Con la sentenza del 27 marzo 2025 nella causa C-351/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Ottava Sezione) ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 119, paragrafo 3, del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE 952/2013) in combinato disposto con l’articolo 32 della Convenzione paneuromediterranea sulle regole di origine preferenziali. La sentenza si inserisce nel delicato equilibrio tra tutela del legittimo affidamento degli operatori commerciali e rigorosa applicazione delle norme doganali sui regimi preferenziali.
I fatti in causa
La controversia nasce in Ungheria e coinvolge:
- La società C/C Vámügynöki Kft. (rappresentante doganale della società Best-Epil Kft.);
- L’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane ungherese (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).
Nel febbraio 2022, la società ha curato l’immissione in libera pratica di mandarini freschi spediti dal Kosovo, presentando certificati di circolazione EUR.1 emessi dalle autorità doganali kosovare, che attestavano l’origine turca dei prodotti.
Successivamente, a seguito di un controllo a posteriori, l’amministrazione doganale ungherese ha:
- Rilevato che i mandarini, come prodotti agricoli, non potevano beneficiare del regime di cumulo diagonale previsto dalla Convenzione paneuromediterranea tra UE, Kosovo e Turchia;
- Contestato che i certificati EUR.1 fossero viziati da errore, non potendo il Kosovo certificare tale origine;
- Ordinato il pagamento di dazi doganali arretrati per oltre 2,5 milioni di fiorini ungheresi.
La C/C ha chiesto lo sgravio dei dazi invocando l’errore delle autorità doganali kosovare e sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi l’articolo 119, paragrafo 3, CDU, che tutela il debitore quando l’errore non poteva essere ragionevolmente scoperto, senza necessità di ulteriori verifiche.
Secondo la società, l’autorità doganale ungherese avrebbe dovuto attivare il controllo a posteriori previsto dall’articolo 32 della Convenzione, interpellando le autorità kosovare.
L’autorità doganale ha respinto la richiesta, ritenendo:
- Che l’errore era evidente e la C/C, operatore professionale esperto, avrebbe potuto scoprirlo;
- Che non era necessario avviare la procedura di controllo, trattandosi di un errore di diritto manifesto.
Il giudice ungherese, investito della controversia, ha quindi sottoposto la questione alla Corte di Giustizia con un rinvio pregiudiziale.
La questione pregiudiziale
Domanda posta alla Corte UE: “Se l’articolo 119, paragrafo 3, CDU, letto insieme all’articolo 32 della Convenzione paneuromediterranea, ostasse ad una prassi nazionale in cui l’autorità doganale, constatando un errore manifesto nel certificato di origine, non attivi il controllo previsto dalla Convenzione prima di negare il trattamento preferenziale”.
La decisione della Corte
La Corte ha risposto chiaramente:
- L’articolo 119, paragrafo 3, CDU non impone l’obbligo di avviare il procedimento di controllo a posteriori previsto dall’articolo 32 della Convenzione in presenza di un errore di diritto manifesto nel certificato di origine.
- Se l’errore è talmente evidente da non lasciare dubbi (ad esempio, violazione palese delle condizioni di cumulo), le autorità doganali possono rifiutare direttamente il beneficio del trattamento preferenziale, senza dover richiedere conferme al paese esportatore.
- Il sistema di cooperazione amministrativa previsto dalla Convenzione serve solo in caso di dubbi, non quando l’irregolarità emerge in modo palese ed inequivocabile.
La massima enunciata dalla Corte
“L’articolo 119, paragrafo 3, del Codice Doganale dell’Unione, letto congiuntamente all’articolo 32 della Convenzione paneuromediterranea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una prassi nazionale in base alla quale, in presenza di un errore di diritto manifesto nei certificati di origine, l’autorità doganale può rifiutare il trattamento preferenziale senza avviare il procedimento di controllo previsto dalla Convenzione.”
In altre parole: l’autorità doganale può autonomamente constatare l’errore giuridico senza necessità di ulteriore cooperazione amministrativa, proteggendo così il sistema doganale unionale da tentativi di abuso.
Questa decisione:
- Rafforza il ruolo attivo delle dogane europee nel controllo delle dichiarazioni preferenziali;
- Impone agli operatori commerciali (importatori e rappresentanti doganali) un altissimo livello di diligenza nel verificare la correttezza della documentazione d’origine;
- Chiarisce che non basta confidare nella documentazione proveniente da autorità di paesi terzi: è necessario verificare autonomamente che i regimi preferenziali siano effettivamente applicabili.
Chi opera nel commercio internazionale deve pertanto dotarsi di strumenti interni per il controllo delle regole di origine e per la verifica della validità dei certificati, specialmente nei casi di cumulo diagonale o situazioni complesse.
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