Dogana

ADM, Circolare n. 16/2026

By 30 Giugno 2026No Comments

Con la Circolare n. 16/2026, ADM delinea un quadro organico degli strumenti di adempimento spontaneo in materia doganale, chiarendo, in particolare, il rapporto tra la revisione della dichiarazione su istanza di parte e il ravvedimento operoso.

La revisione su istanza di parte, ai sensi dell’art. 96, comma 13, DNC, beneficia di una specifica causa di non punibilità: qualora ne ricorrano i presupposti, non sono applicabili sanzioni. Ne consegue che il ravvedimento operoso non trova applicazione, poiché tale istituto presuppone l’esistenza di una sanzione da ridurre.

Pertanto, nelle ipotesi in cui sia presentata una revisione su istanza di parte ammessa al beneficio dell’art. 96, comma 13, DNC, non occorre né attivare né calcolare il ravvedimento operoso.

Dopo lo svincolo delle merci, l’operatore che rilevi spontaneamente un errore nella dichiarazione doganale può presentare istanza di revisione, per il tramite dell’operatore doganale, inviando la dichiarazione di rettifica tramite il sistema AIDA e chiedendone l’autorizzazione all’Ufficio competente ai sensi dell’art. 173 CDU.

Per le violazioni amministrative, se ricorrono le condizioni dell’art. 96, comma 13, DNC, opera un’esimente sanzionatoria. Ciò significa che la regolarizzazione avviene mediante il pagamento dei maggiori diritti eventualmente dovuti e, quando applicabili, degli interessi, senza alcuna sanzione.

La Circolare chiarisce espressamente che il ravvedimento operoso è utilizzabile soltanto quando la violazione è sanzionabile.

Pertanto: revisione su istanza con esimente = nessuna sanzione = nessun ravvedimento operoso.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla Circolare distingue due ipotesi di revisione su istanza, entrambe riferite a violazioni amministrative:

  • istanza presentata entro 90 giorni dallo svincolo delle merci: non sono dovute né sanzioni né interessi;
  • istanza presentata oltre 90 giorni dallo svincolo delle merci: resta ferma l’esimente dalla sanzione, ma sono dovuti gli interessi sui maggiori diritti.

Anche nel secondo caso, quindi, la presenza degli interessi non trasforma la revisione in un ravvedimento: l’operatore versa i maggiori diritti e gli interessi, ma non versa alcuna sanzione ridotta, poiché la sanzione non è dovuta.

La Circolare precisa inoltre che, per questa modalità di revisione, l’esimente resta applicabile anche se il trasgressore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento o procedimenti penali.

Il ravvedimento operoso interviene nelle ipotesi in cui la violazione sia effettivamente soggetta a sanzione e l’operatore intenda beneficiare della riduzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

In particolare, il ravvedimento può essere utilizzato:

  • durante lo sdoganamento, quando l’irregolarità emerga nell’ambito di un controllo “in linea” prima dello svincolo delle merci; in questa fase non è applicabile la revisione su istanza e, quindi, neppure la relativa esimente;
  • dopo lo svincolo, quando non ricorrano le condizioni per l’esimente della revisione su istanza;
  • per le fattispecie penali per le quali il pagamento integrale di tributo, interessi e sanzione ridotta consente l’estinzione del reato o l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 112 DNC;
  • nelle regolarizzazioni a posteriori relative alla tardiva presentazione della dichiarazione, nei limiti temporali previsti dalla disciplina del ravvedimento.

Il ravvedimento, a differenza della revisione assistita dall’esimente, richiede quindi il pagamento di tributo, interessi e sanzione ridotta. Per produrre gli effetti previsti, soprattutto in ambito penale, il pagamento deve essere integrale.

La Circolare modifica e integra le indicazioni precedenti sul piano operativo. Ai fini del ravvedimento operoso, il pagamento di diritti, interessi e sanzione ridotta deve avvenire mediante unico bonifico bancario sul conto del ricevitore dell’Ufficio doganale competente; successivamente, l’operatore presenta la dichiarazione di rettifica o di regolarizzazione, indicando la modalità di pagamento “contanti” e comunicando gli estremi del bonifico per la riconciliazione.

Il bonifico istantaneo è indicato come soluzione preferibile, poiché consente di individuare con certezza la data di accredito, rilevante sia per il perfezionamento del ravvedimento sia per il calcolo degli interessi. Per il bonifico ordinario, gli interessi devono essere calcolati prudenzialmente fino al secondo giorno lavorativo successivo alla disposizione.

La Circolare affronta anche il cumulo giuridico per violazioni della medesima disposizione commesse su più dichiarazioni doganali. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il ravvedimento può essere applicato alla sanzione determinata con cumulo giuridico, purché le violazioni ricadano nel medesimo periodo d’imposta. Per annualità diverse devono invece essere effettuati calcoli e ravvedimenti distinti.

Viene inoltre confermata l’ammissibilità del ravvedimento parziale: un versamento insufficiente non fa decadere integralmente il ravvedimento, che resta efficace limitatamente alla quota proporzionale di tributo effettivamente regolarizzata. L’Ufficio potrà quindi procedere al recupero della parte residua. In presenza di differenze minime relative a sanzioni o interessi, ADM invita gli Uffici a richiedere l’integrazione senza attivare automaticamente procedure di accertamento, in coerenza con i principi di collaborazione e buona fede.

In sintesi

La Circolare n. 16/2026 rende essenziale distinguere correttamente i due strumenti:

  • la revisione su istanza di parte è la procedura da utilizzare per correggere spontaneamente una dichiarazione già svincolata;
  • quando ricorrono i presupposti dell’art. 96, comma 13, DNC, tale revisione beneficia dell’esimente totale dalla sanzione;
  • in presenza dell’esimente, non si applica il ravvedimento operoso, perché non esiste una sanzione da ridurre;
  • il ravvedimento operoso trova invece applicazione soltanto nelle fattispecie sanzionabili e richiede il versamento della sanzione in misura ridotta, oltre a tributo e interessi.

La corretta qualificazione della fattispecie, prima ancora del calcolo degli importi dovuti, è quindi il passaggio decisivo per evitare versamenti non necessari e gestire correttamente le rettifiche doganali.

 

Resta tuttavia una criticità concreta, già evidenziata in precedenti approfondimenti, che incide direttamente sull’effettiva accessibilità della revisione su istanza di parte.

A seguito della reingegnerizzazione dei sistemi informatici doganali, la richiesta di revisione può essere presentata esclusivamente dal dichiarante che ha trasmesso la dichiarazione doganale originaria. In altri termini, l’operatore economico che intenda correggere spontaneamente un errore non può attivare autonomamente la procedura se non coincide con il soggetto che ha compilato e presentato la bolletta.

Il vincolo assume particolare rilievo nella pratica.

Molte aziende importatrici ed esportatrici, infatti, affidano le formalità doganali a spedizionieri, rappresentanti doganali o altri intermediari e, non di rado, non dispongono di una piena e immediata conoscenza del soggetto che ha concretamente operato quale dichiarante per la singola operazione. In queste situazioni, l’impresa che rileva un’irregolarità e intende regolarizzarla spontaneamente dipende necessariamente dalla collaborazione del dichiarante originario per poter presentare l’istanza.

Si continua quindi a valorizzare la compliance, l’adempimento spontaneo e la collaborazione tra operatore e Amministrazione; tuttavia, la concreta configurazione del sistema rischia di ostacolare proprio il soggetto che dovrebbe essere incentivato a correggere tempestivamente l’errore. L’efficacia della revisione su istanza di parte dipende infatti non solo dalla presenza dell’esimente sanzionatoria, ma anche dalla possibilità per l’operatore interessato di accedere in modo diretto, semplice e tracciabile alla procedura.

Sarebbe pertanto opportuno un intervento che consenta al titolare dell’operazione doganale, o al soggetto obbligato, di promuovere direttamente la revisione, pur mantenendo le necessarie garanzie di coerenza, tracciabilità e controllo sui dati della dichiarazione originaria.

Invitiamo quindi le aziende a verificare fin da subito le proprie procedure interne, i mandati conferiti agli intermediari e i flussi di accesso alla documentazione doganale, per assicurarsi di poter intervenire rapidamente in caso di errori o necessità di revisione.

Leave a Reply