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Valore in dogana: la Corte UE amplia gli strumenti a disposizione delle autorità doganali

By 2 Giugno 2026No Comments

Una recente sentenza del Tribunale dell’Unione europea offre importanti chiarimenti su uno dei temi più delicati e frequentemente contestati in ambito doganale: la determinazione del valore in dogana delle merci importate quando il prezzo dichiarato dall’importatore non viene ritenuto attendibile dalle autorità. La decisione nella causa Lidikar (T-296/25) affronta infatti il rapporto tra cooperazione doganale internazionale e accertamento del valore delle merci, confermando la possibilità per le amministrazioni doganali europee di utilizzare informazioni ricevute dalle autorità del Paese esportatore per ricostruire il valore doganale di una merce.

La questione nasce nell’ambito di un’importazione dal Canada verso l’Unione europea. Nel corso dei controlli, le autorità doganali hanno acquisito, tramite gli strumenti di cooperazione amministrativa internazionale, informazioni fornite dalle dogane canadesi relative al prezzo dichiarato all’esportazione della stessa merce. Da qui il dubbio giuridico: tali informazioni possono essere utilizzate per determinare il valore in dogana nell’ambito del metodo residuale previsto dall’articolo 74, paragrafo 3, del Codice Doganale dell’Unione?

Per comprendere l’importanza della decisione è utile ricordare come funziona il sistema europeo di valutazione doganale. La regola generale prevede che il valore in dogana sia determinato sulla base del valore di transazione, cioè del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. Tuttavia, quando tale valore non può essere accettato o verificato, il Codice Doganale dell’Unione prevede una serie di metodi alternativi da applicare in successione. L’ultima soluzione disponibile è il cosiddetto metodo residuale o fall back, che consente all’autorità di determinare il valore utilizzando dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione attraverso mezzi ragionevoli e compatibili con i principi dell’Accordo WTO sul Valore in Dogana.

Proprio sull’interpretazione della nozione di “dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione” si è concentrata la controversia. L’operatore sosteneva che informazioni provenienti da un’autorità straniera non potessero essere considerate dati disponibili nel territorio unionale. La Corte ha invece adottato una lettura più ampia e pragmatica della norma.

Secondo i giudici europei, il prezzo dichiarato all’esportazione nel Paese di origine e trasmesso alle autorità doganali di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale di cooperazione doganale diventa, una volta acquisito dall’amministrazione europea, un dato disponibile nel territorio doganale dell’Unione. Di conseguenza, tale informazione può essere utilizzata ai fini della determinazione del valore in dogana della merce importata.

Ma la sentenza si spinge oltre. La Corte afferma infatti che il ricorso a tali informazioni può costituire un “mezzo ragionevole” ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del Codice Doganale dell’Unione. In altre parole, le autorità doganali possono utilizzare il prezzo dichiarato all’esportazione comunicato dal Paese esportatore come elemento concreto per ricostruire il valore della merce quando non sia possibile applicare i metodi ordinari di valutazione.

La decisione assume una particolare rilevanza in un contesto internazionale caratterizzato da una crescente cooperazione tra amministrazioni doganali. Negli ultimi anni gli accordi di assistenza reciproca e gli scambi di informazioni tra autorità si sono moltiplicati, consentendo alle dogane di confrontare sempre più facilmente i dati dichiarati all’importazione con quelli registrati nel Paese esportatore. Ciò che fino a pochi anni fa richiedeva complesse attività investigative oggi può essere ottenuto attraverso canali istituzionali di cooperazione internazionale.

Dal punto di vista operativo, la sentenza rafforza significativamente gli strumenti a disposizione delle autorità doganali nei controlli sul valore. Le imprese devono infatti considerare che le informazioni dichiarate all’esportazione dal fornitore estero possono essere confrontate con quelle presentate all’importazione nell’Unione europea. Eventuali discrepanze tra i valori dichiarati nei due Paesi potrebbero diventare oggetto di verifica e, nei casi più complessi, costituire uno degli elementi utilizzati dall’autorità per contestare il valore dichiarato dall’importatore.

Il messaggio che emerge dalla decisione è particolarmente attuale. In un contesto in cui le amministrazioni doganali dispongono di strumenti sempre più sofisticati di scambio informativo, la coerenza documentale lungo l’intera catena commerciale internazionale assume un’importanza crescente. Non è più sufficiente che la documentazione presentata all’importazione sia formalmente corretta; diventa essenziale che i dati dichiarati siano coerenti anche con le informazioni presenti presso le autorità del Paese esportatore.

La sentenza evidenzia inoltre un fenomeno più ampio che sta caratterizzando l’evoluzione delle dogane moderne: il passaggio da controlli basati prevalentemente sui documenti presentati dall’operatore a verifiche fondate sull’incrocio di dati provenienti da molteplici fonti nazionali e internazionali. La cooperazione amministrativa non rappresenta più soltanto uno strumento di supporto alle attività investigative, ma diventa un elemento strutturale dei controlli doganali.

Per le imprese questo comporta la necessità di prestare maggiore attenzione alla costruzione del valore doganale, alla documentazione commerciale e alla coerenza delle informazioni scambiate lungo la supply chain. Eventuali differenze tra i dati dichiarati dal fornitore all’esportazione e quelli utilizzati dall’importatore potrebbero infatti assumere un rilievo crescente nell’ambito delle attività di controllo.

In uno scenario caratterizzato da una crescente integrazione tra le amministrazioni doganali mondiali, la gestione del valore in dogana non può più essere considerata un tema esclusivamente locale, ma deve essere affrontata con una visione internazionale dell’intera operazione commerciale.

La sentenza Lidikar conferma una tendenza sempre più evidente: la cooperazione tra autorità doganali sta ampliando le capacità di verifica delle amministrazioni e rendendo sempre più agevole il confronto tra i dati dichiarati nei diversi Paesi coinvolti in una transazione commerciale. Per le imprese, la corretta determinazione del valore in dogana e la coerenza delle informazioni lungo la supply chain diventano elementi essenziali per ridurre il rischio di contestazioni e recuperi daziari.

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