Dogana

IVA all’importazione: l’Agenzia delle Entrate conferma la detraibilità anche senza trasferimento di proprietà

By 21 Agosto 2025No Comments

Con la Risposta n. 213 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su un tema delicato e molto pratico: la detrazione dell’IVA assolta in dogana da parte di un importatore che non sia anche proprietario delle merci.

Il caso concreto

L’istanza riguardava una società italiana (ALFA S.r.l.) operante nel settore farmaceutico, che importa dalla Cina un principio attivo (ZZ) di proprietà di un committente giapponese. Questo materiale viene fornito “free of charge”, ossia senza corrispettivo, ma resta nella disponibilità dell’importatore, che lo consegna a un trasformatore italiano (GAMMA) per ottenere il farmaco finito (YY).

Il prodotto finito viene poi venduto dalla società istante al committente giapponese, con operazioni sia intracomunitarie (ad esempio verso la Germania) sia extra-UE (es. Brasile).
La domanda posta all’Amministrazione era se, pur non essendo proprietaria dei beni importati, la società potesse detrarre l’IVA assolta in dogana ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972.

ALFA ha richiamato normativa, prassi e giurisprudenza, sottolineando che:

  • il diritto a detrazione è principio fondamentale del sistema IVA;
  • l’importatore, anche se non proprietario delle merci, è debitore dell’imposta in dogana;
  • conta l’inerenza dei beni all’attività d’impresa, ossia il loro utilizzo in operazioni soggette a IVA;
  • la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE ha più volte confermato che il diritto a detrazione sorge se i beni importati sono parte del processo economico del soggetto passivo.

L’Agenzia ha richiamato:

  • l’art. 19 del DPR 633/1972, che consente la detrazione dell’IVA “assolta o dovuta” per beni e servizi inerenti l’attività;
  • l’art. 201 della Direttiva IVA, secondo cui l’imposta all’importazione è dovuta dalle persone designate dallo Stato membro;
  • la giurisprudenza UE, che richiede un nesso diretto e immediato tra i costi sostenuti e le operazioni attive del soggetto passivo.

Sulla base di questi principi, l’Agenzia ha concluso che:

  • la proprietà delle merci non è condizione necessaria per il diritto a detrazione;
  • è invece necessario che i beni importati siano utilizzati nell’attività d’impresa, in modo tale che i costi di importazione incidano sul prezzo delle operazioni a valle;
  • nel caso specifico, il principio attivo importato è parte integrante del processo produttivo che porta alla commercializzazione del farmaco: il requisito del nesso diretto e immediato appare dunque soddisfatto.

La detraibilità è riconosciuta a condizione che:

  1. l’IVA doganale sia effettivamente sostenuta e resti a carico della società importatrice;
  2. la dichiarazione doganale sia regolarmente annotata nel registro degli acquisti;
  3. i costi di importazione siano effettivamente incorporati nel prezzo delle cessioni.

Resta impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione, che potrà verificare in concreto i rapporti contrattuali tra le parti e la reale configurazione delle operazioni.

Questa risposta conferma un orientamento già consolidato: non è la proprietà formale del bene a contare, ma l’inerenza all’attività d’impresa. Per le aziende che operano con schemi complessi (conti lavorazione, materie prime fornite dal committente, triangolazioni), la pronuncia offre una base di certezza importante.
Al tempo stesso, l’Agenzia ribadisce l’attenzione agli aspetti contrattuali e documentali: l’onere della prova resta in capo al contribuente, che deve dimostrare il legame tra costi di importazione e attività economica.

La Risposta 213/2025 rappresenta un’ulteriore conferma che, in materia di IVA all’importazione, il diritto a detrazione può essere esercitato anche dall’importatore non proprietario delle merci, purché siano rispettati i requisiti sostanziali e formali richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza UE, con buana pace del rappresentante indiretto che non ha nessuna titolarità alla detrazione.

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