Il conto alla rovescia per l’entrata in vigore della fase definitiva del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) è ormai agli sgoccioli.
A partire dal 1° gennaio 2026, il sistema introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956 diventerà pienamente operativo, segnando un punto di svolta per le importazioni di merci ad alta intensità di carbonio nell’Unione Europea.
Con l’avviso del 21 ottobre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha ricordato che, da tale data, solo gli operatori in possesso dello status di “dichiarante CBAM autorizzato” potranno importare merci soggette al meccanismo. L’obbligo riguarda sia gli importatori diretti sia i rappresentanti doganali indiretti, che sono tenuti a presentare tempestivamente la relativa domanda di autorizzazione.
La mancata conformità potrà comportare blocchi alla frontiera, rifiuti di sdoganamento e sanzioni.
L’ADM, nel medesimo avviso, ha ribadito il proprio ruolo di garante dell’applicazione armonizzata del regime in tutto il territorio dell’Unione, invitando gli operatori a informarsi costantemente tramite le fonti ufficiali:
- il portale CBAM della Commissione Europea;
- la sezione dedicata sul sito ADM;
- la pagina istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Con un secondo avviso, datato 22 ottobre 2025, ADM ha fornito ulteriori precisazioni operative, in seguito all’adozione del Regolamento (UE) 2025/2083, che introduce modifiche e semplificazioni al testo originario del Reg. (UE) 2023/956.
Tra le novità più rilevanti, spiccano due misure di grande impatto pratico:
- Introduzione dell’esenzione “de minimis” (art. 2bis)
Gli importatori — anche se dichiaranti CBAM autorizzati — saranno esentati dagli obblighi CBAM se la massa netta totale di tutte le merci CBAM importate in un anno civile non supera le 50 tonnellate.
In questi casi, tuttavia, l’esenzione dovrà essere dichiarata in dogana a partire dal 1° gennaio 2026.
2. Autorizzazione temporanea in attesa dell’approvazione formale (art. 17, punto 7bis)
Se un operatore o un rappresentante doganale presenta la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026, potrà continuare temporaneamente a importare merci CBAM fino a quando non riceverà la decisione ufficiale dall’autorità competente, e comunque non oltre il 30 settembre 2026.
Rimane quindi fermo l’obbligo di presentare la domanda di autorizzazione prima dell’importazione, salvo rientrare nella soglia de minimis.
In ogni caso, a partire dal 2026, in dichiarazione doganale sarà necessario indicare la motivazione che consente l’importazione:
- possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato;
- ricaduta sotto la soglia di 50 tonnellate;
- domanda di autorizzazione già presentata;
- o altri motivi di esenzione previsti dai regolamenti.
L’entrata in vigore del periodo definitivo del CBAM rappresenta un passaggio cruciale verso una politica commerciale più sostenibile e coerente con gli obiettivi climatici dell’Unione Europea.
ADM invita tutti gli operatori coinvolti a completare le procedure autorizzative e a mantenersi costantemente aggiornati sulle novità normative e tecniche del meccanismo, consultando le fonti ufficiali europee e nazionali.