Con il Regolamento (UE) 2026/1395, l’Unione europea ha adottato il nuovo quadro normativo del Sistema di Preferenze Generalizzate, destinato a sostituire il Regolamento (UE) n. 978/2012.
Il nuovo SPG entrerà in applicazione dal 1° gennaio 2027 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2036. Il regime EBA, riservato ai Paesi meno sviluppati, continuerà invece ad applicarsi senza scadenza.
La riforma è rilevante perché ridisegna il perimetro dei Paesi beneficiari, rafforza le condizionalità in materia di diritti umani, lavoro, ambiente, clima, buon governo e riammissione dei cittadini, e introduce strumenti più incisivi di sospensione delle preferenze.
Il nuovo regolamento mantiene la struttura tradizionale dello SPG, articolata in tre regimi:
SPG ordinario, destinato ai Paesi in via di sviluppo che non sono classificati come Paesi a reddito alto o medio-alto e che non beneficiano già di un altro regime preferenziale equivalente o più favorevole con l’UE.
SPG+, riservato ai Paesi economicamente vulnerabili che ratificano e attuano convenzioni internazionali in materia di diritti umani, diritti del lavoro, ambiente, clima e buon governo.
EBA – Everything But Arms, destinato ai Paesi meno sviluppati, con accesso al mercato UE in esenzione da dazi per tutti i prodotti, ad eccezione di armi e munizioni.
Il regolamento è stato pubblicato il 22 giugno 2026 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Le preferenze del nuovo sistema si applicheranno dal 1° gennaio 2027.
Alcune disposizioni preparatorie si applicano già dal 12 luglio 2026, tra cui quelle relative al riesame dei Paesi beneficiari, alla graduazione dei prodotti, alle domande SPG+, ad alcune procedure di revoca e ai poteri delegati della Commissione.
Il precedente Regolamento (UE) n. 978/2012 sarà abrogato dal 1° gennaio 2027.
I Paesi che restano beneficiari SPG ordinario
Dal nuovo allegato I risultano beneficiari dello SPG ordinario:
- Congo;
- Isole Cook;
- Micronesia;
- India;
- Nigeria;
- Niue;
- Siria;
- Tagikistan;
- Vanuatu.
A questi si aggiungono alcuni Paesi che, pur indicati nella colonna C come SPG ordinario, sono considerati beneficiari SPG+ fino al 31 dicembre 2028 in forza del regime transitorio:
- Bolivia;
- Cabo Verde;
- Kirghizistan;
- Sri Lanka;
- Mongolia;
- Filippine;
- Pakistan;
- Uzbekistan.
Per questi Paesi il punto decisivo è la scadenza del 31 dicembre 2028: se intendono continuare a beneficiare dell’SPG+ anche dal 1° gennaio 2029, dovranno presentare una nuova domanda secondo i criteri del nuovo regolamento.
I Paesi SPG+ in transizione: domanda entro fine 2028
Il nuovo regolamento prevede che i Paesi che al 31 dicembre 2026 risultano beneficiari dell’SPG+ ai sensi del vecchio regolamento continuino a essere trattati come beneficiari SPG+ fino al 31 dicembre 2028.
Si tratta di:
- Bolivia;
- Cabo Verde;
- Kirghizistan;
- Sri Lanka;
- Mongolia;
- Filippine;
- Pakistan;
- Uzbekistan.
Questi Paesi non perdono immediatamente il beneficio SPG+, ma entrano in una fase transitoria. Per mantenere lo status SPG+ dal 2029 dovranno presentare una nuova domanda prima del 1° gennaio 2029, dimostrando il rispetto dei nuovi criteri di ammissibilità.
La riforma rafforza infatti il sistema di condizionalità: non basta la ratifica delle convenzioni internazionali, ma occorre anche un impegno effettivo alla loro attuazione, sulla base di un piano d’azione, con monitoraggio periodico della Commissione e possibile coinvolgimento della società civile.
I Paesi EBA: accesso duty free confermato per i meno sviluppati
Restano beneficiari del regime EBA i Paesi meno sviluppati indicati nell’allegato I, tra cui:
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Benin, Bhutan, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrafricana, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Cambogia, Kiribati, Comore, Laos, Liberia, Lesotho, Madagascar, Mali, Myanmar/Birmania, Mauritania, Malawi, Mozambico, Niger, Nepal, Ruanda, Isole Salomone, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Sud Sudan, Sao Tomé e Principe, Ciad, Togo, Timor Leste, Tuvalu, Tanzania, Uganda, Yemen e Zambia.
Per Sao Tomé e Principe è prevista una transizione specifica: cesserà di essere beneficiario EBA e diventerà beneficiario SPG ordinario dal 1° gennaio 2029.
Bielorussia e Cambogia: revoche confermate
Il nuovo regolamento mantiene le revoche già esistenti:
- Bielorussia: revoca totale delle preferenze SPG ordinario;
- Cambogia: revoca parziale delle preferenze EBA.
La conferma è rilevante perché il nuovo regolamento non azzera le misure già adottate: le revoche continuano a produrre effetti se i motivi che le avevano giustificate restano validi.
I Paesi ammissibili ma non beneficiari
L’allegato I contiene anche numerosi Paesi che risultano “ammissibili” ma non beneficiari effettivi, perché nella colonna C non è indicato alcun regime.
In pratica, dal 1° gennaio 2027 non beneficiano delle preferenze SPG, salvo future modifiche dell’allegato, i Paesi privi di indicazione nella colonna C.
Tra questi figurano, tra gli altri:
Emirati arabi uniti, Antigua e Barbuda, Albania, Armenia, Argentina, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bahrein, Brunei, Botswana, Belize, Costa d’Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Repubblica dominicana, Algeria, Ecuador, Egitto, Figi, Gabon, Grenada, Georgia, Ghana, Guinea equatoriale, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia, Iraq, Iran, Giamaica, Giordania, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Santa Lucia, Libia, Marocco, Moldova, Montenegro, Isole Marshall, Macedonia del Nord, Maurizio, Maldive, Messico, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Nauru, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Palau, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Seychelles, Suriname, El Salvador, Eswatini, Thailandia, Turkmenistan, Tunisia, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Vietnam, Samoa, Kosovo, Serbia, Sud Africa e Zimbabwe.
Per gli operatori è essenziale non confondere “Paese ammissibile” con “Paese beneficiario”: solo i Paesi identificati nella colonna C dell’allegato I consentono l’applicazione delle preferenze SPG.
Criteri di uscita dallo SPG ordinario
Un Paese può non beneficiare più dello SPG ordinario principalmente in due casi:
- se viene classificato dalla Banca mondiale come Paese a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi;
- se beneficia di un altro regime di accesso preferenziale al mercato UE che offre, per la quasi totalità degli scambi, preferenze equivalenti o migliori rispetto allo SPG.
Il regolamento prevede periodi di adattamento:
- in caso di uscita per livello di reddito, la decisione si applica dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo;
- in caso di uscita perché il Paese dispone di un altro regime preferenziale con l’UE, la decisione si applica dal 1° gennaio del terzo anno civile successivo all’applicazione di quel regime.
Questo consente agli operatori di adeguare contratti, listini, origine preferenziale e pianificazione doganale.
Nuove condizionalità: diritti, lavoro, ambiente, clima e riammissione
La riforma rafforza in modo significativo il legame tra preferenze commerciali e rispetto degli impegni internazionali.
Le preferenze potranno essere temporaneamente revocate in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni pertinenti, compresi diritti umani, diritti fondamentali del lavoro, ambiente, clima e buon governo.
Il nuovo regolamento introduce inoltre un profilo politicamente sensibile: la possibilità di revoca in caso di gravi e sistematiche carenze rispetto all’obbligo di riammettere i propri cittadini irregolarmente presenti nell’UE. Per i Paesi EBA è previsto un periodo transitorio aggiuntivo di 24 mesi prima che tale causa possa essere utilizzata.
Origine preferenziale e prova dell’origine
Le preferenze SPG continuano ad applicarsi solo ai prodotti originari dei Paesi beneficiari secondo le regole di origine previste dal Codice doganale dell’Unione e dai relativi atti delegati e di esecuzione.
Per le imprese importatrici, il punto operativo resta decisivo: non basta che la merce sia spedita da un Paese beneficiario. Occorre verificare che:
- il Paese sia effettivamente beneficiario del regime SPG applicabile;
- il prodotto rientri tra quelli coperti;
- non sia soggetto a graduazione o sospensione;
- l’origine preferenziale sia correttamente determinata;
- l’attestazione di origine sia valida;
- l’esportatore sia correttamente registrato nel sistema REX quando richiesto.
Graduazione e salvaguardie
Il regolamento mantiene il meccanismo di graduazione per lo SPG ordinario: se le importazioni UE di una determinata sezione SPG provenienti da un Paese beneficiario superano determinate soglie per tre anni consecutivi, le preferenze su quella sezione possono essere sospese.
La graduazione non si applica ai Paesi SPG+ e ai Paesi EBA.
Vengono inoltre rafforzate le clausole di salvaguardia, inclusa una disciplina specifica per il riso. Per il 2027 sono previste soglie pari a:
- 216.047 tonnellate per la Cambogia;
- 171.862 tonnellate per il Myanmar.
Se i volumi superano di oltre il 45% le soglie stabilite, il meccanismo può portare al ripristino immediato delle tariffe della nazione più favorita e all’applicazione di contingenti tariffari per l’anno successivo.
Cosa devono fare gli importatori
Le imprese che importano da Paesi SPG devono aggiornare subito le proprie anagrafiche doganali e commerciali.
Le verifiche prioritarie sono:
- controllare se il Paese fornitore è beneficiario SPG ordinario, SPG+ o EBA dal 1° gennaio 2027;
- verificare se il Paese è solo “ammissibile” ma non beneficiario;
- aggiornare i codici preferenza utilizzati in dichiarazione doganale;
- riesaminare le attestazioni di origine e la validità del numero REX;
- verificare eventuali revoche, sospensioni, graduazioni o salvaguardie applicabili;
- valutare l’impatto daziario in caso di uscita dal regime;
- aggiornare contratti, clausole di prezzo e condizioni di resa;
- informare fornitori e rappresentanti doganali delle modifiche applicabili.
Il nuovo Regolamento SPG non è una semplice proroga del sistema esistente. È una riforma strutturale che concentra le preferenze sui Paesi ritenuti più vulnerabili, rafforza le condizioni politiche e sociali per accedere ai benefici, conferma le revoche già in essere e impone agli operatori una verifica puntuale del Paese, del prodotto e dell’origine preferenziale.
Dal 1° gennaio 2027 non sarà più sufficiente fare riferimento alle vecchie liste SPG. Ogni importatore dovrà verificare il nuovo allegato I, distinguendo tra Paesi beneficiari effettivi e Paesi solo ammissibili, e dovrà aggiornare i propri sistemi doganali per evitare richieste di preferenza non spettanti, recuperi daziari e contestazioni in sede di controllo.