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Transfer Pricing, valore in dogana e IVA: due sentenze della Corte di Giustizia

By 2 Giugno 2026No Comments

Negli ultimi anni le imprese multinazionali hanno assistito a una progressiva convergenza tra fiscalità diretta, IVA e normativa doganale. Ambiti che tradizionalmente venivano gestiti separatamente stanno diventando sempre più interconnessi, con conseguenze operative che richiedono un approccio coordinato tra funzioni fiscali, doganali e finanziarie.

Due recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea – la sentenza Tauritus (C-782/23) in materia di valore in dogana e la sentenza Stellantis Portugal (C-603/24) in materia IVA – offrono indicazioni particolarmente rilevanti per tutte le imprese che effettuano operazioni infragruppo e applicano politiche di transfer pricing caratterizzate da aggiustamenti periodici dei prezzi.

Pur operando in ambiti normativi differenti, le due decisioni affrontano una questione comune: come devono essere trattati gli aggiustamenti di transfer pricing quando incidono sul corrispettivo delle operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo?

La risposta fornita dalla Corte è più sofisticata di quanto possa apparire a una prima lettura. Non è l’esistenza dell’aggiustamento a determinare il trattamento fiscale o doganale dell’operazione, bensì la sua natura economica e il modo in cui il meccanismo è stato costruito e documentato.

Il caso Tauritus: quando il valore in dogana può convivere con un prezzo non ancora definitivo

La sentenza Tauritus affronta uno dei temi più complessi della valutazione doganale contemporanea. Molte multinazionali importano merci da società correlate utilizzando meccanismi di determinazione del prezzo che prevedono aggiustamenti successivi, spesso necessari per rispettare le politiche di transfer pricing adottate a livello di gruppo.

Il problema nasce perché il valore in dogana, secondo il Codice Doganale dell’Unione, si basa normalmente sul prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. Quando il prezzo definitivo non è ancora noto al momento dell’importazione, diventa necessario stabilire se il valore di transazione possa comunque essere utilizzato oppure se occorra ricorrere ai metodi alternativi di valutazione.

La Corte ha adottato una posizione particolarmente significativa. Secondo i giudici europei, il valore di transazione continua a essere applicabile quando il prezzo finale, pur non essendo ancora determinato al momento dell’importazione, dipende da criteri oggettivi, predeterminati, verificabili e sottratti alla discrezionalità delle parti.

In altre parole, non è necessario che il prezzo sia materialmente conosciuto al momento dello sdoganamento. Ciò che conta è che il metodo di determinazione sia stato definito in anticipo e che il risultato finale derivi dall’applicazione di parametri oggettivi e misurabili.

La Corte individua quindi una soluzione pratica già prevista dal Codice Doganale dell’Unione: l’utilizzo delle dichiarazioni semplificate e delle dichiarazioni complementari successive, che consentono di aggiornare il valore dichiarato una volta che il prezzo definitivo diventa disponibile.

La decisione assume particolare rilevanza perché supera alcune delle incertezze emerse dopo la nota sentenza Hamamatsu del 2017, che aveva escluso l’utilizzo del valore di transazione in presenza di aggiustamenti di transfer pricing effettuati ex post sulla base della redditività complessiva dell’impresa.

Il punto di distinzione è fondamentale. Nel caso Hamamatsu il prezzo finale dipendeva da una rettifica generale di fine esercizio legata ai risultati economici complessivi del gruppo. Nel caso Tauritus, invece, il prezzo finale era il risultato di una formula predeterminata e indipendente dalla volontà delle parti.

La Corte sembra quindi voler affermare un principio importante: il problema non è la variabilità del prezzo, ma l’assenza di criteri oggettivi che consentano di prevederne la determinazione.

Il caso Stellantis Portugal: quando un aggiustamento di transfer pricing non genera IVA

La sentenza Stellantis Portugal affronta una questione diversa ma strettamente collegata.

Nel caso esaminato, gli aggiustamenti infragruppo erano finalizzati a garantire il raggiungimento di un determinato margine operativo da parte di una società del gruppo. L’amministrazione fiscale riteneva che tali versamenti dovessero essere considerati corrispettivi per una prestazione di servizi e quindi assoggettati a IVA.

La Corte ha respinto questa impostazione.

Secondo i giudici europei, un aggiustamento di transfer pricing finalizzato esclusivamente alla riallocazione dei risultati economici all’interno di un gruppo non costituisce automaticamente il corrispettivo di una prestazione imponibile.

Affinché possa sorgere un’obbligazione IVA è necessario individuare un rapporto giuridico caratterizzato da uno scambio reciproco di prestazioni, nel quale il pagamento rappresenti il corrispettivo diretto di un servizio identificabile.

Nel caso di specie, la rettifica aveva la funzione di riallineare la redditività della società agli obiettivi fissati dalla politica di transfer pricing e non remunerava alcuna attività specifica resa a favore della controparte.

La decisione conferma quindi un principio essenziale: la semplice esistenza di un pagamento infragruppo non è sufficiente per configurare una prestazione di servizi ai fini IVA.

La vera lezione delle due sentenze: conta il contratto, non l’aggiustamento

Lette insieme, le due pronunce trasmettono un messaggio estremamente chiaro.

Per anni il dibattito si è concentrato sugli aggiustamenti di transfer pricing come fenomeno economico. Le due sentenze spostano invece l’attenzione sull’architettura giuridica e contrattuale che sta alla base dell’operazione.

Nel caso Tauritus, il valore in dogana viene salvaguardato perché il meccanismo di formazione del prezzo è definito ex ante e fondato su criteri oggettivi.

Nel caso Stellantis Portugal, l’esclusione dell’IVA deriva dal fatto che l’aggiustamento non remunera una prestazione identificabile ma rappresenta una semplice riallocazione di risultati economici.

In entrambi i casi la Corte guarda al contenuto economico reale degli accordi e non all’etichetta attribuita alle operazioni.

Questo approccio avrà conseguenze significative per le multinazionali.

Sempre più spesso le amministrazioni fiscali e doganali esaminano congiuntamente transfer pricing, valore in dogana e IVA. Un’aggiustamento documentato in modo inadeguato potrebbe generare effetti diversi nei tre ambiti, con il rischio di contestazioni multiple e risultati incoerenti.

Le due sentenze confermano una tendenza ormai evidente: la documentazione di transfer pricing non può più essere predisposta esclusivamente con finalità di fiscalità diretta.

Le autorità doganali continueranno a interrogarsi sull’eventuale influenza del rapporto tra parti correlate sul prezzo delle merci importate. Le autorità IVA analizzeranno la reale natura economica dei flussi finanziari infragruppo. Le amministrazioni fiscali continueranno a verificare il rispetto del principio di libera concorrenza.

Per questo motivo la gestione degli aggiustamenti di transfer pricing richiede oggi un approccio integrato che tenga conto contemporaneamente delle implicazioni in materia di imposte dirette, IVA e valore in dogana.

La vera sfida non consiste più nel giustificare l’aggiustamento a posteriori, ma nel costruire fin dall’origine meccanismi contrattuali, formule di pricing e processi documentali capaci di resistere alle verifiche delle diverse autorità coinvolte.

In un contesto in cui le autorità tendono sempre più a condividere informazioni e ad analizzare le operazioni da prospettive diverse, la coerenza tra transfer pricing, valore in dogana e IVA rappresenta ormai un elemento essenziale della compliance internazionale.

Le sentenze Tauritus e Stellantis Portugal segnano un’evoluzione importante nell’approccio della Corte di Giustizia ai rapporti tra transfer pricing, dogana e IVA. Il denominatore comune è chiaro: non conta tanto l’esistenza di un aggiustamento infragruppo, quanto la sua effettiva natura economica e la capacità dell’impresa di dimostrarla attraverso contratti, formule di pricing e documentazione coerente.

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