Con l’ordinanza del 2 settembre 2025 nella causa C-827/24, Direct Line Inox Impex SRL e altri, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha fornito una precisazione fondamentale in materia di origine doganale e misure antidumping, chiarendo i limiti tra trasformazione sostanziale e semplice lavorazione.
La decisione, adottata ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte (quindi con risposta “chiaramente desumibile dalla giurisprudenza”), riguarda il caso di tubi senza saldatura in acciaio inossidabile originari della Cina, successivamente trafili a freddo in India.
La causa nasce da un contenzioso tra la Direzione regionale delle finanze pubbliche di Cluj-Napoca e l’Autorità doganale romena da un lato, e la società Direct Line Inox Impex SRL dall’altro.
L’amministrazione rumena sosteneva che i tubi in questione dovessero essere considerati ancora di origine cinese, e pertanto soggetti ai dazi antidumping istituiti dal Regolamento (UE) 2016/1036.
La società importatrice, invece, riteneva che la lavorazione a freddo effettuata in India fosse tale da conferire una nuova origine doganale, escludendo quindi l’applicazione delle misure antidumping.
La Corte ha stabilito che la trafilatura a freddo realizzata in India costituisce una trasformazione sostanziale e economicamente giustificata, capace di modificare irreversibilmente le caratteristiche essenziali dei tubi originari della Cina.
Pertanto:
- non si configura un caso di elusione delle misure antidumping ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/1036;
- e la lavorazione effettuata in India attribuisce a pieno titolo l’origine indiana ai prodotti, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013).
In sostanza, quando una trasformazione — come la trafilatura o la finitura a freddo — modifica in modo irreversibile le caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto, questa deve essere considerata un’“ultima trasformazione sostanziale” che cambia l’origine doganale della merce.
La Corte ha richiamato l’orientamento già espresso in varie cause precedenti, tra cui Yamaha Motor Europe (C-438/12) e Hans & Christophorus Oelckers (C-571/15), confermando che l’origine doganale dipende dal valore economico e tecnico della lavorazione più che dal mero luogo di esecuzione.
La semplice operazione accessoria o di rifinitura non comporta un cambio d’origine, ma una lavorazione che cambia in modo essenziale la struttura, la qualità o le prestazioni del prodotto sì.
La decisione Direct Line Inox Impex ha rilevanti conseguenze operative per importatori, produttori e autorità doganali:
- riconosce che le trasformazioni industriali rilevanti effettuate in Paesi terzi possono legittimamente determinare un nuovo paese d’origine, anche quando il prodotto di base provenga da un Paese soggetto a misure antidumping;
- limita l’applicazione automatica del principio di elusione delle misure commerciali, imponendo una valutazione sostanziale delle operazioni produttive;
- impone alle dogane nazionali di valutare caso per caso la portata della trasformazione industriale, in base a criteri tecnici e non puramente formali.
La Corte ha così ribadito che la politica commerciale comune non può trasformarsi in uno strumento di penalizzazione generalizzata: quando un processo produttivo comporta un valore aggiunto reale e misurabile, deve essere riconosciuto come tale, anche ai fini dell’origine.
La trafilatura a freddo, che modifica diametro, resistenza e caratteristiche meccaniche dei tubi, non è una semplice lavorazione accessoria, ma un passaggio tecnico essenziale che giustifica il riconoscimento di una nuova origine.
Con l’ordinanza Direct Line Inox Impex, la Corte di Giustizia conferma un principio di grande rilievo per il diritto doganale unionale:
l’origine di un prodotto non dipende dal suo punto di partenza, ma dal luogo in cui assume le caratteristiche che ne determinano la natura e il valore economico.
Una posizione che rafforza l’importanza del criterio della trasformazione sostanziale come elemento cardine per distinguere tra produzione legittima e elusione artificiale delle misure commerciali europee.