Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’Unione europea (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) entra in una fase decisiva. Il 4 dicembre 2025, la Direzione Generale TAXUD della Commissione europea ha pubblicato un documento ufficiale dedicato all’integrazione del CBAM all’interno del sistema tariffario TARIC, delineando in modo chiaro sia le regole applicabili durante il periodo transitorio sia quelle che governeranno il sistema definitivo dal 1° gennaio 2026. Si tratta di un passaggio fondamentale per gli operatori che movimentano merci soggette al CBAM, perché introduce elementi tecnici molto profondi e che condizioneranno concretamente le operazioni doganali.
L’Unione europea conferma così la scelta strategica di inserire nel ciclo doganale meccanismi fiscali direttamente collegati alle emissioni di CO₂, attraverso un sistema che mira a prevenire il cosiddetto carbon leakage e riequilibrare la concorrenza tra merci europee soggette all’ETS e merci importate da paesi privi di strumenti equivalenti.
Il documento ripercorre anzitutto l’evoluzione normativa intervenuta nel 2025: l’UE ha approvato il Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato il 17 ottobre 2025, che modifica il Regolamento CBAM del 2023 semplificando e rafforzando il meccanismo, ampliandone le condizioni tecniche e aggiornando la struttura di controllo e certificazione.
La Commissione distingue chiaramente tra due fasi:
- Il periodo transitorio (2023–2025)
Durante il periodo transitorio, iniziato il 1° ottobre 2023, gli importatori sono tenuti unicamente a presentare report trimestrali relativi alle emissioni incorporate nelle merci soggette a CBAM (cemento, fertilizzanti, acciaio, ferro, alluminio, elettricità e alcuni prodotti chimici). In questa fase, il documento conferma che non è richiesto alcun certificato digitale né alcun elemento formale in dichiarazione doganale, poiché manca una base legale per introdurre obblighi dichiarativi aggiuntivi sul tracciamento informatico.
Il report obbligatorio, come riportato direttamente dalla nota della Commissione, deve contenere informazioni su quantità importate, emissioni dirette e indirette, carbon price già assolto nel paese d’origine e installazione di produzione. La circolazione dei beni non è condizionata da verifiche doganali preventive se non ai fini informativi.
- Il sistema definitivo dal 1° gennaio 2026
La svolta arriva nel 2026. Da questa data, la Commissione ricorda che le autorità doganali dell’Unione “non consentiranno l’importazione di beni da parte di soggetti diversi da un dichiarante CBAM autorizzato”, con blocco operativo per le dichiarazioni prive dei requisiti.
Sarà avviato inoltre il sistema di acquisto e restituzione annuale dei certificati CBAM, basato sul prezzo medio ETS settimanale. L’operatore dovrà dichiarare quantità importate e livello di emissioni incorporate, con obbligo di compensazione finanziaria attraverso le quote carboniche digitali.
L’aspetto più significativo del nuovo documento riguarda l’integrazione CBAM nel sistema TARIC. La Commissione, infatti, stabilisce codici misura, condizioni, certificazioni e interfacce con i sistemi nazionali:
- viene introdotto il nuovo tipo di misura 775, collegato alla libera pratica sotto condizione CBAM;
- la misura si applica per ora alle stesse categorie merceologiche già previste dall’allegato I del regolamento: cemento (NC 2523), fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio, elettricità e idrogeno (codici 2716 e 2804);
- vengono aggiunti certificati TARIC di tipo Y, tra cui il più importante è lo Y128, che rappresenta il numero del conto CBAM dell’importatore autorizzato; senza di esso, l’operazione sarà rifiutata.
È previsto anche un certificato transitorio – lo Y238 – che permette, fino al 31 marzo 2026, di importare merci mentre l’istanza CBAM è ancora in fase di valutazione. Dopo tale data, l’assenza di status autorizzativo comporterà il blocco totale.
Il documento introduce inoltre un’importante soglia semplificativa: un limite di 50 tonnellate nette per anno, applicabile a cemento, fertilizzanti, ferro, acciaio e alluminio. Se il valore complessivo annuale non supera questa soglia, l’importatore potrà beneficiare dell’esenzione de minimis, dichiarandola formalmente in dogana. Tale soglia non si applica invece alle importazioni di energia elettrica e idrogeno, per le quali la Commissione richiede sempre la piena applicazione CBAM.
Il documento chiarisce che il sistema TARIC conterrà tabelle di controllo automatico:
- se l’operatore non indica il proprio numero CBAM (Y128), lo sdoganamento sarà vietato;
- se l’operatore dichiara un’esenzione non supportata, il sistema rifiuterà la dichiarazione;
- se viene superata la soglia annuale e non esiste autorizzazione CBAM, l’ingresso sarà negato;
- merci prodotte in territori UE specifici come Livigno o Helgoland saranno identificate e controllate con certificazioni Y134.
Il nuovo quadro digitale comporta la completa integrazione delle funzioni di carbon compliance dentro i sistemi dichiarativi doganali: la dogana non verificherà più solo merci, valore e origine, ma anche “contenuto di carbonio importato”.
Il CBAM rappresenta molto più di un adempimento tariffario. È il primo strumento europeo che collega fiscalità ambientale, commercio estero e politica industriale. Dal 2026 cambieranno:
- il processo di qualificazione dell’importatore;
- la natura della dichiarazione doganale;
- la gestione contabile e carbonica dei flussi globali;
- il rapporto tra dogana ed ETS europeo.
Le imprese dovranno sviluppare calcoli interni sulle emissioni incorporate nelle merci, stabilire processi di audit sul carbon content e adeguare la contrattualistica di acquisto. I dati richiesti non sono banali: provengono da fornitori extra UE, spesso non soggetti a ETS, e richiederanno accordi informativi vincolanti.
La transizione dal periodo dichiarativo al sistema certificativo cambierà radicalmente la posizione dell’importatore. Nel modello CBAM definitivo, l’importatore non sarà più solo dichiarante doganale, ma sarà titolare di un conto carbonico digitale presso la Commissione, responsabile dell’acquisto e della resa di certificati ETS virtuali.
La mancata conformità può bloccare fisicamente merci e produzione industriale. Le aziende soggette a CBAM devono prepararsi adesso.
CBAM non è un adempimento isolato: è un sistema fiscale e doganale integrato, permanente e costoso da gestire senza preparazione tecnica.
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- apertura e gestione del conto digitale;
- analisi dei fornitori extra UE e raccolta dati;
- integrazione CBAM nella dichiarazione doganale;
- assistenza nella fase autorizzativa;
- pianificazione economica dei costi di importazione.
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