Origine

Origine non preferenziale: certificati digitali, controlli rafforzati e nuove prove documentali

By 2 Luglio 2026No Comments

L’origine delle merci rappresenta uno degli elementi fondamentali del diritto doganale. Non serve soltanto a determinare l’applicazione delle preferenze tariffarie previste dagli accordi di libero scambio, ma costituisce anche il presupposto per l’applicazione di numerose misure di politica commerciale, contingenti tariffari, dazi antidumping, restrizioni all’importazione e regimi tariffari speciali.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1422 della Commissione, pubblicato il 30 giugno 2026, l’Unione europea modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 introducendo un importante aggiornamento delle norme procedurali relative alla prova dell’origine non preferenziale.

Le modifiche si inseriscono nel più ampio processo di digitalizzazione delle procedure doganali europee e rafforzano gli strumenti di controllo a disposizione delle autorità doganali.

Negli ultimi anni la Commissione europea ha avviato un ampio processo di digitalizzazione degli scambi documentali tra autorità doganali e organismi competenti. Il nuovo regolamento costituisce uno dei tasselli di questo percorso. L’obiettivo è consentire l’utilizzo del sistema elettronico ELAN per la gestione dei certificati di origine utilizzati nei regimi speciali di importazione non preferenziali, eliminando progressivamente la documentazione cartacea e rendendo più sicuri gli scambi informativi tra autorità europee e Paesi terzi. La riforma nasce anche dall’esigenza di ridurre il rischio di falsificazione dei certificati di origine e di uniformare le procedure di verifica tra tutti gli Stati membri.

Arrivano i certificati di origine elettronici

La principale novità riguarda il riconoscimento dei certificati di origine elettronici. L’articolo 57 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 viene completamente riscritto prevedendo che, per i regimi speciali di importazione non preferenziali che vi fanno riferimento, il certificato di origine sia messo a disposizione attraverso il sistema ELAN. Durante il periodo transitorio continuerà comunque ad essere possibile utilizzare certificati rilasciati secondo i modelli previsti dalla normativa vigente, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico o firmati digitalmente, purché dotati degli elementi necessari a garantirne l’autenticità. Il regolamento chiarisce inoltre che le autorità emittenti dei Paesi terzi dovranno conservare copia dei certificati rilasciati e che i certificati emessi dopo l’esportazione saranno ammessi solo nei casi espressamente previsti dalla normativa, ad esempio in presenza di errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Più controlli sull’autenticità dei certificati

Le modifiche interessano anche le procedure di verifica. Durante il periodo transitorio i Paesi terzi dovranno comunicare alla Commissione non soltanto i dati relativi alle autorità emittenti, ma anche i facsimili dei timbri utilizzati e, ove disponibili, gli strumenti informatici che consentono di verificare online l’autenticità dei certificati elettronici. La Commissione trasmetterà tali informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora un Paese terzo non adempia a tali obblighi informativi, le autorità doganali europee potranno negare l’applicazione dei regimi speciali di importazione non preferenziali. Si tratta di una novità significativa, poiché il corretto funzionamento del sistema dipenderà anche dalla collaborazione delle autorità competenti dei Paesi esportatori.

Cambiano anche i controlli a posteriori

Il regolamento interviene in maniera sostanziale anche sull’articolo 59 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, dedicato ai controlli successivi allo sdoganamento. Le autorità doganali potranno richiedere verifiche non solo quando sussistano dubbi circa la correttezza dell’origine dichiarata, ma anche quando vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità del certificato stesso. Le richieste dovranno essere motivate e accompagnate da tutte le informazioni disponibili che giustifichino il controllo. Le autorità emittenti dovranno comunicare i risultati delle verifiche nel più breve tempo possibile; in assenza di risposta entro sei mesi, le autorità doganali dell’Unione potranno negare il beneficio previsto dal regime speciale di importazione. Questa previsione rafforza sensibilmente i controlli documentali e rende ancora più importante la tracciabilità della documentazione utilizzata dagli operatori.

La modifica più interessante sotto il profilo operativo riguarda l’introduzione del nuovo articolo 59-bis. La disposizione è strettamente collegata al Regolamento (UE) 2026/1455, che ha introdotto nuove preferenze tariffarie per numerose merci originarie degli Stati Uniti. Quando tali preferenze vengono applicate facendo ricorso alle regole di origine non preferenziale, il semplice certificato di origine non sarà più sufficiente.

L’importatore dovrà infatti essere in grado di dimostrare anche che:

  • le merci sono state trasportate direttamente dal Paese di origine verso l’Unione europea;
  • oppure, se sono transitate attraverso Paesi terzi, sono rimaste sotto vigilanza doganale;
  • eventuali operazioni effettuate durante il transito si sono limitate a quelle necessarie per conservarne lo stato o per apporre marchi, etichette, sigilli o altra documentazione richiesta dalla normativa.

Si tratta di un rafforzamento della prova dell’origine che mira a ridurre il rischio di elusione delle nuove misure tariffarie.

Cosa cambia per le imprese

Per gli operatori economici il regolamento comporta un progressivo cambiamento delle modalità con cui dovrà essere gestita la documentazione di origine. Le imprese dovranno verificare che i certificati ricevuti siano conformi ai nuovi requisiti, conservare adeguatamente la documentazione relativa al trasporto internazionale e predisporre procedure interne che consentano di dimostrare la continuità del percorso logistico delle merci quando richiesto.

Anche gli spedizionieri, i rappresentanti doganali e gli esportatori dei Paesi terzi saranno chiamati a collaborare più strettamente per garantire la disponibilità delle prove richieste in caso di controlli successivi.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1422 dimostra come la digitalizzazione delle procedure doganali non si traduca soltanto in una semplificazione amministrativa.

L’introduzione dei certificati elettronici è infatti accompagnata da un parallelo rafforzamento dei controlli sull’autenticità della documentazione e sull’effettiva origine delle merci.

La disponibilità di sistemi elettronici condivisi tra autorità doganali europee e Paesi terzi consentirà verifiche più rapide, ma anche controlli più puntuali e difficilmente eludibili.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1422 l’Unione europea compie un ulteriore passo verso la completa digitalizzazione della prova dell’origine non preferenziale, introducendo strumenti più moderni per il rilascio e la verifica dei certificati e rafforzando, al tempo stesso, gli obblighi documentali richiesti agli operatori economici.

Per le imprese importatrici non si tratta di un semplice aggiornamento formale, ma di una modifica destinata ad incidere concretamente sulla gestione della documentazione doganale, sulle verifiche successive allo sdoganamento e sull’accesso ai regimi tariffari speciali.

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L’evoluzione della normativa unionale rende sempre più importante predisporre una documentazione di origine completa, verificabile e coerente con le nuove procedure digitali introdotte dall’Unione europea.

C-Trade supporta le imprese nella gestione dell’origine delle merci, nella verifica della documentazione doganale e nell’applicazione dei regimi tariffari speciali, offrendo assistenza preventiva e supporto in caso di controlli da parte dell’Autorità doganale.

 

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