponibilità dei dati da parte degli operatori economici. Se l’obiettivo è favorire una gestione sempre più centralizzata e integrata delle attività di compliance, sarà probabilmente necessario interrogarsi anche sulla possibilità di attribuire alle imprese strumenti che consentano una gestione più diretta e coordinata delle revisioni che riguardano le proprie dichiarazioni, indipendentemente dal soggetto che le ha materialmente presentate.

In altre parole, la semplificazione introdotta dall’ADM rappresenta certamente un passo avanti sul piano amministrativo, ma lascia aperta una domanda di fondo: come garantire una reale unitarietà delle revisioni quando la titolarità operativa delle dichiarazioni rimane distribuita tra una molteplicità di soggetti diversi?

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