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Executive Order 14289: fine del “cumulo dei dazi” e inizio di una nuova fase per le importazioni USA

By 25 Maggio 2025No Comments

Dal 16 maggio 2025 è ufficialmente operativo l’Executive Order 14289, pubblicato sul Federal Register il 15 maggio, che segna un cambio epocale nel modo in cui gli Stati Uniti gestiscono l’applicazione delle tariffe su articoli soggetti a più regimi daziari. Un provvedimento che, con pragmatismo e precisione, elimina la stratificazione (stacking) dei dazi doganali e ne razionalizza la gerarchia applicativa.

Ma non è solo una questione normativa: è un vero punto di svolta per l’intero sistema doganale americano — e per tutti noi che ci muoviamo tra HTSUS, Entry Summary, e richieste di rimborso.

Cinque misure, una sola applicazione: l’ordine di priorità

L’Executive Order 14289 stabilisce quale tra le seguenti cinque misure tariffarie prevale, quando un articolo è soggetto a più di una di esse:

  1. Proclamazione 10908 (232 Auto/Ricambi auto)
  2. Executive Order 14193 (IEEPA Canada)
  3. Executive Order 14194 (IEEPA Messico)
  4. Proclamazione 9704 (232 Alluminio)
  5. Proclamazione 9705 (232 Acciaio)

Il principio guida è: “uno solo prevale, gli altri si annullano”, secondo una scala di priorità che impedisce la sovrapposizione delle misure.

Ecco come funziona:

  • Se un articolo è soggetto alla tariffa 232 Auto/Ricambi Auto, non verranno applicate le altre.
  • Se non ricade nella prima, ma è soggetto alle tariffe IEEPA Canada o Messico, le misure su alluminio e acciaio non si applicano.
  • Solo in assenza delle precedenti, entrano in gioco le tariffe 232 su Alluminio e/o Acciaio, che possono anche coesistere tra loro.

Importante notare che le merci ammesse al trattamento USMCA sono esentate da molte di queste misure, ma vanno dichiarate correttamente con i relativi codici HTSUS del Capitolo 99.

Indicazioni pratiche per i depositanti doganali

I depositanti dovranno:

  • Determinare la tariffa applicabile seguendo l’ordine di priorità.
  • Evitare calcoli cumulativi: un solo dazio tra quelli inclusi nell’EO 14289 si applica (salvo la combinazione alluminio/acciaio).
  • Utilizzare i codici corretti del Capitolo 99 per identificare i dazi dovuti e le eventuali esenzioni USMCA.

Esempi operativi:

  • Acciaio dal Canada senza USMCA: codice 9903.01.10, dazio IEEPA Canada.
  • Acciaio dal Canada con USMCA: 9903.81.87 (232 Acciaio) + 9903.01.14 (esenzione IEEPA).

Attenzione: le tariffe fuori dall’ambito dell’EO 14289, come quelle della Sezione 301, antidumping o relative alla catena di fornitura degli oppioidi sintetici, restano invariate e cumulative.

Retroattività e possibilità di rimborso

Un altro elemento essenziale: l’EO 14289 si applica retroattivamente a partire dal 4 marzo 2025. Per tutte le voci inserite per il consumo da quella data in poi, se è stato erroneamente versato un dazio doppio, è possibile chiedere il rimborso:

  • tramite Post Summary Correction (PSC) per le voci non ancora liquidate;
  • oppure tramite protesta secondo il 19 USC 1514, per quelle già liquidate.

Nota bene: nessun rimborso è ammesso per i dazi 232 Auto/Ricambi Auto, essendo in cima alla scala gerarchica. Quindi: se l’articolo è stato correttamente classificato come soggetto a quella misura, il dazio resta dovuto.

Uno strumento operativo per una compliance più intelligente

Con questo provvedimento, l’Amministrazione statunitense non solo semplifica un sistema fin troppo intricato, ma offre agli operatori doganali un nuovo strumento per una gestione efficiente, consapevole e strategica delle proprie importazioni.

Per chi opera ogni giorno con Entry Summary e classificazioni tariffarie, sapere quale dazio si applica (e quale no) può fare la differenza tra un’operazione fluida e un potenziale errore sanzionabile.

La compliance doganale non è più solo materia di interpretazione giuridica: è diventata una disciplina ingegneristica. Fatta di logiche chiare, priorità da rispettare, e decisioni da prendere al millimetro.

 

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