Dal 1° gennaio 2026, il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) entra definitivamente in una nuova fase.
La Commissione europea ha pubblicato una guida operativa destinata agli importatori e ai rappresentanti doganali indiretti, con l’obiettivo di chiarire cosa significhi, in concreto, essere conformi al CBAM una volta concluso il periodo transitorio (2023–2025)
Il messaggio che emerge dal documento è semplice ma netto: dal 2026 il CBAM non è più un esercizio di rendicontazione, ma un prerequisito operativo per l’importazione di determinate merci nell’Unione europea.
Il CBAM nasce come strumento di politica climatica. L’Unione europea intende attribuire un costo alle emissioni di carbonio incorporate in alcune merci importate, evitando che la riduzione delle emissioni all’interno dell’UE venga vanificata da produzioni più inquinanti localizzate fuori dai confini europei.
Quello che cambia dal 2026 è il modo in cui questo principio si traduce nella pratica. La guida chiarisce che il CBAM diventa parte integrante del processo doganale, con effetti diretti sullo svincolo delle merci. Non si tratta più solo di comunicare dati sulle emissioni, ma di dimostrare, già in fase di importazione, di essere legittimati a operare.
Il campo di applicazione resta quello già noto: rientrano nel CBAM le importazioni di cemento, alluminio, fertilizzanti, ferro e acciaio, idrogeno ed energia elettrica. Sono proprio questi settori, considerati ad alta intensità di carbonio, ad essere al centro del meccanismo.
La guida non amplia l’elenco delle merci, ma ribadisce che l’attenzione delle autorità si concentrerà sempre più sulla coerenza tra dichiarazioni doganali, dati CBAM e controlli di rischio, anche per evitare pratiche elusive.
Il punto centrale della guida riguarda la necessità di essere in possesso di un’autorizzazione CBAM, o quantomeno di aver presentato la relativa domanda.
Dal 1° gennaio 2026, per poter immettere in libera pratica merci soggette a CBAM, l’importatore o il rappresentante doganale indiretto deve disporre di un numero di conto CBAM valido oppure di un numero di riferimento dell’istanza di autorizzazione. In mancanza di tali elementi, la merce non potrà essere svincolata.
La guida sottolinea che questo obbligo scatta:
- per tutte le importazioni di energia elettrica e idrogeno;
- per le altre merci CBAM quando il volume importato supera le 50 tonnellate annue.
La soglia quantitativa non è quindi una semplificazione assoluta, ma un elemento da monitorare con attenzione, perché il superamento comporta l’immediata applicazione di tutti gli obblighi previsti dal regolamento.
La Commissione chiarisce che la domanda di autorizzazione deve essere presentata prima di iniziare a importare e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2026. La procedura passa attraverso i sistemi digitali unionali e richiede il coinvolgimento dell’Autorità nazionale competente.
Il documento mette in evidenza che l’autorizzazione CBAM non è un adempimento puramente formale, ma un passaggio che consente alle autorità di monitorare i flussi, verificare le emissioni dichiarate e applicare, se necessario, misure correttive o sanzionatorie.
La guida chiarisce anche il meccanismo di controllo. Il numero di conto CBAM viene verificato dalle autorità doganali insieme agli altri elementi della dichiarazione e nell’ambito dei consueti controlli basati sul rischio. Parallelamente, le Autorità nazionali competenti monitorano la compliance attraverso il Registro CBAM e gestiscono l’eventuale applicazione delle sanzioni.
In questo quadro, il rappresentante doganale indiretto assume un ruolo particolarmente delicato. Agendo per conto dell’importatore, diventa parte attiva del sistema di controllo e può essere direttamente coinvolto nelle conseguenze di eventuali inadempimenti.
La guida non entra nel dettaglio delle sanzioni, ma è molto chiara sugli effetti pratici della non conformità. In assenza di autorizzazione o di corretta registrazione, gli operatori possono trovarsi ad affrontare ritardi nello sdoganamento, blocchi delle merci e penalità, con un impatto diretto sulla continuità della supply chain.
Il CBAM, quindi, non va letto solo come un obbligo ambientale, ma come un fattore operativo che incide sulla pianificazione delle importazioni.
La guida europea, pur nella sua sinteticità, conferma ciò che ormai appare evidente: dal 2026 il CBAM diventa un elemento strutturale del commercio internazionale verso l’UE. Non è un adempimento isolato, ma un sistema che intreccia dogana, ambiente, fiscalità e responsabilità degli operatori.
Per le imprese, questo significa passare da una fase di osservazione a una fase di scelta consapevole: capire se, come e con quali assetti organizzativi affrontare il CBAM, valutando ruoli, volumi, rappresentanza doganale e gestione del rischio.
La guida della Commissione europea non introduce nuove regole, ma chiarisce definitivamente che dal 1° gennaio 2026 il CBAM è una condizione per importare, non un’opzione.
Chi opera nei settori interessati è chiamato a farsi trovare pronto, perché il confine non è più solo doganale, ma anche ambientale.