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Origine preferenziale PEM: nuove regole per dichiarazioni e prove

By 21 Agosto 2025No Comments

Con l’avviso del 18 agosto 2025, ADM ha informato gli operatori dell’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 agosto. Il provvedimento modifica il Reg. (UE) 2015/2447 sulle disposizioni di applicazione del CDU, introducendo aggiustamenti importanti in tema di dichiarazioni del fornitore e prove dell’origine preferenziale.

Alla base dell’intervento c’è il periodo transitorio, avviato il 1° gennaio 2025 e della durata di un anno, durante il quale coesistono due insiemi di regole di origine:

  • la Convenzione PEM originaria;
  • la Convenzione PEM riveduta, come modificata dalla decisione n. 1/2023.

Questa duplice cornice giuridica ha determinato la nascita di due zone di cumulo distinte, creando l’esigenza di maggiore chiarezza lungo la catena di fornitura.

Il regolamento introduce alcuni punti chiave che gli operatori devono recepire rapidamente:

  • Indicazione obbligatoria del quadro giuridico: le dichiarazioni del fornitore, comprese quelle a lungo termine, devono specificare se l’origine è determinata secondo la Convenzione PEM originaria o riveduta. Fino al 31 dicembre 2025, in assenza di tale indicazione, la dichiarazione si considera riferita automaticamente alla versione originaria.
  • Uso flessibile delle dichiarazioni: negli scambi tra le Parti della Convenzione, è possibile utilizzare dichiarazioni del fornitore basate sulla PEM originaria come documenti giustificativi per rilasciare o compilare prove di origine conformi alla PEM riveduta. Questa possibilità, tuttavia, si limita a prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del Sistema Armonizzato. Resta fermo l’onere dell’esportatore di verificare condizioni di cumulo e coerenza normativa.
  • Aggiornamento degli allegati del Reg. 2015/2447: gli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 sono stati modificati con l’introduzione di note esplicative che chiariscono la necessità di indicare il quadro giuridico applicato e il meccanismo di default.

Gli operatori sono chiamati ad adeguare i propri modelli e sistemi gestionali per:

  • indicare correttamente il quadro giuridico nelle dichiarazioni del fornitore;
  • presidiare la coerenza documentale lungo la filiera, evitando incongruenze tra le due zone di cumulo;
  • conservare documentazione idonea a supporto delle condizioni di origine dichiarate.

In sintesi, la norma vuole garantire certezza giuridica e ridurre i rischi di contestazioni, ma impone alle imprese un’attenta revisione dei propri processi di compliance.

Il regolamento entra in vigore il 31 agosto 2025, ma le disposizioni si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2025, in linea con l’avvio del periodo transitorio della Convenzione PEM.

👉 In C-Trade leggiamo in questa riforma un messaggio chiaro: nell’origine preferenziale non basta più “sapere” da dove arriva la merce, bisogna anche dichiarare con precisione quale regola si sta applicando. Perché tra vecchia e nuova PEM, la differenza non è un dettaglio, ma può cambiare l’esito di un’intera catena di fornitura.

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