Importazione

Spedizioni di modico valore: nuovi chiarimenti ADM sul contributo da 2 euro

By 17 Febbraio 2026No Comments

Con la Circolare n. 04/2026, la Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi sul contributo destinato alla copertura delle spese amministrative relative alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 126-128, L. 199/2025)

Il documento integra e modifica le precedenti istruzioni fornite con le Circolari 37/2025 e 1/2026, concentrandosi in particolare sui tracciati dichiarativi H1 e H7, unici interessati dall’applicazione del contributo.

L’ADM chiarisce un punto essenziale: il contributo non ha natura di diritto doganale.

Richiamando l’articolo 52 del Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), la Circolare precisa che si tratta di un importo destinato a coprire le spese amministrative sostenute dall’amministrazione doganale.

Ne consegue che:

  • non rientra tra i diritti doganali;
  • non deve essere incluso nella base imponibile IVA

Si tratta di un chiarimento di rilievo, soprattutto per la corretta determinazione del valore imponibile e per la gestione contabile delle operazioni.

La Circolare introduce un’importante esclusione.

Il contributo non si applica nel caso di reimportazione di merce unionale nell’ambito della temporanea esportazione (art. 72 Allegato 1 D.Lgs. 141/2024 – DNC).

In particolare, l’esclusione riguarda le dichiarazioni con codici regime:

  • 61
  • 63
  • 68

Il contributo è dovuto esclusivamente in caso di importazione definitiva, ossia immissione in libera pratica ai sensi degli articoli 201 e seguenti del CDU.

Per le dichiarazioni H1, ciò si traduce nell’applicazione del contributo nei seguenti regimi:

  • 40
  • 42
  • 45

È quindi determinante verificare correttamente il regime dichiarato per evitare errate liquidazioni.

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda le dichiarazioni H1 che includono più spedizioni.

Anche qualora il valore complessivo della dichiarazione superi 150 euro, il contributo dovrà essere versato per ogni singola spedizione il cui valore in dogana non ecceda 150 euro

Diversamente, nel caso di una sola spedizione composta da più “singoli”, il contributo dovrà essere liquidato una sola volta, con riferimento al primo singolo

Si tratta di un chiarimento operativo fondamentale per corrieri espressi, operatori e-commerce e dichiaranti che gestiscono flussi multipli.

Per la liquidazione del contributo (codice tributo 159) è prevista l’indicazione del solo importo fisso di 2 euro, in formato numerico

La Circolare 04/2026 conferma che la gestione delle spedizioni di modico valore richiede oggi un’attenzione tecnica elevata, soprattutto con riferimento a:

  • corretta individuazione del regime doganale;
  • gestione delle dichiarazioni cumulative;
  • distinzione tra spedizione e singolo;
  • corretta valorizzazione del contributo in dichiarazione.

Per operatori e intermediari doganali, l’adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure interne rimane un passaggio imprescindibile per evitare errori di liquidazione o contestazioni.

La materia, pur trattandosi di un contributo di importo contenuto, ha un impatto significativo in termini di volumi e gestione operativa, in particolare nei flussi B2C ed e-commerce.

Per un’analisi personalizzata dei vostri flussi dichiarativi H1 e H7, il team C-Trade è a disposizione.

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