Solo poche settimane fa avevamo analizzato la Circolare ADM n. 16/2026, con cui l’Agenzia delle Dogane aveva chiarito come funzionano la revisione della dichiarazione e il ravvedimento operoso.
Oggi quell’articolo non è superato, ma va aggiornato.
L’ADM ha infatti pubblicato la Circolare n. 19/2026, che sostituisce integralmente la precedente e chiarisce alcuni punti che, nella pratica, avevano creato parecchi dubbi tra aziende, spedizionieri e professionisti.
La domanda, quindi, è semplice: cambia qualcosa per chi importa ed esporta? La risposta è sì, ma probabilmente non nel modo che immagini.
La parte che mi ha colpito maggiormente della nuova Circolare non riguarda una procedura o un nuovo adempimento. Riguarda il modo in cui l’Agenzia vede oggi la compliance doganale.
Nelle prime pagine della Circolare viene infatti affermato un concetto molto semplice: un’azienda non deve essere in grado soltanto di evitare gli errori, ma anche di accorgersene e correggerli spontaneamente quando li scopre.
Può sembrare una sfumatura.
In realtà cambia completamente il modo di gestire il rischio doganale.
Chi lavora ogni giorno con le dichiarazioni sa perfettamente che l’errore può capitare: una classificazione sbagliata, un’origine dichiarata in modo non corretto, un valore da rettificare o un documento arrivato in ritardo.
La vera differenza oggi non è tanto non sbagliare mai, ma sapere cosa fare quando ci si accorge di aver sbagliato.
Le novità più importanti
La nuova Circolare chiarisce alcuni aspetti che nella precedente versione non erano del tutto chiari.
Se chiedi la revisione puoi evitare la sanzione…
Se l’azienda si accorge autonomamente dell’errore e presenta la revisione della dichiarazione prima di sapere che la Dogana ha avviato controlli, continua a poter beneficiare dell’esimente prevista dall’articolo 96 del DNC.
Fin qui nulla di nuovo.
…ma anche se i controlli sono iniziati non è tutto perduto
Questo è probabilmente il chiarimento più importante.
Abbiamo sempre saputo che, una volta ricevuta una richiesta di documenti o saputo dell’avvio di un controllo, non fosse più possibile fare nulla.
La Circolare dice invece una cosa diversa. È vero che in quel momento si perde il beneficio dell’esimente, ma il ravvedimento operoso continua ad essere possibile, purché non sia stato ancora notificato l’avviso di accertamento.
Tradotto in termini pratici?
Anche quando il controllo è già iniziato può ancora esserci spazio per ridurre significativamente le conseguenze dell’errore.
La Circolare risolve poi un dubbio molto pratico.bI maggiori diritti doganali e gli interessi possono essere pagati normalmente attraverso la dichiarazione e il conto di debito. La sanzione, invece, deve essere pagata separatamente con bonifico bancario.nÈ un dettaglio operativo, ma era uno dei punti che aveva creato più incertezze dopo la pubblicazione della Circolare 16.
Un’altra buona notizia riguarda il ravvedimento operoso.
Se nel calcolo della sanzione o degli interessi viene commesso un piccolo errore, il ravvedimento non decade automaticamente.
L’azienda potrà integrare quanto manca senza perdere necessariamente i benefici già maturati.
È una precisazione importante, perché introduce un approccio molto più ragionevole rispetto al passato.
C’è però un tema che la Circolare non risolve
Se il messaggio dell’ADM è quello di responsabilizzare sempre di più gli operatori economici, esiste ancora una criticità che, a mio avviso, meriterebbe una riflessione.
L’Agenzia chiede alle imprese di dotarsi di sistemi di controllo interno, di verificare periodicamente le dichiarazioni presentate e di correggere spontaneamente gli errori quando vengono individuati. È una logica condivisibile e perfettamente coerente con il concetto moderno di compliance doganale.
Nella pratica, però, l’operatore economico si scontra con un limite tutt’altro che trascurabile.
Quando l’azienda scopre un errore in una dichiarazione già presentata, non può procedere autonomamente alla revisione, neppure se dispone di tutta la documentazione necessaria e ha piena consapevolezza dell’errore.
Ma c’è di più.
Nemmeno può rivolgersi ad un diverso rappresentante doganale di propria fiducia affinché gestisca la regolarizzazione.
L’istanza di revisione può infatti essere presentata esclusivamente dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione doganale, cioè dal dichiarante che risulta nel sistema informativo dell’Agenzia.
Questo significa che un’impresa può aver costruito un sistema di controllo interno efficiente, può individuare tempestivamente una criticità e volerla correggere immediatamente, ma resta comunque dipendente dall’iniziativa del soggetto che ha presentato la dichiarazione.
È una situazione che, almeno sul piano operativo, appare poco coerente con il modello di compliance che la stessa Agenzia sta promuovendo.
Se l’obiettivo è incentivare l’adempimento spontaneo e responsabilizzare gli operatori economici, sarebbe probabilmente opportuno interrogarsi sulla possibilità di consentire anche all’importatore o all’esportatore — naturalmente previa adeguata identificazione e con le necessarie garanzie — di attivare direttamente la procedura di revisione oppure di incaricare un diverso rappresentante doganale.
Diversamente, il rischio è quello di attribuire all’operatore economico la responsabilità di individuare e correggere gli errori, senza però mettergli realmente a disposizione gli strumenti per farlo in autonomia.
Hai procedure interne per individuare gli errori prima che lo faccia la Dogana?
Molte aziende investono tempo nel compilare correttamente le dichiarazioni, ma non hanno un sistema che permetta di verificare periodicamente se qualcosa è sfuggito.
Ed è proprio qui che oggi si gioca la vera compliance.
Se vuoi capire come organizzare controlli interni efficaci o verificare se la tua azienda è pronta a gestire una revisione spontanea, contattaci. Ti aiuteremo a costruire un sistema di compliance che non si limita a prevenire gli errori, ma che sa anche gestirli nel modo corretto, quando inevitabilmente possono verificarsi.