L’Office of the United States Trade Rapresentative ha pubblicato un avviso nell’ambito di 60 indagini avviate ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974, dedicate alle misure adottate da diversi Paesi per vietare e contrastare l’importazione di merci prodotte, in tutto o in parte, con lavoro forzato.
L’iniziativa non riguarda l’accertamento del lavoro forzato in una specifica filiera, né l’applicazione di un divieto mirato su singoli prodotti. USTR contesta ai Paesi esaminati l’assenza, o l’insufficiente effettività, di un sistema nazionale che vieti l’ingresso di merci prodotte con lavoro forzato. Su questa base, propone l’introduzione di dazi aggiuntivi ad valorem su larga scala, applicabili ai prodotti originari delle economie sottoposte a indagine, salvo le esclusioni previste nell’Allegato A.
Per le imprese italiane ed europee che esportano negli Stati Uniti, il documento è particolarmente rilevante perché l’Unione europea è espressamente inclusa tra le economie esaminate.
USTR ha concluso che tutte le 60 economie oggetto di indagine presentano condotte ritenute irragionevoli e tali da gravare o restringere il commercio statunitense.
L’Unione europea è collocata nel gruppo dei sei soggetti che, secondo USTR, dispongono di un divieto di importazione di beni prodotti con lavoro forzato, ma non lo applicherebbero in modo sufficientemente efficace. Insieme all’UE figurano Canada, Ecuador, Indonesia, Messico e Pakistan.
Per questo gruppo, USTR propone un dazio aggiuntivo del 10%. La medesima aliquota è proposta anche per alcuni Paesi che hanno assunto impegni specifici verso gli Stati Uniti e per il Regno Unito, in ragione di un regime parziale. Per le altre economie sottoposte a indagine, la proposta è invece un dazio aggiuntivo del 12,5%.
È essenziale sottolineare che si tratta, allo stato, di una proposta sottoposta a consultazione pubblica: il documento non stabilisce ancora l’entrata in vigore di nuovi dazi né definisce in via definitiva il perimetro delle merci colpite.
La posizione statunitense si fonda su un’impostazione molto ampia. Secondo USTR, non è sufficiente vietare il lavoro forzato sul piano interno: occorre anche impedire in modo efficace che merci prodotte con lavoro forzato, o con input derivanti da lavoro forzato, entrino nel mercato nazionale o siano utilizzate nella produzione domestica.
Il tema deve essere letto nel contesto della crescente attenzione internazionale alla tracciabilità delle catene di approvvigionamento, alla due diligence e ai diritti umani. Tuttavia, il provvedimento USTR non coincide con un ordinario controllo di conformità di prodotto: utilizza lo strumento tariffario della Section 301 come leva di politica commerciale nei confronti di intere economie.
La proposta riguarda, in linea generale, tutti i prodotti delle 60 economie oggetto di indagine. Tuttavia, l’Allegato A contiene un elenco molto ampio di voci tariffarie HTSUS escluse dalla misura.
Le esclusioni comprendono, tra l’altro:
- articoli e componenti già soggetti a dazi Section 232;
- determinate materie prime la cui tassazione potrebbe compromettere la disponibilità interna negli Stati Uniti;
- prodotti per i quali ulteriori dazi potrebbero causare disfunzioni di sistema nell’economia statunitense;
- alcune merci che non possono essere prodotte negli Stati Uniti in quantità sufficienti o reperite da fonti alternative;
- materiali informativi, donazioni e bagaglio accompagnato.
Sono inoltre esclusi i beni conformi all’USMCA originari di Canada e Messico e alcune importazioni tessili e di abbigliamento che entrano in franchigia nell’ambito del CAFTA-DR. L’Allegato A precisa che l’esclusione dipende dalla corretta classificazione nella voce HTSUS indicata: le descrizioni dei prodotti hanno valore informativo e non delimitano autonomamente il campo di applicazione.
Per gli esportatori UE, pertanto, non sarà sufficiente valutare il settore merceologico: sarà necessario verificare la singola classificazione HTSUS del prodotto importato negli Stati Uniti e la sua eventuale presenza nell’Allegato A.
USTR propone anche un possibile meccanismo dedicato ai prodotti tessili e all’abbigliamento. L’idea è consentire l’ingresso di determinati volumi a un’aliquota Section 301 ridotta, correlando il beneficio ai quantitativi di input tessili statunitensi o di cotone e prodotti di cotone acquistati dal partner commerciale.
Il meccanismo è ancora in fase di proposta e richiede ulteriori definizioni: Paesi interessati, prodotti coperti, volumi, criteri di calcolo e aliquota effettivamente applicabile. Per il comparto tessile, quindi, non è ancora possibile formulare valutazioni definitive sull’impatto economico.
Le prossime scadenze
USTR ha aperto una fase di partecipazione pubblica:
- 22 giugno 2026: termine per chiedere di intervenire alle audizioni pubbliche, con sintesi della testimonianza;
- 6 luglio 2026: termine per presentare osservazioni scritte;
- 7 luglio 2026: avvio delle audizioni davanti al Section 301 Committee;
- entro cinque giorni dall’ultima giornata di audizione: presentazione delle eventuali repliche post-audizione.
Le osservazioni devono essere presentate in lingua inglese tramite il portale elettronico USTR, utilizzando il docket USTR-2026-0265; le richieste di intervento alle audizioni devono essere depositate nel docket USTR-2026-0266.
La proposta USTR non è ancora una misura applicabile, ma segnala un rischio tariffario concreto per le esportazioni UE verso gli Stati Uniti. La priorità è verificare prodotto per prodotto l’esposizione potenziale e predisporre fin d’ora dati tecnici e commerciali utili sia per la gestione del rischio sia per un’eventuale partecipazione alla consultazione.