Accordi preferenziali

APE UE-Pacifico: dal 1° settembre 2026 stop agli EUR.1

By 30 Giugno 2026No Comments

Dal 1° settembre 2026 cambia la prova dell’origine richiesta per ottenere il trattamento tariffario preferenziale previsto dall’Accordo di partenariato economico interinale tra Unione europea e Stati del Pacifico, il cosiddetto APE UE-Pacifico.

ADM comunica che, per le esportazioni dall’Unione europea verso gli Stati del Pacifico aderenti all’Accordo, i certificati di circolazione EUR.1 non saranno più accettati ai fini dell’applicazione della preferenza tariffaria.

Da tale data, i prodotti originari dell’Unione europea potranno beneficiare del trattamento preferenziale all’importazione negli Stati del Pacifico esclusivamente sulla base di una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato secondo la normativa unionale.

L’APE interinale UE-Pacifico riguarda attualmente:

  • Figi;
  • Papua Nuova Guinea;
  • Samoa;
  • Isole Salomone.

Gli esportatori unionali che inviano merci verso questi Paesi e intendono richiedere il trattamento preferenziale dovranno quindi adeguare le proprie procedure documentali entro la data di entrata in vigore della nuova disciplina.

La dichiarazione su fattura dovrà essere emessa da un esportatore registrato nel sistema REX – Registered Exporter System.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato il numero REX assegnato all’esportatore. L’avviso ADM precisa tuttavia che, qualora un esportatore non disponga di un numero REX conformemente alla normativa dell’Unione europea, potrà compilare la dichiarazione su fattura senza riportare il numero di registrazione.

Il testo della dichiarazione su fattura da utilizzare è quello previsto dall’Allegato IV del Protocollo II dell’Accordo, relativo alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Fino al 31 agosto 2026, gli esportatori possono ancora utilizzare il certificato EUR.1 quale prova dell’origine preferenziale per le esportazioni verso gli Stati APE del Pacifico.

Dal 1° settembre 2026, invece, l’EUR.1 non consentirà più di ottenere il trattamento preferenziale nei Paesi di destinazione. La prova dell’origine dovrà essere costituita dalla dichiarazione su fattura, compilata secondo le regole dell’Accordo e, di regola, con l’indicazione del numero REX.

Il cambiamento rappresenta un ulteriore passaggio verso la progressiva dematerializzazione e semplificazione delle prove di origine preferenziale, ma impone alle imprese di verificare con attenzione la propria posizione REX e la corretta gestione delle dichiarazioni di origine nella documentazione commerciale.

Le imprese esportatrici dovrebbero:

  • verificare se le esportazioni sono dirette verso Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa o Isole Salomone;
  • controllare di essere registrate nel sistema REX, quando richiesto;
  • aggiornare i modelli di fattura e le istruzioni operative per la compilazione della dichiarazione di origine;
  • informare uffici export, reparti amministrativi, spedizionieri e clienti esteri del superamento dell’EUR.1;
  • verificare che l’origine preferenziale dei prodotti sia correttamente determinata e documentata prima dell’emissione della dichiarazione su fattura.

Le aziende che esportano verso gli Stati APE del Pacifico dovrebbero intervenire subito sui propri processi di origine preferenziale: dal 1° settembre 2026, un EUR.1 non sarà più sufficiente per ottenere la preferenza tariffaria in importazione.

Leave a Reply