L’entrata in vigore, dal 1° maggio 2026, dell’Accordo interinale sugli scambi commerciali tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay) rappresenta uno dei passaggi più significativi degli ultimi anni nelle relazioni commerciali tra le due aree economiche. A seguito della pubblicazione delle Linee Guida predisposte dalla Commissione europea (DG TAXUD), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha evidenziato i principali aspetti operativi legati all’applicazione delle nuove regole di origine preferenziale, elemento centrale per consentire alle imprese di beneficiare delle riduzioni o delle eliminazioni daziarie previste dall’accordo.
Quando si parla di accordi di libero scambio, infatti, il vero valore aggiunto non è rappresentato soltanto dall’abbattimento delle barriere tariffarie, ma dalla possibilità di dimostrare correttamente l’origine preferenziale delle merci. Solo i prodotti che soddisfano le specifiche regole di origine previste dall’accordo possono beneficiare dei vantaggi tariffari negoziati tra le parti. Per questo motivo le imprese esportatrici e importatrici dovranno prestare particolare attenzione ai nuovi requisiti documentali e alle responsabilità che ne derivano.
Uno degli aspetti più innovativi dell’accordo riguarda il sistema di prova dell’origine. Il trattamento preferenziale non viene riconosciuto automaticamente, ma deve essere richiesto dall’importatore e supportato da una specifica prova di origine. L’accordo introduce un modello fortemente orientato all’autocertificazione, attribuendo all’esportatore un ruolo centrale nella dichiarazione dell’origine preferenziale dei prodotti. Si tratta di un approccio ormai consolidato nella politica commerciale europea, che punta a semplificare gli scambi e a ridurre gli oneri amministrativi, ma che al tempo stesso trasferisce sugli operatori una maggiore responsabilità nella corretta gestione delle informazioni dichiarate.
Per le aziende europee questo significa che non sarà più sufficiente limitarsi a raccogliere certificazioni formali. L’esportatore dovrà essere in grado di dimostrare concretamente, attraverso documentazione tecnica, produttiva e commerciale, che il prodotto soddisfa le regole di origine previste dall’accordo. In caso di verifiche successive, sarà infatti necessario fornire evidenze dettagliate sui processi produttivi, sui materiali utilizzati e sulle lavorazioni effettuate.
Un elemento di particolare interesse operativo riguarda il ruolo del sistema REX (Registered Exporter System). Le imprese europee che intendono emettere attestazioni di origine nell’ambito dell’accordo dovranno utilizzare il proprio numero REX, salvo il caso di spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro. L’utilizzo del sistema REX conferma la volontà dell’Unione europea di proseguire nel processo di digitalizzazione e standardizzazione delle procedure di origine preferenziale, eliminando progressivamente la necessità di documenti cartacei e firme autografe.
Sul fronte Mercosur, la situazione appare invece più articolata. Argentina, Brasile e Uruguay hanno già adottato sistemi che consentono agli esportatori di emettere direttamente attestazioni di origine utilizzando i rispettivi identificativi fiscali nazionali. Il Paraguay continuerà invece ad avvalersi, almeno in una fase iniziale, del sistema tradizionale basato sul rilascio di certificati di origine da parte di organismi autorizzati. Per questo motivo l’accordo prevede un regime transitorio della durata massima di cinque anni durante il quale potranno coesistere autocertificazioni e certificati rilasciati da enti autorizzati.
Dal punto di vista sostanziale, le regole di origine seguono i principi già noti agli operatori. Un prodotto può acquisire origine preferenziale se è interamente ottenuto nel territorio delle parti, se è realizzato esclusivamente con materiali originari oppure se ha subito una trasformazione sufficiente secondo le specifiche regole di origine applicabili al singolo prodotto. Tuttavia, proprio quest’ultimo aspetto richiederà un’attenta analisi da parte delle aziende esportatrici, poiché le cosiddette Product Specific Rules (PSR) possono prevedere criteri molto differenti a seconda della categoria merceologica interessata.
Particolarmente interessante è la previsione relativa alla tolleranza per i materiali non originari. L’accordo consente infatti l’utilizzo di componenti o materie prime non originarie entro il limite generale del 10% del valore franco fabbrica del prodotto finale, pur prevedendo alcune eccezioni per settori particolarmente sensibili come il tessile e l’abbigliamento. Questa flessibilità potrà facilitare l’accesso ai benefici preferenziali per molte imprese che operano all’interno di filiere globali e che utilizzano componenti provenienti da diversi Paesi.
Un altro elemento che potrebbe incidere significativamente sulle strategie produttive delle imprese è il principio del cumulo bilaterale. In base a tale meccanismo, i materiali originari dell’Unione europea utilizzati in lavorazioni effettuate nei Paesi Mercosur possono essere considerati originari del Mercosur e viceversa. Questa previsione favorisce la costruzione di filiere produttive integrate tra le due aree economiche, consentendo di distribuire le diverse fasi della produzione senza compromettere il conseguimento dell’origine preferenziale.
Di grande interesse per le aziende manifatturiere è anche la conferma della possibilità di applicare il duty drawback. L’accordo non vieta infatti il rimborso o la sospensione dei dazi gravanti sui materiali non originari utilizzati per produrre beni esportati con origine preferenziale. Questo aspetto rappresenta un vantaggio concreto per le imprese che utilizzano il regime di perfezionamento attivo e consente di mantenere elevati livelli di competitività anche nelle produzioni destinate ai mercati del Mercosur.
Accanto alle semplificazioni, l’accordo introduce tuttavia un sistema di controlli particolarmente strutturato. Le autorità doganali potranno effettuare verifiche anche successivamente all’importazione, richiedendo informazioni dettagliate sul processo produttivo, sulla classificazione tariffaria e sull’origine dei materiali utilizzati. Qualora le informazioni fornite risultino incomplete o non adeguatamente documentate, il beneficio preferenziale potrà essere negato con conseguenti recuperi daziari.
Le Linee Guida richiamano inoltre l’attenzione sul principio della “non alterazione”, secondo cui i prodotti che transitano attraverso Paesi terzi non devono subire trasformazioni o manipolazioni che possano comprometterne l’origine preferenziale. Sono consentite esclusivamente operazioni necessarie alla conservazione delle merci o alla gestione logistica, purché il prodotto resti sotto controllo doganale.
L’accordo UE-Mercosur apre dunque nuove opportunità commerciali per le imprese europee, ma richiede allo stesso tempo un approccio più strutturato alla gestione dell’origine preferenziale. In un sistema sempre più basato sull’autocertificazione, la capacità di raccogliere, conservare e dimostrare correttamente le informazioni sull’origine delle merci diventa un fattore strategico tanto quanto la competitività del prodotto stesso.
Le imprese che esportano o intendono esportare verso i Paesi Mercosur dovrebbero verificare la corretta registrazione al sistema REX, analizzare le regole di origine applicabili ai propri prodotti, valutare le opportunità offerte dal cumulo bilaterale e predisporre adeguati sistemi di tracciabilità documentale per supportare eventuali verifiche successive all’esportazione.
L’accordo UE-Mercosur rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane, ma il reale accesso ai benefici tariffari dipenderà dalla capacità di gestire correttamente le regole di origine preferenziale. Una pianificazione preventiva e una corretta analisi dei processi produttivi possono fare la differenza tra ottenere o perdere il vantaggio competitivo offerto dall’accordo.
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