Il 29 agosto 2025, la Corte d’Appello del Circuito Federale degli Stati Uniti – in composizione plenaria – ha messo un freno deciso all’uso disinvolto della politica doganale come strumento di pressione economica. Lo ha fatto con una sentenza destinata a lasciare il segno: V.O.S. Selections, Inc. v. Trump, in cui è stato stabilito che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non autorizza il Presidente degli Stati Uniti a imporre dazi generalizzati, indefiniti nel tempo e virtualmente illimitati nell’ampiezza. In altre parole: anche in stato d’emergenza, i dazi non si possono inventare.
La vicenda ruota attorno a cinque ordini esecutivi con cui l’allora Presidente Trump aveva introdotto, tra il 2023 e il 2025, una nuova serie di dazi su quasi tutte le merci importate. Le misure, note come “Reciprocal Tariffs” e “Trafficking Tariffs”, avevano l’obiettivo di penalizzare una lunga lista di Paesi – inclusi partner come Canada, Messico e Unione Europea – sia per ragioni di riequilibrio commerciale sia per finalità di sicurezza nazionale, in particolare in relazione al traffico di oppioidi sintetici.
A fondamento degli ordini, Trump aveva richiamato l’IEEPA, una legge del 1977 nata per consentire al Presidente di intervenire – con misure economiche, finanziarie e commerciali – in caso di “minacce inusuali e straordinarie” provenienti dall’estero. Ma la Corte ha chiarito che c’è un limite ben preciso tra la regolazione delle importazioni e la modifica unilaterale del sistema tariffario. Secondo i giudici, l’IEEPA non contiene nessuna base testuale che consenta al Presidente di imporre dazi: non si parla mai, nemmeno indirettamente, di “tariffe”, “diritti doganali” o “sovrattasse”. Quando il Congresso ha voluto autorizzare poteri tariffari, lo ha fatto in modo esplicito, come accade per esempio nelle famose sezioni 201, 232 e 301 del Trade Act o nella sezione 122 per le emergenze di bilancia dei pagamenti.
La Corte ha riconosciuto che il potere di “regolare le importazioni” previsto dall’IEEPA può legittimare restrizioni, divieti, autorizzazioni o controlli, ma non l’imposizione strutturale di nuovi dazi a tempo indeterminato. E ha osservato che, se si accettasse l’interpretazione proposta dall’amministrazione, si arriverebbe al paradosso per cui il Presidente – dichiarando una generica emergenza – potrebbe riscrivere il sistema tariffario degli Stati Uniti senza alcun vincolo, né temporale né sostanziale. Questo non solo eccede il mandato dell’IEEPA, ma potrebbe addirittura porre problemi di costituzionalità per eccesso di delega.
Un precedente citato dal Governo, risalente al 1975 – il caso Yoshida II – è stato ritenuto non calzante: in quel caso si parlava di una sovrattassa temporanea, imposta in un contesto ben delimitato, e comunque entro limiti fissati dal Congresso. Nulla a che vedere con i dazi sistemici e duraturi adottati con gli ordini esecutivi di Trump.
Dal punto di vista giuridico, la Corte ha quindi confermato che i dazi imposti con quei cinque ordini presidenziali sono illegittimi, perché adottati senza una base legale sufficiente. Allo stesso tempo, però, ha stabilito che non era corretto – almeno non automaticamente – adottare un’ingiunzione universale (cioè una misura valida per tutti, indistintamente) come aveva fatto il tribunale di primo grado, il Court of International Trade. Il caso è stato quindi rinviato a quest’ultimo perché valuti, alla luce della giurisprudenza più recente, se e come circoscrivere gli effetti pratici della decisione.
È importante sottolineare che la Corte non ha negato la possibilità per un Presidente di adottare misure forti in caso di crisi, ma ha semplicemente affermato che le tariffe doganali non sono uno strumento discrezionale illimitato, soprattutto quando si opera fuori dal perimetro previsto dalla legge.
Per le imprese, la sentenza apre scenari concreti: da un lato, sarà possibile contestare l’applicazione dei dazi basati su questi ordini esecutivi; dall’altro, occorre attendere il nuovo pronunciamento del CIT per capire quali effetti avrà la sentenza e per chi saranno validi. Non si tratta solo di una questione di principio: in ballo ci sono milioni di dollari di dazi già pagati e l’impatto su contratti internazionali, catene di fornitura e scelte strategiche di mercato.
In ogni caso, il messaggio è chiaro: non basta dichiarare un’emergenza per ridisegnare a piacimento la politica commerciale americana. Servono basi giuridiche solide, controlli e – soprattutto – un rispetto sostanziale dei limiti del potere esecutivo.
In un contesto di crescente incertezza normativa e geopolitica, le aziende coinvolte nell’import-export con gli Stati Uniti dovrebbero analizzare con attenzione le proprie posizioni: verificare i codici doganali coinvolti, riesaminare i dazi pagati negli ultimi due anni, aggiornare le clausole contrattuali relative ai costi doganali e, se necessario, prepararsi a eventuali istanze di rimborso o a misure cautelative.