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IVA e Transfer Pricing: la CGUE si pronuncia sul caso Arcomet e apre a un nuovo fronte interpretativo

By 5 Ottobre 2025No Comments

Il 4 settembre 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha pubblicato una decisione destinata a diventare un punto di riferimento nel dibattito sull’interazione tra IVA e prezzi di trasferimento (Transfer Pricing, TP). Con la sentenza nel caso Arcomet Towercranes (C-726/23), la Corte chiarisce quando e come un pagamento infragruppo basato sul metodo TNMM (Transactional Net Margin Method) possa essere considerato un corrispettivo imponibile ai fini IVA.

Un tema delicato e finora poco affrontato a livello europeo, che interessa da vicino tutte le imprese che operano in gruppi multinazionali e utilizzano politiche di transfer pricing per determinare le condizioni economiche delle transazioni interne.

La controversia nasce all’interno del gruppo Arcomet, attivo nel noleggio e nella gestione di gru da cantiere. La casa madre belga, Arcomet Belgium, aveva stipulato con la consociata rumena, Arcomet Romania, un accordo di TP volto a garantire che i margini di profitto operativo della controllata si mantenessero entro un intervallo predeterminato, definito secondo il metodo TNMM.
In base all’accordo:

  • Se il margine operativo scendeva sotto il -0,71%, Arcomet Belgium compensava Arcomet Romania per la perdita eccedente;
  • Se il margine restava tra -0,71% e 2,74%, non veniva effettuato alcun trasferimento;
  • Se il margine superava il 2,74%, Arcomet Romania versava l’utile eccedente ad Arcomet Belgium.

Per gli anni oggetto di controllo, si era verificata una situazione di utile eccedente, e Arcomet Belgium aveva emesso regolari fatture alla controllata rumena, ricevendo i relativi pagamenti. L’autorità fiscale rumena contestava il fatto che tali importi dovessero essere assoggettati a IVA, ritenendoli non collegati a una prestazione specifica.

 La posizione della CGUE: non importa il “perché”, ma il “che cosa”

La CGUE ha confermato che i pagamenti infragruppo effettuati sulla base di un accordo TNMM sono soggetti a IVA, qualora:

  • vi sia una prestazione di servizi identificabile,
  • il pagamento sia previsto contrattualmente come corrispettivo per tale prestazione,
  • e l’importo sia determinato secondo criteri oggettivi e verificabili.

Secondo la Corte, il fatto che la logica del pagamento derivi da un sistema di rettifica dei margini o da un meccanismo di bilanciamento tra le entità del gruppo, non è sufficiente ad escludere l’esistenza di un rapporto sinallagmatico. In altre parole, non conta il fatto che il pagamento serva ad “aggiustare” il profitto, ma il fatto che rappresenti un compenso per una prestazione resa.

E in questo caso, la prestazione c’è: i servizi forniti da Arcomet Belgium (direzione, coordinamento, supporto strategico) costituiscono attività economiche rilevanti ai fini IVA, e la remunerazione calcolata in funzione del margine operativo rappresenta il corrispettivo effettivo.

La sentenza segna un punto fermo importante: non tutte le rettifiche TP sono irrilevanti ai fini IVA. Quando il pricing infragruppo è legato a una prestazione specifica, e tale prestazione è economicamente rilevante, allora il pagamento deve essere trattato come imponibile IVA, anche se determinato secondo logiche di TP.

Questo vale anche se:

  • il pagamento è a conguaglio;
  • l’importo potrebbe variare (in aumento o in diminuzione) a seconda delle performance;
  • esistono soglie di neutralità (come l’intervallo del margine operativo in questo caso).

Ciò che rileva è la presenza di un accordo chiaro, di criteri oggettivi di calcolo e di una prestazione identificabile.

La decisione spinge le imprese a riesaminare con attenzione i propri accordi infragruppo. È fondamentale:

  • disporre di contratti che chiariscano natura e valore delle prestazioni rese;
  • documentare le logiche di TP utilizzate per calcolare le remunerazioni;
  • valutare se e quando i conguagli TP possano generare obblighi IVA;
  • verificare se vi siano impatti sul diritto alla detrazione dell’IVA a monte.

In assenza di un accordo chiaro, o di una connessione diretta tra pagamento e prestazione, le autorità fiscali potrebbero considerare il flusso non imponibile o, peggio, contestare una falsa rappresentazione del corrispettivo, con conseguenze in termini di sanzioni e recuperi.

Quella di Arcomet è la prima sentenza della CGUE che affronta frontalmente l’intersezione tra IVA e TP. Ma non sarà l’ultima. È attesa nel 2026 la decisione nel caso Stellantis Portugal (C-603/24), che affronterà in modo più ampio la questione delle rettifiche di fine anno applicate per finalità di transfer pricing.

Anche in quel caso, si attende dalla Corte un chiarimento decisivo su quando e come una rettifica TP possa essere trattata come variazione imponibile IVA.

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