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Dazi Trump e sez. 122 del Trade Act: la sentenza che potrebbe ridefinire i limiti del potere presidenziale negli Stati Uniti

By 2 Giugno 2026No Comments

La recente decisione della U.S. Court of International Trade rappresenta uno dei più importanti sviluppi giuridici degli ultimi anni in materia di politica commerciale statunitense. La pronuncia non riguarda semplicemente il dazio aggiuntivo del 10% introdotto dall’Amministrazione Trump nel 2026, ma affronta una questione molto più ampia e destinata a influenzare il futuro delle misure commerciali americane: quali sono i limiti del potere del Presidente degli Stati Uniti di imporre dazi senza un intervento diretto del Congresso?

Per comprendere la portata della vicenda è necessario partire dal quadro normativo americano. La Costituzione degli Stati Uniti attribuisce al Congresso il potere di disciplinare il commercio internazionale e di imporre dazi. Nel corso dei decenni, tuttavia, il legislatore ha delegato all’Esecutivo specifiche competenze da utilizzare in circostanze particolari, consentendo al Presidente di adottare misure commerciali straordinarie in presenza di determinati presupposti economici o di sicurezza nazionale.

Tra queste disposizioni figura l’articolo 122 del Trade Act del 1974, una norma raramente utilizzata ma tornata improvvisamente al centro dell’attenzione internazionale. Tale disposizione consente al Presidente di introdurre temporaneamente un sovrapprezzo tariffario fino al 15% ad valorem oppure di adottare restrizioni quantitative alle importazioni quando gli Stati Uniti si trovino ad affrontare gravi problemi della bilancia dei pagamenti. La misura può rimanere in vigore per un massimo di 150 giorni, salvo interventi successivi del Congresso.

La norma nasce in un contesto storico molto diverso da quello attuale. Negli anni Settanta il sistema monetario internazionale era ancora influenzato dagli effetti della fine degli accordi di Bretton Woods e dalle tensioni generate dagli squilibri valutari internazionali. Il legislatore americano aveva quindi immaginato l’articolo 122 come uno strumento eccezionale per fronteggiare situazioni di emergenza monetaria e finanziaria che potessero compromettere la stabilità economica degli Stati Uniti.

È proprio su questa disposizione che l’Amministrazione Trump ha fondato la Proclamation 11012 del 20 febbraio 2026, introducendo un dazio supplementare del 10% su gran parte delle merci importate negli Stati Uniti. Secondo la Casa Bianca, il persistente deficit commerciale americano, il disavanzo delle partite correnti e il deterioramento della posizione patrimoniale netta degli Stati Uniti nei confronti del resto del mondo costituivano elementi sufficienti per giustificare l’attivazione dei poteri previsti dall’articolo 122.

La Court of International Trade è stata quindi chiamata a stabilire se tali circostanze economiche rientrassero effettivamente nell’ambito di applicazione della norma.

La risposta della Corte è stata negativa.

Secondo i giudici, il Congresso aveva attribuito al Presidente un potere limitato e finalizzato a fronteggiare specifiche problematiche della bilancia dei pagamenti, non una generica facoltà di intervenire ogni volta che gli Stati Uniti registrino un deficit commerciale o altri squilibri economici. La sentenza evidenzia come il concetto di “balance of payments deficit” utilizzato dal legislatore nel 1974 non possa essere automaticamente esteso a qualsiasi situazione di disavanzo commerciale.

L’interpretazione proposta dall’Amministrazione, secondo la Corte, avrebbe l’effetto di ampliare in modo eccessivo la delega concessa dal Congresso, attribuendo al Presidente un potere sostanzialmente illimitato di introdurre dazi generalizzati. Una conclusione che, secondo i giudici, contrasterebbe con il principio costituzionale di separazione dei poteri e con il ruolo centrale del Congresso nella definizione della politica commerciale degli Stati Uniti.

La decisione assume una rilevanza che va ben oltre il singolo caso. Negli ultimi anni il commercio internazionale è stato spesso influenzato da misure tariffarie adottate sulla base di normative emergenziali o di disposizioni che attribuiscono ampi margini di discrezionalità all’Esecutivo. La sentenza rappresenta quindi un importante richiamo alla necessità che tali poteri siano esercitati entro i limiti espressamente stabiliti dal legislatore.

Tuttavia, la vicenda è tutt’altro che conclusa.

L’Amministrazione Trump ha infatti immediatamente presentato appello contro la decisione della Court of International Trade davanti alla U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, sostenendo che la Corte abbia interpretato in maniera eccessivamente restrittiva i poteri conferiti al Presidente dal Trade Act del 1974.

L’appello ha prodotto un effetto particolarmente importante per gli operatori economici: la sentenza di primo grado è stata temporaneamente sospesa in attesa dell’esame del giudizio di secondo grado. Di conseguenza, i dazi introdotti mediante la Proclamation 11012 continuano attualmente ad essere applicati e riscossi dalle autorità doganali statunitensi.

Questo aspetto merita particolare attenzione da parte delle imprese.

La decisione della Court of International Trade non ha infatti generato un diritto automatico al rimborso dei dazi già versati. Al contrario, la pronuncia produce effetti diretti esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno promosso il contenzioso e che risultano formalmente parte del procedimento.

In termini pratici, le aziende che hanno subito l’applicazione dei dazi introdotti ai sensi dell’articolo 122 non possono oggi considerare acquisito alcun diritto generalizzato alla restituzione delle somme pagate. L’eventuale possibilità di ottenere un rimborso dipenderà dall’esito definitivo del contenzioso e, soprattutto, dalla posizione processuale del singolo operatore.

Si tratta di un elemento spesso sottovalutato. Nella prassi statunitense, infatti, l’annullamento di una misura tariffaria non produce necessariamente effetti automatici nei confronti di tutti gli importatori. In molti casi, la tutela effettiva viene riconosciuta prioritariamente ai soggetti che hanno impugnato il provvedimento o che hanno adottato specifiche iniziative per preservare i propri diritti.

Per questo motivo numerose imprese stanno monitorando con estrema attenzione l’evoluzione del procedimento, valutando le possibili azioni necessarie per evitare di trovarsi escluse da eventuali futuri meccanismi di rimborso.

Al di là degli aspetti processuali, la sentenza offre una lezione importante anche per gli operatori europei. Le misure tariffarie non devono essere analizzate esclusivamente sotto il profilo economico, ma anche sotto quello giuridico. Comprendere la norma che costituisce il fondamento di un dazio consente infatti di valutarne la stabilità, il rischio di contenzioso e le possibili evoluzioni future.

In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni commerciali e da un utilizzo sempre più frequente di strumenti straordinari di politica economica, la capacità di interpretare il quadro normativo diventa un elemento essenziale della gestione del rischio doganale e commerciale.

La vicenda dimostra ancora una volta come il commercio internazionale non sia determinato soltanto da aliquote e classificazioni tariffarie, ma anche dall’evoluzione del quadro normativo e dalle decisioni delle autorità giudiziarie chiamate a interpretarlo.

La sentenza della Court of International Trade rappresenta un passaggio cruciale nel dibattito sui limiti dei poteri presidenziali in materia commerciale. Sebbene la decisione abbia messo in discussione la legittimità dei dazi introdotti ai sensi dell’articolo 122 del Trade Act, il contenzioso è ancora aperto e, allo stato attuale, i dazi continuano ad essere applicati. Ancora più importante, non esiste oggi alcun diritto automatico al rimborso per gli operatori che non abbiano attivato specifiche forme di tutela.

La tua azienda esporta negli Stati Uniti o ha sostenuto costi aggiuntivi a seguito delle misure tariffarie introdotte dall’Amministrazione Trump? Il team C-Trade può supportarti nell’analisi degli impatti doganali, nella valutazione delle opportunità di tutela e nel monitoraggio delle evoluzioni normative e giudiziarie che potrebbero influenzare le tue operazioni commerciali internazionali.

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