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CBAM Le novità sul nuovo articolo 27a

By 17 Febbraio 2026No Comments

La Commissione europea, con documento dell’8 gennaio 2026, ha fornito chiarimenti in merito al nuovo articolo 27a del Regolamento CBAM, inserito nella proposta adottata il 17 dicembre 2025

Si tratta di una novità potenzialmente molto rilevante, perché introduce – se confermata dal Parlamento europeo e dal Consiglio – uno strumento straordinario che consentirebbe alla Commissione di rimuovere temporaneamente determinati prodotti dall’ambito di applicazione del CBAM.

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è stato concepito come strumento chiave del Green Deal europeo per contrastare il fenomeno del carbon leakage, garantendo che le importazioni di determinati beni ad alta intensità di emissioni siano assoggettate a un costo del carbonio equivalente a quello sostenuto dai produttori europei nell’ambito dell’ETS.

Tuttavia, l’introduzione graduale del sistema – che entrerà nella fase finanziaria a partire dal 2026 – solleva interrogativi circa l’impatto sui prezzi di alcune categorie di prodotti e, più in generale, sulla competitività e stabilità del mercato interno.

Il Regolamento CBAM, nella sua formulazione originaria, non prevede alcun meccanismo di sospensione o esclusione temporanea dei beni inclusi nell’Allegato I. Qualsiasi modifica dell’elenco richiede una revisione legislativa formale, con il coinvolgimento dei co-legislatori.

Proprio per rispondere a possibili situazioni eccezionali, la Commissione ha proposto l’introduzione del nuovo articolo 27a

Se approvato, l’articolo 27a attribuirebbe alla Commissione il potere di rimuovere temporaneamente uno o più prodotti dall’Allegato I del Regolamento CBAM qualora sussistano:

  • circostanze gravi e impreviste;
  • un impatto significativo sui prezzi;
  • un danno grave al mercato interno dell’Unione.

La valutazione non sarebbe automatica, ma subordinata a un’analisi concreta e documentata. Solo in presenza di evidenze sufficienti circa il danno al mercato interno, la Commissione potrebbe intervenire mediante atto delegato, sospendendo l’applicazione del CBAM per i prodotti interessati

Si tratta, dunque, di un meccanismo di salvaguardia straordinario, pensato per affrontare shock economici non prevedibili legati agli effetti del meccanismo.

Un elemento particolarmente delicato riguarda la possibilità di applicazione retroattiva della misura. La Commissione ha chiarito che, qualora le condizioni di cui all’articolo 27a risultassero soddisfatte, la rimozione dei beni dall’Allegato I potrebbe avere effetto retroattivo, ossia decorrere dal momento in cui si è ritenuto che le circostanze gravi e impreviste abbiano iniziato a produrre effetti sul mercato. Questo significa che un prodotto potrebbe essere escluso dal CBAM con effetto a una data anteriore alla pubblicazione dell’atto delegato nella Gazzetta ufficiale.

Dal punto di vista giuridico, si tratta di una previsione rilevante, che introduce un elemento di flessibilità ma anche di complessità applicativa.

Un altro aspetto centrale riguarda la gestione dei certificati CBAM. Ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento, l’acquisto dei certificati sarà possibile solo a partire dal 1° febbraio 2027

Pertanto:

  • se l’eventuale atto delegato fosse adottato prima di tale data, non vi sarebbero conseguenze finanziarie per i dichiaranti CBAM, in quanto nessun certificato sarebbe ancora stato acquistato;
  • se invece la misura intervenisse dopo l’inizio dell’acquisto dei certificati e i dichiaranti avessero già sostenuto costi per importazioni poi escluse retroattivamente, sarebbe necessario prevedere un meccanismo di rimborso

La Commissione precisa che tale rimborso dovrebbe essere disciplinato in un atto giuridico dell’Unione, che potrebbe coincidere con l’atto delegato stesso o con un provvedimento distinto.

L’introduzione dell’articolo 27a – se confermata nel testo definitivo – non rappresenta un allentamento strutturale del CBAM, ma una clausola di salvaguardia.

Per le imprese importatrici e per i dichiaranti autorizzati CBAM, questo comporta alcune considerazioni strategiche:

  1. Il perimetro dei prodotti CBAM non è più completamente “rigido”: in situazioni eccezionali potrebbe essere temporaneamente modificato.
  2. Occorrerà monitorare con attenzione eventuali atti delegati della Commissione.
  3. La gestione finanziaria dei certificati CBAM dovrà tenere conto anche di possibili scenari di rimborso.

Resta però fermo che il CBAM continua a costituire un pilastro della politica climatica europea e che l’articolo 27a opera solo in presenza di circostanze gravi, impreviste e debitamente dimostrate.

Il nuovo articolo 27a si inserisce in un contesto di progressiva attuazione del CBAM e testimonia la volontà della Commissione di dotarsi di uno strumento di intervento rapido per evitare effetti distorsivi sul mercato interno.

La fase 2026–2027 sarà quindi cruciale: da un lato entrerà a regime il meccanismo finanziario; dall’altro, si definirà il concreto equilibrio tra obiettivi ambientali e stabilità economica.

Per le imprese coinvolte nei settori CBAM (cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica, idrogeno e prodotti derivati), l’analisi preventiva degli impatti economici e contrattuali resta oggi più che mai strategica.

 

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