La vicenda all’origine della causa C-424/22 riguarda la società rumena Logistar SRL, importatrice nell’Unione europea di apparecchiature elettroniche acquistate da un fornitore stabilito in Cina. Dopo aver ricevuto la merce, Logistar riscontrava che una parte dei prodotti era difettosa e, per questo motivo, otteneva dal venditore uno sconto sul prezzo inizialmente pattuito. Tuttavia, la riduzione del prezzo era intervenuta dopo l’importazione e, quindi, anche dopo la presentazione della dichiarazione doganale.
L’autorità doganale rumena, in sede di controllo successivo, ha contestato la dichiarazione doganale originaria, ritenendo che il valore doganale avrebbe dovuto essere più elevato e corrispondere al prezzo contrattuale iniziale, senza tener conto della riduzione successiva. Essa ha così ricalcolato il valore in dogana e richiesto il pagamento dei dazi corrispondenti alla differenza.
Logistar ha impugnato tale decisione, sostenendo che la riduzione del prezzo, seppur avvenuta formalmente dopo la dichiarazione doganale, era giustificata da elementi noti già al momento dell’importazione: i difetti della merce, infatti, erano già emersi e documentati. La questione centrale era quindi stabilire se uno sconto post-importazione, basato su vizi noti al momento della consegna, possa essere preso in considerazione per determinare il valore in dogana.
Il tribunale nazionale ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale interpretativa dell’art. 70 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione – CDU) e dell’art. 132 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se, ai fini della determinazione del valore in dogana, si possa tener conto di una riduzione del prezzo concessa dopo la presentazione della dichiarazione doganale, quando tale riduzione è fondata su difetti qualitativi preesistenti e noti al momento dell’importazione, ma formalizzata successivamente.
Conclusioni della Corte
La Corte di giustizia ha innanzitutto ribadito che il valore di transazione, base principale per la determinazione del valore in dogana, deve riflettere il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci esportate verso l’Unione. Tuttavia, il concetto di “prezzo effettivamente pagato o da pagare” non può essere inteso in modo formalistico o rigido.
La Corte ha affermato che non è sufficiente che la riduzione del prezzo sia successiva alla dichiarazione doganale per escluderne automaticamente la rilevanza. Occorre invece verificare se:
- la riduzione corrisponda a condizioni effettivamente note o concordate al momento della conclusione della vendita;
- i difetti della merce fossero oggettivamente identificabili prima dello sdoganamento;
- la riduzione sia giustificata da prove concrete e verificabili, come comunicazioni, fatture rettificative o documenti tecnici che attestino i vizi.
Nel caso in esame, qualora si dimostri che la merce era effettivamente difettosa al momento della consegna e che l’acquirente e il venditore hanno concordato la riduzione di prezzo come conseguenza diretta e inevitabile di tale difetto, allora l’importatore può chiedere che il valore in dogana sia rettificato, anche se lo sconto è stato concesso successivamente alla dichiarazione.
In definitiva, la Corte ha sancito che il valore in dogana può riflettere uno sconto post-vendita, purché fondato su elementi preesistenti all’importazione e dimostrabili. Questo principio introduce una certa flessibilità interpretativa, a vantaggio degli operatori, ma impone al contempo un elevato onere probatorio per evitare abusi.
Rilevanza pratica della sentenza
Questa pronuncia è di grande importanza per le imprese che importano merci soggette a valutazioni qualitative, come prodotti elettronici, tessili o alimentari. Essa chiarisce che gli accordi commerciali e gli aggiustamenti di prezzo successivi non devono essere automaticamente esclusi dal calcolo del valore doganale, se riflettono condizioni oggettive già presenti alla data di importazione.
Tuttavia, per evitare contestazioni, è fondamentale che le imprese conservino documentazione dettagliata che provi i difetti, le comunicazioni con i fornitori e le motivazioni della riduzione. La sentenza rafforza l’idea che il valore in dogana debba rappresentare la realtà economica della transazione, non una formalità contrattuale priva di riscontro fattuale.
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