CBAM

CBAM, cosa sta arrivando davvero: default values, verifica delle emissioni e novità doganali

By 21 Dicembre 2025No Comments

Il CBAM sta uscendo dalla fase sperimentale: dal 1° gennaio 2026 non sarà più solo un obbligo di rendicontazione, ma un meccanismo pienamente operativo, con certificati da acquistare e controlli strutturati sulle emissioni dichiarate.

I tre documenti della Commissione che hai condiviso indicano con chiarezza la direzione di marcia per i prossimi anni:

  • un regolamento di esecuzione sui valori predefiniti (“default values”) delle emissioni incorporate nei prodotti importati;
  • un regolamento di esecuzione sui principi di verifica delle emissioni dichiarate e il relativo modello standard di rapporto di verifica;
  • una nota TAXUD sull’integrazione del CBAM in TARIC, dopo il regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il quadro originario del CBAM.

Non siamo di fronte a un “piccolo aggiustamento tecnico”, ma alla costruzione dell’infrastruttura operativa del CBAM: come si calcolano le emissioni, come si verificano, come vengono intercettate in dogana, chi può importare e a quali condizioni.

  1. I nuovi “default values”: come funzionano e perché contano

Gli Annexes 1–4 del regolamento di esecuzione sui default values contengono migliaia di righe di dati: per ogni codice NC CBAM, per ogni Paese o area geografica, viene indicato un valore predefinito di emissioni, diretto e (per molti prodotti) anche indiretto.

I default values sono valori standard di emissioni per tonnellata di prodotto, che possono essere utilizzati:

  • per calcolare le emissioni incorporate quando non si dispone (o non si vuole usare) un dato “effettivo” dell’impianto di produzione;
  • per determinare le emissioni dei precursori utilizzati nella produzione di beni complessi (ad esempio componenti siderurgici o prodotti semilavorati);
  • per calcolare le emissioni indirette (elettricità) di beni CBAM che non rientrano nell’ETS e quindi non hanno benchmark ETS di riferimento.

Per ogni combinazione “Paese – codice NC” viene definito:

  • un valore per le emissioni dirette,
  • un valore per le emissioni indirette (quando rilevante),
  • un valore totale e un valore “ritoccato” con mark-up (10%, 20% o 30%) da applicare negli anni 2026, 2027 e dal 2028 in avanti.

In pratica, il default value rappresenta un costo in tCO₂e per tonnellata che si traduce, moltiplicato per il prezzo delle quote ETS, nel numero di certificati CBAM da acquistare.

Il regolamento chiarisce che, quando si applicano default values, alle emissioni vengono applicati mark-up crescenti (fino al 30% dal 2028 in poi), per tenere conto dell’incertezza e disincentivare l’uso sistematico di valori standard anziché dati reali.

Inoltre, per i settori più complessi (soprattutto ferro e acciaio, alluminio, cemento), i default sono legati alla rotta produttiva che determina anche il benchmark CBAM per la free allocation:

  • A: clinker/cemento grigio,
  • C–H: varianti di acciaio al carbonio e basso tenore di lega, BF/BOF, DRI/EAF o EAF da rottame,
  • K–L: alluminio primario e secondario,
    e così via.

Questo significa che, se un importatore utilizza i default values, deve comunque essere in grado di collegare il prodotto importato alla rotta produttiva rilevante: non basta conoscere il codice NC, serve un minimo di informazione tecnica sul processo a monte.

Gli allegati contengono anche fattori di emissione per elettricità per un numero molto ampio di Paesi, con un dato tCO₂e/MWh specifico per ciascuno (e un valore “other countries and territories” quando il Paese non è indicato).

Questo ha due effetti pratici:

  • rende più semplice attribuire le emissioni indirette a beni CBAM che includono consumo di energia estera;
  • evita discussioni sui mix energetici nazionali: se non si hanno dati migliori, si usa il fattore di emissione standard.

Per molte imprese, il messaggio operativo è chiaro: se non avete un sistema robusto di monitoraggio presso gli impianti extra-UE, il default value sarà il vostro “piano B”, ma più costoso.

  1. Il regolamento sulla verifica delle emissioni: dal dato al controllo

Il secondo tassello è il regolamento di esecuzione sui principi di verifica delle emissioni dichiarate, applicabile dal 1° gennaio 2026.

Questo testo non estende il perimetro del CBAM, ma definisce come devono lavorare i verificatori e quali garanzie devono essere date all’UE sui dati utilizzati per calcolare i certificati.

Il regolamento introduce un vocabolario tipico dell’audit, adattato al CBAM:

  • misstatement: omissione, errore o rappresentazione errata nei dati riportati dall’operatore (impianto), a prescindere dall’incertezza di strumenti o analisi di laboratorio;
  • material misstatement: misstatement che, da solo o cumulato, supera la soglia di materialità oppure, per dimensione/natura, può incidere in modo rilevante sulle emissioni totali o su altre informazioni importanti;
  • non-conformity: qualsiasi atto o omissione che non rispetta il piano di monitoraggio o la metodologia applicabile;
  • material non-conformity: non-conformità che genera una material misstatement.

Per la prima volta, quindi, la qualità del dato CBAM è inquadrata con una logica simile a quella del sistema ETS, ma applicata al livello di singolo bene (per CN code) per tonnellata.

Il regolamento fissa soglie quantitative molto chiare: il verificatore deve considerare materiali i misstatements che superano:

  • il 5% delle specific embedded emissions per tonnellata del bene, e
  • il 5% della specific embedded free allocation, sempre per tonnellata.

Per parametri non espressamente coperti da queste soglie, il verificatore utilizza il proprio giudizio professionale, valutando natura e dimensione dell’errore.

Concretamente: se un impianto sottostima le emissioni del 8–10% su una famiglia di prodotti CBAM, il verificatore non può chiudere un occhio. L’errore è materiale, e la correzione – o la non approvazione – diventa un passaggio obbligato.

La regola di base rimane: la prima volta che un impianto entra nel perimetro di verifica CBAM, la visita fisica è obbligatoria.

Negli anni successivi, il verificatore può:

  • sostituire la visita fisica con una visita virtuale, oppure
  • rinunciare del tutto alla visita,

ma solo se sono soddisfatte condizioni cumulative piuttosto stringenti:

  • è stata effettuata almeno una visita fisica nel periodo di riferimento precedente (e, in caso di esonero, anche nei due periodi prima ancora);
  • il verificatore ha una conoscenza sufficiente dei processi, del sistema di monitoraggio e di controllo interno dell’impianto;
  • i rischi intrinseci e di controllo sono giudicati “accettabili”;
  • non ci sono state modifiche significative (nuovi processi, nuove rotte produttive, cambiamenti nella supply energetica, utilizzo di nuovi precursori con valori reali, nuova metodologia di monitoraggio, ecc.);
  • tutte le informazioni necessarie alla verifica possono essere ottenute e valutate da remoto.

Per gli impianti che producono solo elettricità (unico bene CBAM) il regolamento consente maggiore flessibilità, purché non vengano usati combustibili o processi con potenziale di emissione di GHG (niente biomassa CBAM-relevante, niente cattura e stoccaggio, nessun trasferimento di gas serra ad altri impianti o infrastrutture).

In caso di circostanze straordinarie e imprevedibili (disastri naturali, crisi di sicurezza, ecc.) che impediscono la visita fisica, il verificatore può sostituirla con una visita virtuale, a condizione di restare all’interno di un livello di rischio accettabile.

L’allegato al regolamento di esecuzione contiene un template dettagliato di rapporto di verifica, che diventerà lo standard per tutti i verificatori CBAM.

Tra gli elementi richiesti:

  • identificazione completa dell’operatore e dell’impianto, con CBAM installation ID;
  • descrizione del piano di monitoraggio, dei processi CBAM, delle rotte produttive, dell’uso di calore misurabile, gas di scarico, CO₂ catturata;
  • elenco delle quantità prodotte per ogni codice NC e relative specific embedded emissions, distinte tra dirette e indirette;
  • dettaglio delle emissioni indirette, compresi i criteri per l’utilizzo di valori reali e le quote determinate con default values;
  • dati sui precursori utilizzati (codice NC, impianto di origine, Paese, valori specifici reali o default);
  • specific embedded free allocation per ciascun bene;
  • valutazione complessiva del verificatore, con indicazione di misstatements, non-conformità e non-compliance ancora presenti al momento del rilascio del rapporto.

Per l’importatore, questo si traduce in un documento che diventa la base tecnica della dichiarazione CBAM e della propria difesa in caso di controllo.

  1. CBAM e TARIC: cosa succede in dogana dal 2026

La nota TAXUD chiarisce come il CBAM viene implementato nel sistema TARIC, anche alla luce del regolamento (UE) 2025/2083, che ha semplificato e rafforzato il meccanismo.

Nel sistema TARIC viene utilizzata la misura tipo 775 – Carbon Border Adjustment Mechanism, associata ai codici NC CBAM.

Dopo il periodo transitorio:

  • dal 1° gennaio 2026 le autorità doganali non potranno più autorizzare l’importazione di beni CBAM da parte di soggetti che non siano autorizzati come CBAM declarant, come previsto dall’articolo 25 del regolamento CBAM.

A livello dichiarativo, la dogana verificherà la presenza di specifici certificati “Y” legati alla misura 775, tra cui:

  • Y128 – CBAM account number (il numero di conto CBAM dell’autorizzato);
  • Y134 – beni originari di Büsingen, Helgoland o Livigno (esclusi dal campo di applicazione);
  • Y135 – beni destinati ad attività militari;
  • Y136 – elettricità o idrogeno prodotti sulla piattaforma continentale o nella ZEE di uno Stato membro, quando esclusi;
  • Y137 – esenzione de minimis basata sulla soglia di massa (non applicabile a elettricità e idrogeno);
  • Y237 – beni di origine UE;
  • Y238 – domanda di status di authorised CBAM declarant presentata entro i termini, con importazione provvisoriamente consentita fino alla decisione dell’autorità competente.

In assenza di uno dei codici corretti – e, soprattutto, del CBAM account number – il sistema prevede la condizione Y060 “none of the conditions apply”, che comporta il blocco dell’operazione di import.

La nota recepisce anche le novità del regolamento 2025/2083:

  • esenzione de minimis CBAM: se la massa netta complessiva annua dei beni CBAM importati da un soggetto rimane sotto la soglia unica di cui all’Allegato VII, l’importatore (anche se autorizzato) può dichiarare l’esenzione in dogana. Questa esenzione non si applica a elettricità e idrogeno.
  • soglia dei 50 tonnellate: per le categorie cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio, viene introdotto nell’integrazione TARIC un trigger specifico (E15 “Under the threshold of 50 tonnes net mass”) per gestire le condizioni di esenzione o applicazione.

In parallelo, vengono creati nuovi footnotes CBAM (CD01023, CD01024, CD01025) che chiariscono in TARIC il perimetro di:

  • esenzione de minimis,
  • esclusione per beni di origine UE e operazioni di perfezionamento,
  • possibilità di continuare ad importare dopo il 1° gennaio 2026 se è stata presentata la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026.
  1. Quali prodotti rientrano (e “rientreranno”) nel CBAM secondo questi atti

I tre documenti non introducono nuovi settori in senso stretto (quelli restano cement, fertilisers, iron and steel, aluminium, electricity, hydrogen), ma consolidano e dettagliano il perimetro dei codici NC già inclusi – così come modificati dal regolamento (UE) 2025/2083 – e ne chiariscono la copertura ai fini di default values e TARIC.

In termini pratici, possiamo leggere queste novità come una conferma che:

  • il CBAM non si limita a poche “voci di punta”, ma copre un ventaglio molto più ampio di codici NC all’interno dei capitoli interessati;
  • per molte aziende, entreranno di fatto nel CBAM prodotti che non erano percepiti come tali, in particolare per il ferro e acciaio.

Dalla combinazione tra allegati sui default values e integrazione TARIC si ricava che restano – ed in alcuni casi si dettagliano ulteriormente – i seguenti grandi gruppi:

  • Cemento e clinker (capitolo 25, in particolare 2523, con distinzioni tra clinker grigio/bianco e diversi tipi di cemento idraulico);
  • Fertilizzanti (capitolo 31: fertilizzanti azotati, fosfatici, potassici e misti coperti dall’Allegato I CBAM);
  • Ferro e acciaio (capitoli 72–73), non solo semilavorati ma anche una vasta articolazione di prodotti laminati, tubi, profili e articoli di ferro o acciaio “n.e.s.”, come:
    • elementi di ventilazione, grondaie, ganci e simili per edilizia (es. NC 7326 90 60),
    • articoli forgiati open-die e closed-die,
    • articoli sinterizzati,
    • articoli di ferro o acciaio n.e.s. (es. 7326 90 92, 7326 90 94, 7326 90 96, 7326 90 98).
  • Alluminio (capitolo 76): metallo primario, semilavorati e numerosi prodotti lavorati (lamiere, fogli, tubi, profilati, strutture e articoli per edilizia e altri impieghi);
  • Elettricità (NC 2716 00 00), con default values per Paese e regole specifiche per gli impianti dedicati;
  • Idrogeno (NC 2804 10 00), inquadrato come “chemicals (hydrogen)” nella logica TARIC e con condizioni ad hoc per esenzioni e integrazione in dogana.

In questo senso, si può dire che per molte imprese entreranno di fatto “nuovi prodotti” nel CBAM non perché il settore cambi, ma perché:

  • i default values coprono ora una gamma estremamente ampia di codici NC, anche per articoli di ferro/acciaio molto specifici;
  • l’integrazione TARIC rende operativa la misura 775 su questi codici, collegandoli a condizioni precise e alla necessità di disporre di un CBAM account;
  • vengono disciplinati a livello operativo anche beni complessi che incorporano precursori CBAM, attraverso i meccanismi di default values per precursori e la verifica dei dati di impianto.

Per le aziende, il punto chiave è: la lista di codici CBAM praticabile nel 2026 sarà molto più lunga di quella che molti stanno usando oggi nelle analisi preliminari.

  1. Cosa devono fare adesso le imprese (importatori e produttori extra-UE)

Dal combinato disposto di questi atti emerge una roadmap abbastanza chiara.

Gli importatori dovrebbero:

  • mappare con precisione tutti i codici NC interessati dal CBAM, verificando l’estensione reale del perimetro (compresi articoli “n.e.s.” in ferro/acciaio e un’ampia gamma di prodotti in alluminio);
  • verificare la propria strategia di approvvigionamento dati: puntare su valori reali (monitoraggio presso gli impianti) o accettare di utilizzare default values, più onerosi ma più semplici;
  • confrontarsi con i fornitori extra-UE per capire se gli impianti sono in grado di:
    • adottare un monitoring plan conforme al regolamento CBAM,
    • raccogliere e conservare i dati su emissioni dirette/indirette e precursori,
    • sottoporsi a verifica secondo il nuovo schema (visite, materialità, template di rapporto);
  • pianificare operativamente l’ottenimento o il mantenimento dello status di authorised CBAM declarant e l’uso corretto dei certificati Y128/Y237/Y238 nelle dichiarazioni doganali;
  • valutare l’impatto di de minimis e soglia 50 tonnellate, senza illudersi che si tratti di un’esenzione strutturale (per chi importa volumi significativi, la soglia viene superata rapidamente).

Gli stabilimenti extra-UE che vogliono restare competitivi sul mercato europeo devono:

  • predisporre o aggiornare il proprio piano di monitoraggio per allinearlo al regolamento di esecuzione sulle metodologie di calcolo (richiamato dai testi sulla verifica e sui default values);
  • organizzare la propria reportistica in modo coerente con il template del rapporto di verifica CBAM, sapendo che quell’impianto diventerà la base dati degli importatori UE;
  • prepararsi a visite fisiche periodiche dei verificatori, con eventuale utilizzo di visite virtuali o esonero solo quando il profilo di rischio e la stabilità dell’impianto lo consentono;
  • gestire accuratamente i dati relativi ai precursori (in entrata e in uscita) per evitare doppie conte, lacune o errori di attribuzione che potrebbero superare la soglia di materialità del 5%.

I tre atti della Commissione non cambiano la filosofia del CBAM, ma rendono chiaro che:

  • il livello di dettaglio richiesto (per codice NC, per impianto, per tonnellata) è molto elevato;
  • il sistema di verifica non è un adempimento “formale”, ma un audit vero e proprio, con soglie di materialità, visite e possibilità di non convalida dei dati;
  • i default values sono un’ancora di salvezza per chi non ha dati di impianto, ma a costo di un mark-up crescente;
  • l’integrazione in TARIC significa che la dogana diventa il gatekeeper operativo del CBAM: senza CBAM account, senza certificati corretti, l’importazione semplicemente non passa.

Se la vostra azienda importa beni rientranti – o potenzialmente rientranti – nel perimetro CBAM, questo è il momento di:

  • verificare i codici doganali,
  • valutare l’impatto economico dei default values,
  • costruire (o verificare) la filiera dei dati con gli impianti extra-UE,
  • disegnare procedure doganali che dialoghino correttamente con il nuovo framework TARIC.

C-Trade può supportarvi nella mappatura dei prodotti interessati, nella revisione dei processi CBAM (monitoraggio, verifica, dichiarazione) e nel dialogo tecnico con fornitori e verificatori, per trasformare un obbligo complesso in un sistema gestibile e difendibile nel tempo.

Se volete capire come queste novità si applicano ai vostri casi concreti, possiamo analizzare insieme il vostro portafoglio prodotti e costruire un piano di adeguamento personalizzato.

Leave a Reply