È arrivato all’esame delle Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo che interviene, tra l’altro, sulle disposizioni in materia di sanzioni doganali.
Lo avevamo segnalato già dallo scorso ottobre, prima ancora della pubblicazione ufficiale del testo: l’assurdità dell’onnipresenza del reato di contrabbando – non solo nei casi di evasione sostanziale dei diritti, ma anche per meri errori formali o di liquidazione – continuava a essere il vero nodo irrisolto della disciplina. E oggi, purtroppo, dobbiamo constatare che la direzione rimane invariata.
Il provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo scorso, prevede:
- il raddoppio delle soglie minime per la contestazione del reato di contrabbando e l’avvio dell’azione penale:
→ rimane confermata a €10.000 la soglia per il dazio;
→ viene elevata a €100.000 quella per IVA, accise e diritti doganali diversi dal dazio; - la previsione che nessuna sanzione amministrativa né confisca siano applicabili se la revisione della dichiarazione è richiesta spontaneamente dall’operatore economico;
- la riformulazione delle circostanze aggravanti e l’estinzione dei reati di contrabbando punibili con la sola multa.
Tuttavia, si tratta ancora una volta di interventi parziali e insufficienti.
Se da un lato l’innalzamento delle soglie per l’IVA e le altre imposizioni indirette appare come un timido tentativo di contenere gli eccessi punitivi, dall’altro si lascia completamente invariata la disciplina dell’infedele dichiarazione, continuando a far ricadere nella sfera penale anche violazioni puramente formali o meri errori di calcolo, privi di reale offensività.
In attesa che il Parlamento si esprima entro l’8 maggio, resta l’amara constatazione: si preferisce intervenire a margine, senza affrontare il vero problema.
Così il diritto doganale continua a rimanere ancorato a logiche punitive che penalizzano la buona fede degli operatori e alimentano solo incertezza.