Origine

Origine preferenziale: l’UE riscrive le procedure.

By 2 Luglio 2026No Comments

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183, pubblicato il 3 giugno 2026, la Commissione europea modifica in modo esteso il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè il testo che disciplina le procedure applicative del Codice doganale dell’Unione.

Il provvedimento riguarda l’origine preferenziale delle merci: il sistema che consente, in presenza di un accordo commerciale o di un regime preferenziale, di applicare dazi ridotti o nulli alle importazioni e di rilasciare prove di origine per le esportazioni.

La novità non consiste in una modifica generalizzata delle regole di lavorazione o trasformazione che attribuiscono l’origine ai prodotti. Cambiano invece le regole procedurali: come l’origine deve essere dichiarata, documentata, verificata, sostituita e gestita nei rapporti tra fornitori, esportatori, importatori e dogane.

È una riforma importante perché l’origine preferenziale non è più gestibile come un adempimento documentale da affrontare soltanto al momento della spedizione. Diventa sempre più un processo di filiera, fondato su dati, tracciabilità, responsabilità degli operatori e interoperabilità tra sistemi doganali.

L’origine preferenziale consente di applicare il trattamento daziario previsto dagli accordi di libero scambio dell’Unione europea, dalla convenzione paneuromediterranea, dal sistema delle preferenze generalizzate e da altri regimi tariffari preferenziali.

Per ottenere il beneficio, non è sufficiente che la merce sia prodotta o spedita da un determinato Paese. Occorre che:

  • il prodotto rispetti la regola di origine prevista dal singolo accordo;
  • la filiera produttiva sia documentata;
  • la prova di origine sia rilasciata nella forma prevista;
  • l’esportatore, l’importatore o il rispeditore possiedano i requisiti richiesti;
  • la dichiarazione doganale riporti correttamente la richiesta di preferenza;
  • l’operatore sia in grado di sostenere una verifica successiva.

Il regolamento 2026/1183 interviene proprio su questi passaggi, con l’obiettivo dichiarato di uniformare le prassi degli Stati membri, ridurre gli oneri amministrativi e preparare il passaggio a una gestione elettronica delle prove di origine.

La prima modifica è strutturale. La disciplina dell’origine preferenziale viene riorganizzata in sottosezioni dedicate:

  • alle regole procedurali applicabili ai regimi preferenziali;
  • al sistema degli esportatori registrati, REX;
  • al sistema delle preferenze generalizzate, SPG;
  • alle misure commerciali autonome;
  • alla cooperazione amministrativa;
  • alla certificazione elettronica dell’origine;
  • alle dichiarazioni del fornitore.

La riorganizzazione può sembrare formale, ma ha un impatto operativo rilevante. Le imprese e i professionisti non potranno più basarsi soltanto sui vecchi riferimenti normativi o sulle prassi consolidate: occorrerà aggiornare procedure, istruzioni operative, manuali interni, modelli di dichiarazione e controlli informatici.

Il regolamento introduce inoltre definizioni espressamente riferite a:

  • documento relativo all’origine, ossia il documento con cui un’autorità competente, un esportatore o un rispeditore dichiara che il prodotto è originario;
  • regime preferenziale, ossia l’accordo o il regime attraverso il quale l’Unione applica misure tariffarie preferenziali;
  • fornitore e acquirente, ai fini delle dichiarazioni del fornitore;
  • carattere originario, inteso come carattere preferenziale o non preferenziale della merce nell’ambito delle dichiarazioni di filiera.

Queste definizioni sono importanti perché confermano che la prova dell’origine non è più legata esclusivamente al rapporto esportatore-dogana: coinvolge anche il rapporto tra imprese della stessa catena di approvvigionamento.

Esportatore autorizzato: resta uno strumento centrale, ma con una disciplina più essenziale

Il regolamento riscrive la disciplina dell’esportatore autorizzato.

L’esportatore autorizzato rimane il soggetto che, quando previsto dal singolo accordo preferenziale, può compilare dichiarazioni di origine o dichiarazioni su fattura senza essere limitato dalle soglie di valore normalmente applicabili agli esportatori non autorizzati. La nuova formulazione chiarisce che l’autorizzazione viene concessa esclusivamente alle persone che soddisfano le condizioni previste dalle disposizioni di origine dello specifico regime preferenziale interessato. Le dogane attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione che, quando richiesto, deve figurare nel documento relativo all’origine. Il numero inizia con il codice ISO dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione.

REX: la registrazione diventa ancora più centrale

Il regolamento consolida e amplia il ruolo del sistema REX, il sistema elettronico degli esportatori registrati.

Il REX non è un’autorizzazione nel senso tradizionale del termine. È una registrazione che consente all’esportatore di compilare attestazioni o dichiarazioni di origine nei regimi che lo prevedono, compreso il sistema SPG e numerosi accordi preferenziali dell’Unione.

Una delle novità più operative è il rafforzamento dell’obbligo di indicare il numero REX.

Gli esportatori unionali registrati devono indicare il proprio numero REX nei documenti relativi all’origine che compilano per prodotti originari, indipendentemente dal valore della spedizione.

Lo stesso principio vale per gli esportatori registrati dei Paesi beneficiari SPG: il numero REX deve essere riportato nelle attestazioni di origine anche quando il valore della spedizione è inferiore alla soglia di 6.000 euro.

La soglia di 6.000 euro resta rilevante, ma con una funzione diversa. In assenza di una specifica soglia prevista dall’accordo, un esportatore non registrato può compilare un documento relativo all’origine fino a 6.000 euro per spedizione. Tuttavia, se un accordo impone espressamente l’indicazione del numero identificativo dell’esportatore a prescindere dal valore, la soglia non si applica.

Questo richiede una verifica puntuale accordo per accordo. Non è corretto applicare automaticamente la regola dei 6.000 euro a tutte le esportazioni preferenziali.

Il regolamento introduce una disposizione specifica sul monitoraggio degli esportatori e rispeditori registrati nell’Unione.

Le autorità doganali dovranno verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla registrazione mediante metodi e intervalli fondati sull’analisi del rischio.

Questo cambia la prospettiva aziendale. Il REX non deve essere considerato un semplice codice da inserire nelle dichiarazioni di origine: comporta un presidio continuativo sulla correttezza delle informazioni registrate e sulla capacità dell’impresa di dimostrare l’origine preferenziale dei prodotti esportati.

Gli esportatori e rispeditori registrati devono infatti comunicare immediatamente ogni modifica dei dati forniti in fase di registrazione. La mancata comunicazione può condurre alla revoca della registrazione.

La revoca può inoltre intervenire quando l’operatore:

  • cessa l’attività di esportatore o rispeditore;
  • non soddisfa più le condizioni per operare nei regimi preferenziali;
  • dichiara di non voler più utilizzare il sistema;
  • compila ripetutamente documenti di origine con dati non veritieri per ottenere indebitamente il trattamento preferenziale;
  • non adempie gli obblighi previsti dagli accordi preferenziali applicabili.

In caso di revoca dovuta a dichiarazioni non veritiere, mancato rispetto degli obblighi o mancato aggiornamento dei dati, una nuova registrazione richiede che l’operatore dimostri di aver sanato la situazione che ha determinato il provvedimento.

Per le imprese, la gestione REX deve quindi entrare nei controlli di compliance doganale, con responsabilità chiare e una verifica periodica delle dichiarazioni emesse.

La dichiarazione del fornitore cambia impostazione

Uno degli aspetti più importanti del regolamento riguarda le dichiarazioni del fornitore.

La dichiarazione del fornitore è il documento con cui un’impresa stabilita nell’Unione comunica al proprio cliente informazioni sul carattere originario delle merci. È uno strumento essenziale nelle filiere industriali: l’esportatore finale può dimostrare l’origine preferenziale del proprio prodotto solo se dispone di informazioni attendibili sull’origine dei materiali acquistati.

Il nuovo articolo 61 chiarisce che il fornitore rilascia la dichiarazione per consentire all’acquirente di utilizzare le informazioni relative al carattere originario delle merci nell’ambito di uno o più regimi preferenziali.

La dichiarazione può riguardare:

  • una singola spedizione;
  • più spedizioni di merci identiche fornite durante un determinato periodo.

Può essere rilasciata anche dopo la consegna delle merci e può essere compilata e scambiata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo da fornitore e acquirente, compresi strumenti informatici.

La novità più significativa è il passaggio a un elenco di dati standardizzati e codificati. L’obiettivo è rendere le dichiarazioni più adatte alle reali catene di produzione e approvvigionamento e facilitarne lo scambio elettronico e il trattamento automatizzato.

Questo significa che le imprese dovranno superare progressivamente la gestione informale delle dichiarazioni del fornitore, spesso basata su modelli Word, PDF non strutturati, e-mail prive di riferimenti completi o dichiarazioni generiche non collegate a specifici regimi preferenziali.

La dichiarazione dovrà essere coerente con:

  • il prodotto fornito;
  • la regola di origine applicabile;
  • l’accordo preferenziale interessato;
  • l’eventuale cumulo utilizzato;
  • il periodo di validità;
  • le informazioni tecniche e contabili che consentono di ricostruire l’origine.

Il fornitore deve inoltre informare immediatamente l’acquirente quando la dichiarazione non è corretta o non è più applicabile, anche solo per alcune delle spedizioni interessate.

Questa previsione è particolarmente delicata. Non basta rilasciare una dichiarazione iniziale: il fornitore deve monitorare eventuali cambiamenti nella composizione del prodotto, nei fornitori a monte, nei processi produttivi, nei codici di classificazione, nelle regole di origine applicabili o nelle condizioni di cumulo.

Il regolamento semplifica la verifica delle dichiarazioni del fornitore, affidandola alla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri.

Le autorità doganali del Paese in cui è stabilito l’acquirente possono chiedere alle autorità dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di verificare l’accuratezza della dichiarazione.

La richiesta deve contenere tutte le informazioni e i documenti disponibili e deve indicare le ragioni della verifica.

L’autorità interpellata deve comunicare l’esito entro 120 giorni dalla richiesta. Se non arriva risposta entro tale termine, oppure se la risposta non consente di confermare che il fornitore ha rispettato i propri obblighi, la dichiarazione non può essere presa in considerazione per determinare l’origine delle merci.

Questo punto deve essere valutato con estrema attenzione dagli esportatori. Una dichiarazione del fornitore non verificabile, incompleta o non sostenuta da documentazione adeguata può compromettere il rilascio della prova di origine del prodotto finito e, di conseguenza, il trattamento preferenziale richiesto dal cliente estero.

La verifica dell’origine non riguarda più soltanto il produttore finale. Può risalire lungo tutta la filiera.

Conoscenza dell’importatore: la preferenza senza prova di origine richiede un dossier solido

Il regolamento disciplina espressamente l’applicazione della preferenza basata sulla conoscenza dell’importatore, quando prevista dall’accordo preferenziale.

In alcuni accordi, l’importatore può chiedere il trattamento tariffario preferenziale senza disporre di una dichiarazione di origine rilasciata dall’esportatore. Deve però essere in possesso di informazioni sufficienti per dimostrare che le merci rispettano le regole di origine applicabili.

La semplificazione documentale non equivale a una semplificazione probatoria.

La conoscenza dell’importatore richiede un dossier che consenta di dimostrare, se richiesto:

  • classificazione tariffaria del prodotto;
  • regola di origine applicabile;
  • processo produttivo;
  • origine e valore dei materiali utilizzati;
  • eventuale applicazione del cumulo;
  • rispetto delle lavorazioni sufficienti;
  • identità del produttore;
  • documentazione commerciale e produttiva di supporto.

Il regolamento consente alle dogane dello Stato membro di importazione di richiedere assistenza alle autorità dello Stato membro in cui è stabilito l’importatore. Anche in questo caso, il termine previsto per la risposta è di 120 giorni.

In assenza di risposta o in presenza di informazioni insufficienti, le autorità doganali possono negare il trattamento preferenziale.

Per gli importatori, la conoscenza dell’importatore deve quindi essere utilizzata solo quando l’azienda ha un reale accesso alla documentazione di origine e dispone di una struttura interna in grado di valutarla. Non può essere trattata come una semplice alternativa formale al certificato o alla dichiarazione di origine.

Documenti di origine scaduti: apertura importante, ma non automatica

Il regolamento introduce una regola generale che consente alle dogane degli Stati membri di accettare, in determinate condizioni, un documento relativo all’origine anche dopo la scadenza del suo periodo di validità.

La possibilità si applica quando le merci sono state presentate in dogana prima della scadenza del documento, al momento della custodia temporanea o del vincolo a determinati regimi speciali, quali:

  • transito esterno;
  • perfezionamento attivo;
  • deposito doganale;
  • ammissione temporanea;
  • zona franca.

Per utilizzare il documento scaduto devono essere rispettate condizioni precise:

  • il documento deve essere già in possesso del dichiarante e registrato nelle sue scritture;
  • la dichiarazione di immissione in libera pratica deve fare riferimento al documento di origine;
  • il Paese di origine preferenziale e i riferimenti al documento devono essere indicati, o poter essere indicati, nella dichiarazione per il regime speciale;
  • la domanda di trattamento preferenziale non può essere presentata oltre due anni dalla data di rilascio o compilazione del documento;
  • le dogane devono poter verificare la richiesta.

La disposizione è utile per gli operatori che gestiscono merci in deposito o sotto regime speciale, ma non deve essere interpretata come una sanatoria generalizzata. La tracciabilità documentale deve essere già presente al momento del vincolo della merce.

Sostituzione delle prove di origine nell’Unione

Il regolamento semplifica anche la sostituzione dei documenti relativi all’origine.

Quando merci originarie, coperte da una prova di origine, non sono ancora state immesse in libera pratica e sono sotto controllo doganale nell’Unione, il documento originario può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi per consentire l’immissione in libera pratica delle merci.

La validità del documento sostitutivo non può superare quella del documento originario.

La sostituzione può essere effettuata da un esportatore o rispeditore stabilito nell’Unione, attraverso un’attestazione di origine sostitutiva conforme ai criteri dell’allegato 22-20.

La novità è rilevante per operatori logistici, distributori, hub europei, depositi doganali e imprese che frazionano le spedizioni dopo l’arrivo nell’Unione.

Il regolamento prevede anche una procedura di verifica tra Stati membri: se la domanda di preferenza basata sul documento sostitutivo è sottoposta a controllo, la dogana dello Stato membro di immissione in libera pratica può chiedere all’autorità dello Stato membro dell’esportatore o rispeditore il documento iniziale di origine. La verifica resta quindi ancorata alla prova originaria.

La sostituzione non crea una nuova origine e non elimina la necessità di conservare il collegamento documentale tra la merce frazionata e il documento iniziale.

Perfezionamento attivo: continuità dell’origine preferenziale, ma solo in condizioni definite

Il nuovo articolo 69 bis disciplina un tema molto rilevante per gli operatori che utilizzano il perfezionamento attivo.

Quando merci non unionali, dotate di origine preferenziale nell’ambito di un regime preferenziale, sono vincolate al perfezionamento attivo, i prodotti trasformati ottenuti possono conservare, al momento dell’immissione in libera pratica, la stessa origine preferenziale delle merci iniziali.

La regola non si applica però se:

  • nella trasformazione sono utilizzate anche altre merci non unionali, comprese merci originarie nell’ambito di un diverso regime preferenziale;
  • i prodotti trasformati sono ottenuti da merci equivalenti;
  • è stata autorizzata la riesportazione temporanea per perfezionamento complementare.

Quando la regola è applicabile, il documento di origine emesso per le merci vincolate al perfezionamento attivo equivale a un documento di origine per i prodotti trasformati.

È una semplificazione potenzialmente molto utile, ma richiede una gestione rigorosa della contabilità di magazzino, dell’identificazione delle merci, della segregazione delle origini e delle condizioni autorizzative del regime.

SPG: il REX diventa definitivamente il perno del sistema

Il regolamento aggiorna in modo significativo anche la disciplina del Sistema delle Preferenze Generalizzate.

Il passaggio dal certificato di origine Form A al sistema REX è ormai consolidato. Il nuovo testo rafforza la gestione della registrazione, gli obblighi documentali degli esportatori dei Paesi beneficiari e i meccanismi di verifica.

Gli esportatori registrati nei Paesi beneficiari devono:

  • mantenere una contabilità adeguata relativa alla produzione e alla fornitura delle merci;
  • conservare i documenti relativi ai materiali utilizzati;
  • conservare la documentazione doganale relativa ai materiali;
  • conservare per almeno tre anni, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge nazionale, le attestazioni di origine rilasciate e la documentazione relativa a materiali, produzione e scorte;
  • fornire alle autorità competenti copie o elenchi delle attestazioni di origine emesse.

La Commissione rafforza inoltre il principio secondo cui le verifiche devono basarsi su una valutazione del rischio, superando la distinzione tra controlli a campione e controlli fondati su ragionevoli dubbi.

Per gli importatori UE che utilizzano preferenze SPG, questo comporta un livello di attenzione maggiore nella verifica preventiva delle attestazioni di origine e della validità del numero REX dell’esportatore.

Digitalizzazione: arriva e-PoC UE per i certificati elettronici di origine

Uno dei passaggi più strategici del regolamento è l’istituzione del sistema europeo di certificati elettronici di prova dell’origine, denominato e-PoC UE.

L’obiettivo è sostituire progressivamente i certificati cartacei con un processo elettronico di rilascio, verifica e scambio delle prove di origine.

Il sistema dovrà essere interconnesso con i sistemi doganali nazionali attraverso EU CSW-CERTEX, il sistema di scambio certificati dello sportello unico doganale europeo.

In prospettiva, ciò consentirà di verificare automaticamente, durante lo sdoganamento, la corrispondenza tra le informazioni contenute nei certificati EUR.1 e i dati dichiarati in dogana.

Il regolamento prevede un percorso graduale:

  • il sistema e-PoC UE sarà utilizzato dagli Stati membri per la certificazione elettronica dell’origine secondo le tempistiche previste dal regolamento;
  • la cooperazione amministrativa con i Paesi della convenzione PEM attraverso e-PoC potrà iniziare dalla data stabilita dagli accordi tra le parti, ma non prima del 26 giugno 2030;
  • lo scambio automatico tra sistemi doganali nazionali ed e-PoC UE per verificare la corrispondenza tra certificati EUR.1 e dichiarazioni doganali decorrerà dal 29 giugno 2033.

La digitalizzazione non elimina la responsabilità dell’operatore. Al contrario, rende più immediata la rilevazione di incoerenze tra certificato, dichiarazione doganale, origine dichiarata, esportatore e merce effettivamente importata o esportata.

Cosa devono fare le imprese

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma alcune disposizioni hanno date di applicazione differite, in particolare quelle relative alle dichiarazioni del fornitore e alla digitalizzazione dei certificati di origine.

Le imprese non dovrebbero attendere l’entrata in applicazione delle singole scadenze per intervenire. È opportuno avviare subito un progetto di verifica dell’origine preferenziale.

Il regolamento 2026/1183 segna un passaggio importante nella gestione dell’origine preferenziale.

L’Unione europea non si limita a semplificare alcuni documenti. Sta costruendo un modello nel quale l’origine deve essere:

  • tracciabile lungo la filiera;
  • supportata da dati strutturati;
  • verificabile dalle autorità;
  • collegata alle dichiarazioni doganali;
  • aggiornata quando cambiano fornitori, materiali o processi;
  • gestibile in formato elettronico.

Per le imprese che esportano, il rischio non è soltanto il mancato rilascio di una dichiarazione di origine. Una gestione debole può comportare la perdita della preferenza per il cliente estero, recuperi daziari, contestazioni contrattuali, revoca dello status REX o dell’autorizzazione e perdita di competitività commerciale.

Per gli importatori, il rischio è la richiesta di preferenze senza un dossier sufficiente a dimostrare l’origine, soprattutto quando si utilizza la conoscenza dell’importatore o quando la merce è stata movimentata attraverso depositi, regimi speciali o operatori intermedi.

L’origine preferenziale non può più essere affidata a una formula inserita in fattura all’ultimo momento. Deve essere governata come un processo aziendale permanente, documentato e integrato con le decisioni di acquisto, produzione, vendita e logistica.

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