Importazione

Spedizioni di modico valore: introdotto il contributo di 2 euro per coprire gli oneri amministrativi doganali

By 5 Gennaio 2026No Comments

Con la Legge di Bilancio 2026, il legislatore introduce una novità destinata ad avere un impatto rilevante sulle operazioni di importazione di spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. I commi da 126 a 129 dell’articolo 1 istituiscono, infatti, un contributo fisso di 2 euro per spedizione, finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali.

La misura trova applicazione operativa a partire dal 1° gennaio 2026 ed è stata dettagliatamente chiarita dalla Circolare n. 37/2025 della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne definisce ambito di applicazione, soggetti obbligati e modalità di versamento.

Il contributo si applica a tutte le spedizioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro, provenienti da Paesi extra-UE e vincolate al regime di immissione in libera pratica.

È importante sottolineare che la norma prescinde dalla natura della transazione commerciale. Il contributo è quindi dovuto:

  • per spedizioni B2C, tipiche del commercio elettronico;
  • per spedizioni B2B, anche al di fuori delle piattaforme e-commerce;
  • per spedizioni tra privati, anche in assenza di carattere commerciale.

Restano invece escluse le merci al seguito dei passeggeri dichiarate verbalmente, poiché non rientrano nella definizione di “spedizione” rilevante ai fini della norma.

Un passaggio centrale della circolare riguarda la definizione di spedizione, termine utilizzato dal legislatore nazionale in coerenza con il diritto unionale.

In assenza di una definizione esplicita nel Regolamento (UE) n. 1186/2009, l’Agenzia richiama le Note esplicative IVA sul commercio elettronico della Commissione europea (settembre 2020), secondo cui per spedizione si intendono:

“Merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto.”

Ne consegue che più ordini, se inseriti nello stesso invio e accompagnati da un’unica lettera di vettura, costituiscono un’unica spedizione, con applicazione di un solo contributo.

Il soggetto obbligato al pagamento del contributo coincide con il debitore doganale, secondo quanto previsto dal Codice Doganale dell’Unione.

In particolare:

  • il dichiarante è sempre debitore del contributo;
  • in caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione.

Per la liquidazione del contributo è stato istituito il codice tributo 159, da utilizzare:

  • in dichiarazione doganale H1, oppure
  • tramite bolletta A22.

Nel caso delle dichiarazioni ordinarie, il contributo viene liquidato contestualmente agli altri diritti doganali. Ai fini del rispetto della soglia dei 150 euro, rileva il valore in dogana, determinato secondo gli articoli da 69 a 76 del CDU.

La disciplina si complica nel caso delle dichiarazioni semplificate H7, utilizzate principalmente per le spedizioni di e-commerce a basso valore.

Poiché il tracciato H7 non consente la liquidazione di tributi diversi dall’IVA, il contributo non può essere contabilizzato prima dello svincolo della merce. In attesa degli adeguamenti informatici, la circolare prevede una contabilizzazione periodica, secondo quanto stabilito dall’articolo 105 del CDU.

Per verificare il superamento della soglia dei 150 euro:

  • per le merci commerciali si considera il valore intrinseco;
  • per le merci prive di carattere commerciale, il valore che sarebbe stato pagato in caso di vendita.

I dichiaranti che utilizzano il tracciato H7 dovranno:

  • adeguare le garanzie (DPO) entro febbraio 2026, in misura pari ad almeno la metà della media mensile delle H7 presentate nel 2025;
  • procedere alla contabilizzazione e al pagamento del contributo su base quindicinale.

Il versamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla fine della quindicina di riferimento, tramite bolletta A22 con addebito su conto di debito. In fase iniziale, il sistema si baserà su una autodichiarazione del dichiarante, ferma restando la possibilità di controlli successivi da parte dell’ufficio doganale.

L’introduzione del contributo per le spedizioni di modico valore rappresenta un cambio di paradigma nella gestione doganale dell’e-commerce e delle importazioni a basso valore, incidendo direttamente sui flussi operativi di spedizionieri, operatori postali, corrieri espressi e intermediari doganali.

Se l’obiettivo dichiarato è la copertura dei costi amministrativi, l’impatto pratico richiederà adeguamenti procedurali, contabili e di garanzia, soprattutto per chi gestisce volumi elevati di dichiarazioni H7. Una corretta pianificazione diventa quindi essenziale per evitare criticità operative e rischi di non conformità.

 

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