Con nota della Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute (prot. DGSA 30104 del 17 ottobre 2025) e successiva comunicazione ai PCF-UVAC, sono state fornite istruzioni operative in merito alla validazione del destinatario e del luogo di destinazione nei certificati emessi tramite sistema TRACES
Il tema nasce da difformità procedurali riscontrate tra diversi Posti di Controllo Frontalieri (PCF) nazionali relativamente alla validazione delle caselle I.6 (destinatario) e I.7 (luogo di destinazione) nei certificati DSCE/NOA (oggi CHEDP, CHEDD e NOA)
La Commissione europea, interpellata sul punto, ha chiarito che il sistema TRACES non prevede attualmente un obbligo di validazione tecnica del destinatario e del luogo di destinazione nei certificati
Tuttavia, il Ministero della Salute richiama un principio fondamentale: l’obbligo di rintracciabilità previsto dall’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, che impone la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, mangime, animale o sostanza destinata a entrare nella catena alimentare, lungo tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione
A ciò si aggiunge:
- l’obbligo di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 per gli operatori del settore alimentare;
- per i MOCA (Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con Alimenti), l’obbligo di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29
Il chiarimento ministeriale stabilisce che, pur non essendo obbligatoria la validazione formale nel sistema TRACES, qualora lo stabilimento di destinazione non risulti validato, il PCF deve acquisire dall’operatore:
- documentazione attestante la registrazione o il riconoscimento dello stabilimento (settore alimentare);
- nel caso dei MOCA, documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione all’ASL competente delle informazioni relative allo stabilimento
In altri termini, l’assenza di validazione nel sistema non esonera dall’obbligo sostanziale di dimostrare la regolarità dello stabilimento destinatario.
Focus MOCA: obblighi e modello di comunicazione
Il documento allega anche il modello di comunicazione per la registrazione degli operatori MOCA, che richiede:
- dati identificativi dell’impresa;
- sede operativa;
- tipologia di materiali trattati (es. metalli, plastica, carta e cartone, siliconi, ecc.);
- tipologia di attività svolta (produzione, trasformazione, deposito, distribuzione)
L’obbligo riguarda gli operatori economici che producono, trasformano, depositano o distribuiscono materiali destinati al contatto con alimenti, con esclusione delle attività di mera distribuzione al consumatore finale.
Per spedizionieri, importatori e consulenti doganali che gestiscono partite soggette a controllo sanitario (alimentari, mangimi, MOCA), il messaggio è chiaro:
- la verifica preventiva dello status dello stabilimento destinatario diventa essenziale;
- in caso di assenza di validazione in TRACES, occorre predisporre documentazione alternativa;
- la corretta gestione documentale è fondamentale per evitare ritardi nei controlli PCF.
In particolare nel settore MOCA, dove la disciplina è spesso meno presidiata rispetto al settore alimentare, il rischio di blocchi o richieste integrative può aumentare in assenza di adeguata documentazione.
La circolare non introduce un nuovo obbligo tecnico nel sistema informatico, ma rafforza un principio sostanziale: la rintracciabilità e la regolarità dello stabilimento di destinazione devono essere sempre dimostrabili.
In un contesto in cui controlli sanitari e doganali sono sempre più integrati, la gestione coordinata tra area logistica, qualità e compliance diventa strategica.
Per supporto nella verifica dei requisiti MOCA o nella gestione delle pratiche TRACES e PCF, il team C-Trade è a disposizione.