Con l’Avviso del 27 maggio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso nota la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1124 della Commissione, che dispone la sospensione del regime di perfezionamento attivo per specifiche importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla produzione di zucchero bianco. Si tratta di una decisione che interessa direttamente gli operatori del settore agroalimentare e, più in generale, le imprese che utilizzano il perfezionamento attivo come strumento per ottimizzare i costi di approvvigionamento e trasformazione delle materie prime provenienti da Paesi terzi.
Il provvedimento riguarda in particolare lo zucchero greggio di canna classificato ai codici NC 1701 13 90 e 1701 14 90 quando importato per essere trasformato in zucchero bianco classificato al codice NC 1701 99 10. A partire dal 27 maggio 2026 non sarà più possibile ottenere nuove autorizzazioni di perfezionamento attivo per tali prodotti, con una conseguente limitazione delle possibilità operative per gli operatori che utilizzavano questo regime speciale per importare materia prima senza applicazione immediata dei dazi all’importazione.
La decisione della Commissione europea trova fondamento nell’articolo 195 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che attribuisce alle istituzioni europee la facoltà di sospendere il regime di perfezionamento attivo quando il mercato dell’Unione subisce o rischia di subire perturbazioni. Si tratta di uno strumento di salvaguardia che viene utilizzato quando le condizioni di mercato rendono necessario intervenire per tutelare determinati comparti produttivi europei.
Nel caso specifico, la Commissione ha ritenuto che il mercato europeo dello zucchero sia esposto a un rischio concreto di squilibrio a causa del costante incremento delle importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo. Secondo le valutazioni riportate nel provvedimento, le importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla produzione di zucchero bianco hanno registrato una crescita significativa e presentano valori CIF inferiori sia rispetto alle importazioni effettuate in regime ordinario sia rispetto al prezzo medio praticato sul mercato dell’Unione europea. Questa situazione avrebbe contribuito a generare pressioni concorrenziali sul settore saccarifero europeo, giustificando l’intervento della Commissione.
La sospensione rappresenta un esempio concreto di come il regime di perfezionamento attivo, pur essendo uno strumento doganale finalizzato a favorire la competitività dell’industria europea, possa essere temporaneamente limitato quando il suo utilizzo rischia di produrre effetti distorsivi sul mercato interno. Il caso dello zucchero evidenzia infatti il delicato equilibrio che le istituzioni europee sono chiamate a garantire tra le esigenze dell’industria di trasformazione e la tutela dei produttori dell’Unione.
Per le aziende coinvolte, la conseguenza immediata è che non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per le operazioni interessate dalla sospensione. Tuttavia, il Regolamento introduce una misura transitoria che consente agli operatori già autorizzati di gestire le operazioni programmate senza un’interruzione immediata delle attività.
La Commissione ha infatti previsto un periodo di salvaguardia di trenta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, durante il quale potranno continuare a essere effettuate importazioni in regime di perfezionamento attivo purché basate su autorizzazioni valide alla data di entrata in vigore della misura. Tale periodo transitorio si applica sia alle autorizzazioni del tipo IM/EX (importazione seguita da esportazione) sia alle operazioni effettuate nell’ambito di autorizzazioni EX/IM con meccanismo di reintegro.
Dal punto di vista operativo, ciò significa che le imprese già titolari di autorizzazioni valide potranno continuare a effettuare le importazioni programmate fino al 25 giugno 2026, data di conclusione del periodo transitorio individuato dall’Agenzia delle Dogane. Dopo tale termine, la sospensione diventerà pienamente operativa e resterà in vigore fino al 27 maggio 2027.
La misura impone pertanto una rapida rivalutazione delle strategie di approvvigionamento da parte delle imprese interessate. Gli operatori che basavano parte della propria competitività sull’utilizzo del perfezionamento attivo per l’importazione di zucchero greggio di canna dovranno verificare gli impatti economici derivanti dall’impossibilità di accedere al regime e valutare eventuali soluzioni alternative per la gestione delle forniture e dei processi produttivi.
Al tempo stesso, il provvedimento conferma come i regimi doganali speciali, pur rappresentando importanti strumenti di facilitazione commerciale, siano sempre strettamente collegati agli obiettivi di politica economica e agricola dell’Unione europea. La loro applicazione non può quindi essere considerata immutabile, ma può essere oggetto di interventi correttivi quando le condizioni di mercato lo rendano necessario.
Le imprese che operano nel settore saccarifero o che utilizzano zucchero greggio di canna nell’ambito di autorizzazioni di perfezionamento attivo dovrebbero verificare tempestivamente la propria posizione autorizzativa, valutare le operazioni ancora realizzabili entro il periodo transitorio e analizzare gli impatti economici e doganali derivanti dalla sospensione. Una corretta pianificazione delle attività nei prossimi mesi sarà fondamentale per evitare interruzioni nelle catene di approvvigionamento e minimizzare gli effetti della nuova disciplina.
La sospensione del perfezionamento attivo per lo zucchero greggio di canna dimostra come le decisioni di politica commerciale e agricola europea possano incidere direttamente sulla gestione operativa delle imprese. Monitorare costantemente l’evoluzione della normativa doganale e valutare tempestivamente gli effetti delle nuove misure diventa quindi un elemento essenziale per preservare competitività e continuità operativa.
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