Dogana

Circolare ADM n. 35/2025: quando la confisca smette di essere automatica

By 5 Gennaio 2026No Comments

Con la Circolare n. 35 del 23 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene su uno dei temi più delicati del diritto doganale: la confisca delle merci in caso di violazioni.
Non si tratta di un semplice chiarimento operativo, ma di un vero riallineamento del sistema sanzionatorio doganale ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor rei, già affermati dalla Corte costituzionale e ora recepiti dal legislatore

La circolare dà attuazione alle modifiche introdotte dall’articolo 16 del D.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che corregge e integra il D.lgs. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione), incidendo in modo significativo sugli articoli 96, 112 e 118.

Negli ultimi anni, il sistema doganale italiano ha conosciuto un rafforzamento marcato delle sanzioni, anche con effetti particolarmente gravosi per gli operatori che, pur avendo commesso un errore, provvedevano a sanarlo integralmente.

In molti casi, infatti, al pagamento dei tributi dovuti (IVA e/o dazi), degli interessi e delle sanzioni si aggiungeva automaticamente la confisca delle merci, senza che fosse valutata la concreta funzione di tale misura.
Un meccanismo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 2025, ha ritenuto eccessivo e irragionevole, soprattutto quando lo Stato aveva già recuperato integralmente il proprio credito.

La Circolare n. 35/2025 si inserisce proprio in questa traiettoria: superare gli automatismi e restituire alla confisca il suo ruolo di misura eccezionale, non punitiva a prescindere.

La modifica più rilevante riguarda l’articolo 118, comma 8 delle DNC, oggi completamente riscritto.

Il principio che emerge è chiaro: se l’operatore adempie integralmente ai propri obblighi, pagando:

  • i diritti di confine dovuti (IVA, dazi o entrambi),
  • gli interessi,
  • le sanzioni,
  • le spese di gestione,

la confisca amministrativa delle merci non si applica.

Le merci possono essere restituite al trasgressore, a condizione che:

  • non siano soggette a divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione;
  • non sia intervenuta una confisca disposta dall’Autorità giudiziaria.

La logica è evidente: se la violazione è sanata integralmente, viene meno la funzione di garanzia della confisca.

La circolare accompagna questo principio con indicazioni operative molto concrete, distinguendo le diverse situazioni che possono verificarsi nella pratica.

Se la merce è ancora sotto vigilanza doganale, e l’operatore paga integralmente quanto dovuto (anche mediante ravvedimento), non si procede al sequestro e l’Ufficio può autorizzare lo svincolo.

Se invece la merce non è più sotto vigilanza doganale – come nei casi di contrabbando o revisione dell’accertamento – l’Ufficio procede inizialmente al sequestro. Tuttavia, anche in questa ipotesi, il pagamento integrale consente il dissequestro, evitando la confisca definitiva.

Solo in assenza di pagamento, o nei casi espressamente esclusi dalla norma, la confisca resta obbligatoria.

E se la confisca è già avvenuta? Anche qui la norma introduce un approccio meno rigido.

Quando la confisca amministrativa è già stata disposta, l’Agenzia può consentire – su richiesta dell’interessato – il riscatto delle merci, previo pagamento:

  • del valore delle merci,
  • dei tributi dovuti,
  • delle sanzioni,
  • degli interessi,
  • delle spese sostenute per la loro gestione.

 

Non è un automatismo, ma una possibilità concreta che amplia le opzioni difensive dell’operatore.

La circolare interviene anche sugli articoli 96 e 112 delle DNC, per evitare incoerenze.

Viene chiarito che:

  • la confisca amministrativa non si applica quando ricorrono le condizioni dell’art. 118 (pagamento integrale);
  • resta invece sempre possibile la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per frodi strutturate;
  • l’estinzione del reato di contrabbando mediante pagamento impedisce la confisca, salvo i casi di merci vietate o provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Il risultato è un sistema più coerente, meno punitivo e più leggibile.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 20 dicembre 2025, ma il loro impatto non si limita al futuro.

Proprio perché si tratta di norme di favore, esse si applicano anche:

  • alle violazioni commesse in precedenza,
  • purché i procedimenti non siano ancora definitivi,
  • in applicazione del principio del favor rei.

La Circolare n. 35/2025 sostituisce integralmente la precedente Circolare n. 18/2025.

Al di là del dato tecnico, questa circolare racconta un cambiamento più profondo: la dogana non rinuncia al controllo, ma premia la regolarizzazione, la collaborazione e la compliance consapevole.

Per le imprese, questo significa che:

  • l’errore non è più automaticamente irreversibile;
  • la tempestività e la correttezza delle scelte diventano centrali;
  • la gestione delle violazioni richiede oggi una valutazione strategica, non solo difensiva.

 

Ed è proprio qui che la consulenza doganale assume un valore decisivo.

 

Noi siamo a vostra disposizione!

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