Accordi preferenziali

Accordo UE–Mercosur: al via l’applicazione provvisoria e una nuova stagione per i dazi e l’origine preferenziale

By 1 Maggio 2026No Comments

L’accordo UE–Mercosur, entrato in applicazione provvisoria il 1° maggio 2026, rappresenta molto più di una semplice riduzione tariffaria: è un sistema articolato che integra regole di origine, procedure doganali e strumenti operativi destinati a incidere profondamente sull’organizzazione delle supply chain tra Europa e Sud America, e proprio per questo richiede alle imprese un approccio consapevole e strutturato, perché il beneficio doganale non è automatico ma subordinato al rispetto rigoroso di condizioni tecniche che trovano il loro fulcro nel capitolo 3 dell’accordo, dedicato all’origine preferenziale e alle relative prove .

Il meccanismo tariffario si basa su una progressiva eliminazione dei dazi, spesso legata a contingenti e tempistiche differenziate, ma il vero elemento discriminante resta la capacità di dimostrare correttamente l’origine preferenziale: un prodotto può beneficiare della riduzione o eliminazione del dazio solo se soddisfa le regole di origine e se tale origine è formalmente provata secondo le modalità previste dall’accordo, il che trasforma un vantaggio teorico in un risultato concreto solo per le aziende che riescono a governare il dato doganale.

Le regole di origine seguono una struttura ormai tipica degli accordi di nuova generazione, distinguendo tra prodotti interamente ottenuti e prodotti sufficientemente trasformati, con l’applicazione delle regole specifiche di prodotto contenute negli allegati tecnici, ma è fondamentale comprendere che tali regole non operano in modo isolato: esse si intrecciano con strumenti come il cumulo bilaterale, che consente di considerare originari i materiali dell’altra parte, e con limiti stringenti rappresentati dalle lavorazioni insufficienti, che escludono l’acquisizione dell’origine in presenza di operazioni meramente formali; in questo contesto, la verifica dell’origine diventa un’analisi industriale, non solo documentale.

Tuttavia, è nella gestione della prova dell’origine che l’accordo rivela tutta la sua complessità operativa, e qui è necessario soffermarsi con maggiore precisione sui punti 2 e 3 della guida, perché sono quelli che incidono direttamente sulla quotidianità aziendale. Il punto di partenza è che il trattamento preferenziale non nasce automaticamente ma deve essere richiesto dall’importatore, il quale è responsabile della correttezza della richiesta e deve disporre di una prova dell’origine valida, generalmente rappresentata da un’attestazione rilasciata dall’esportatore ; questa attestazione non è un semplice documento formale, ma una dichiarazione giuridica che presuppone la disponibilità, da parte dell’esportatore, di tutte le informazioni e i documenti a supporto dell’origine, e che può essere verificata in qualsiasi momento dalle autorità doganali.

L’attestation of origin prevista dall’allegato 3-C è il cuore del sistema e deve essere redatta su un documento commerciale – tipicamente fattura, ma anche packing list o altro documento equivalente – oppure su un foglio separato collegato al documento, e deve contenere una descrizione dettagliata dei prodotti tale da consentirne l’identificazione; la dichiarazione deve riportare la formula standard: «L’exportateur des produits couverts par le présent document (no de référence exportateur …) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …», indicando chiaramente “Union européenne” oppure “Mercosur”, senza possibilità di doppia indicazione, perché ciò genererebbe ambiguità sull’origine reale ; può essere emessa prima, durante o dopo l’esportazione ed è valida per 12 mesi, ma può anche essere utilizzata per spedizioni multiple di prodotti identici, trasformandosi di fatto in una dichiarazione a lungo termine che semplifica la gestione documentale ma aumenta il livello di responsabilità.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la forma e il contenuto della dichiarazione: l’attestazione può essere dattiloscritta, stampata, scritta a mano o apposta con timbro, deve includere i dati completi di esportatore e destinatario, e deve consentire la distinzione tra prodotti originari e non originari all’interno della stessa spedizione, attraverso modalità pratiche come l’indicazione tra parentesi o la suddivisione in sezioni separate ; anche dettagli apparentemente minori, come errori formali o discrepanze, sono gestiti in modo pragmatico dall’accordo, che consente l’accettazione della prova in presenza di errori non sostanziali, ma resta fermo il principio che qualsiasi errore che incida sull’origine o sull’identificazione del prodotto può comportare la perdita del beneficio.

Il punto 2.3 introduce poi un elemento essenziale: il numero di riferimento dell’esportatore, che rappresenta il collegamento tra dichiarazione e soggetto che la emette e che varia significativamente tra UE e Mercosur; nell’Unione europea il sistema è centralizzato attraverso il REX, e gli esportatori registrati devono sempre indicare il proprio numero, indipendentemente dal valore della spedizione, mentre gli esportatori non registrati possono emettere attestazioni solo per spedizioni fino a 6.000 euro ; al contrario, nei Paesi Mercosur il sistema è nazionale e ogni Stato utilizza un proprio identificativo (CUIT per l’Argentina, CNPJ per il Brasile, RUT per l’Uruguay), che deve essere sempre indicato e che garantisce tracciabilità e verificabilità della dichiarazione.

È proprio qui che emerge con forza la posizione peculiare del Paraguay, che non ha ancora adottato un sistema di auto-certificazione e quindi non consente ai propri esportatori di utilizzare l’attestazione di origine dell’allegato 3-C: durante la fase transitoria, il Paraguay utilizza esclusivamente il certificato di origine previsto dall’allegato 3-D, emesso da un’autorità autorizzata e non direttamente dall’esportatore ; questo comporta un impatto operativo significativo, perché introduce un modello più tradizionale, basato su certificazione istituzionale, in un sistema che per il resto tende all’autocertificazione, e richiede alle imprese europee di gestire flussi documentali differenti a seconda del Paese di provenienza.

Il certificato di origine, pur essendo formalmente un documento diverso, è giuridicamente equiparato all’attestazione e deve essere compilato integralmente, firmato dall’esportatore e validato da un’autorità autorizzata, come una camera di commercio registrata presso l’ALADI, come si può osservare chiaramente nel modello riportato nell’allegato della guida ; può essere emesso anche in formato elettronico e trasmesso, ad esempio, come PDF, ma resta soggetto alle stesse regole di validità, conservazione e controllo previste per l’attestazione.

Un ulteriore elemento operativo fondamentale riguarda la gestione della dichiarazione doganale: per ottenere il trattamento preferenziale è necessario indicare correttamente il codice di preferenza (300 o 320 in caso di contingente), il Paese di origine preferenziale e soprattutto il codice documento U126, che copre sia l’attestazione di origine sia il certificato, rendendo evidente che la gestione informatica della dichiarazione è parte integrante della compliance ; anche la possibilità di richiedere il trattamento preferenziale a posteriori, entro due anni, introduce una leva strategica ma richiede una gestione attenta delle tempistiche e della validità dei documenti.

In questo contesto, l’accordo UE–Mercosur si conferma uno strumento di enorme valore ma anche di elevata complessità: ogni beneficio tariffario è il risultato di una catena di decisioni tecniche che coinvolgono classificazione, origine, documentazione e logistica, e qualsiasi errore lungo questa catena può annullare il vantaggio economico o generare esposizioni sanzionatorie.

Ed è proprio qui che si gioca la vera partita: comprendere l’accordo non basta, bisogna saperlo applicare.

Se la vostra azienda esporta o importa con il Mercosur, questo è il momento di verificare se i vostri prodotti possono realmente beneficiare delle preferenze, se le vostre dichiarazioni di origine sono corrette, se i vostri fornitori sono affidabili e se i vostri processi sono pronti a sostenere eventuali controlli doganali. C-Trade supporta le imprese proprio in questo passaggio: trasformare una norma complessa in un vantaggio competitivo concreto, attraverso analisi di origine, revisione dei flussi documentali e affiancamento operativo. Perché il rischio, oggi, non è non usare l’accordo, ma usarlo male.

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