CBAM

CBAM: dal 1° gennaio 2026 si entra nella fase definitiva

By 5 Gennaio 2026No Comments

Con la Circolare n. 36 del 24 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accompagna ufficialmente l’ingresso del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) nella sua fase definitiva, che decorre dal 1° gennaio 2026.

Non si tratta di un semplice aggiornamento procedurale, ma di un passaggio sostanziale che segna la fine della fase transitoria e l’inizio di un sistema pienamente operativo, destinato ad incidere in modo strutturale sulle importazioni di determinate merci nel territorio doganale dell’Unione europea.

Il CBAM, introdotto dal Regolamento (UE) 956/2023, nasce come strumento ambientale e fiscale insieme: da un lato mira a contrastare il rischio di delocalizzazione delle emissioni di carbonio fuori dall’UE, dall’altro introduce una nuova entrata per il bilancio unionale, collegata alle emissioni incorporate nelle merci importate da Paesi terzi.

La circolare ADM chiarisce come questo meccanismo, fino ad oggi gestito in forma prevalentemente dichiarativa, diventi ora un vincolo operativo diretto all’atto dell’importazione.

Durante la fase transitoria, il CBAM ha richiesto principalmente attività di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni, consentendo agli operatori di familiarizzare con il nuovo sistema.

Dal 2026, invece, la logica cambia: non è più sufficiente “dichiarare”, ma occorre essere formalmente autorizzati.

La circolare ribadisce che, prima di importare merci rientranti nel campo di applicazione del CBAM, l’importatore stabilito nell’Unione deve essere in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, oppure deve operare tramite un rappresentante doganale indiretto che abbia ottenuto tale qualifica. In assenza di autorizzazione – o di una delle deroghe espressamente previste – l’importazione non potrà essere consentita.

Il CBAM continua ad applicarsi alle merci a maggiore intensità di carbonio, come cemento, concimi, energia elettrica, idrogeno, ghisa, ferro, acciaio e alluminio, nonché ai prodotti trasformati ottenuti a partire da tali merci, anche quando derivanti da regimi di perfezionamento.

La circolare richiama tuttavia le esclusioni previste dal regolamento, tra cui quelle relative a specifiche aree geografiche, a determinate tipologie di utilizzo e, soprattutto, introduce con chiarezza l’esenzione de minimis.

A partire dal 1° gennaio 2026, infatti, salvo il caso dell’energia elettrica e dell’idrogeno, gli obblighi CBAM non si applicano se la massa netta complessiva delle merci importate dall’operatore, nell’arco dell’anno civile, non supera le 50 tonnellate.

È un’esenzione che va maneggiata con attenzione, perché la circolare precisa che, una volta superata la soglia nel corso dell’anno, l’importatore diventa immediatamente soggetto a tutti gli obblighi CBAM per l’intero anno di riferimento, con effetti retroattivi sul totale delle emissioni incorporate.

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda la definizione di importatore ai fini CBAM.

La circolare chiarisce che è considerato tale il soggetto che presenta la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a proprio nome e per proprio conto, oppure – nel caso di rappresentanza indiretta – la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata.

Ne deriva che il rappresentante doganale indiretto assume un ruolo centrale e delicato.

Se accetta di agire come dichiarante CBAM autorizzato, è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal regolamento per le merci importate per conto dei propri clienti, anche nei casi in cui l’importatore possa beneficiare dell’esenzione de minimis.

È un aspetto che incide direttamente sull’organizzazione dei rapporti contrattuali e sulla gestione del rischio.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata tramite il Registro CBAM, secondo le indicazioni dell’Autorità nazionale competente presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La circolare segnala una semplificazione importante: nella domanda può essere indicato, se posseduto, il numero di autorizzazione AEO, al fine di velocizzare il procedimento.

È inoltre prevista una fase di tolleranza iniziale.

In assenza della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, sarà temporaneamente possibile importare merci CBAM qualora l’istanza di autorizzazione sia stata presentata entro il 31 marzo 2026.

Questa deroga consente di continuare ad importare fino alla decisione dell’autorità competente e comunque non oltre il 27 settembre 2026. Non si tratta però di una sospensione degli obblighi, ma di una misura transitoria pensata per evitare blocchi immediati della supply chain.

Dal punto di vista doganale, la circolare entra nel dettaglio degli adempimenti dichiarativi, chiarendo che il possesso dell’autorizzazione CBAM viene verificato direttamente in dichiarazione tramite specifici codici documento TARIC, interoperabili con i sistemi unionali di controllo. In mancanza di autorizzazione, l’importatore deve indicare la motivazione della deroga applicabile, anch’essa codificata.

Le strutture territoriali dell’Agenzia delle Dogane sono chiamate a consentire l’importazione solo ai soggetti autorizzati o legittimati in deroga, fermando le operazioni non conformi e attivando le comunicazioni verso l’Autorità competente per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal regolamento CBAM. La circolare sottolinea inoltre l’importanza di una tracciabilità puntuale delle operazioni, soprattutto nei casi di perfezionamento attivo o di reintroduzione di merci CBAM trasformate.

La Circolare n. 36/2025 rende evidente che il CBAM non è un adempimento isolato, né esclusivamente doganale. È un meccanismo che intreccia ambiente, fiscalità, dogana e strategia aziendale, e che richiede coerenza tra dati doganali, dichiarazioni CBAM e informazioni sulle emissioni incorporate.

L’ingresso nella fase definitiva impone quindi agli operatori un cambio di approccio: non più gestione reattiva, ma pianificazione preventiva, verifica dei flussi, valutazione dei volumi e dei ruoli lungo la catena di importazione.

Dal 1° gennaio 2026 il CBAM diventa una condizione strutturale dell’importazione, non più un esperimento regolatorio. La Circolare ADM n. 36/2025 fornisce le coordinate per affrontare questo passaggio, ma lascia agli operatori la responsabilità di organizzarsi per tempo.

Chi importa merci CBAM oggi non può più limitarsi a “osservare” il meccanismo: deve decidere come posizionarsi, come strutturare i rapporti con i rappresentanti doganali e come governare un obbligo che incide direttamente sulla continuità delle operazioni.

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