Dogana

Manifesto di carico: con la Circolare ADM 24/2025 arrivano i chiarimenti sull’obbligo e sulle esenzioni

By 5 Ottobre 2025No Comments

Con la Circolare n. 24 del 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene a chiarire punti operativi cruciali relativi all’obbligo di presentazione del manifesto merci in partenza (MMP) e del manifesto merci in arrivo (MMA), previsti dagli articoli 61 e 62 delle Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) al Codice Doganale dell’Unione, contenute nell’Allegato 1 al D.lgs. 141/2024. I chiarimenti si sono resi necessari alla luce dell’entrata in vigore della Determinazione Direttoriale n. 16914/RU del 25 luglio 2025, che ha normato in dettaglio i casi in cui l’obbligo di presentazione del manifesto si applica – e quelli in cui non è necessario – e ha definito le modalità con cui deve essere adempiuto.

Uno dei punti più importanti riguarda l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo per aeromobili e navi. ADM conferma che la dichiarazione di esportazione costituisce di per sé la prova dell’imbarco, in coerenza con quanto previsto dall’art. 74 DNC e dall’art. 269, par. 2, lett. c) del CDU. Ciò significa che, una volta completate le formalità doganali di esportazione, queste merci mantengono la loro posizione unionale e non sono soggette ad ulteriori adempimenti doganali, a meno che non si applichino normative fiscali speciali (come nel caso di alcolici, tabacchi o prodotti energetici in sospensione d’imposta).

In ogni caso, il manifesto merci in partenza (MMP) deve essere presentato come prova dell’imbarco, anche a fini IVA (ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/1972), ma non è richiesto un successivo manifesto merci in arrivo (MMA) quando le provviste restano a bordo e non vengono sbarcate in porti unionali.

ADM ha confermato anche la possibilità, per alcune situazioni particolari, di continuare ad utilizzare la procedura semplificata del cosiddetto “memorandum di imbarco”, disciplinata dalla Circolare 18/D/2010 e confermata dalla nota 43290/2019. Questa modalità, nazionale e cumulativa, rimane utile nei casi in cui l’emissione della dichiarazione di esportazione in tempo reale non sia possibile, ad esempio per carenze logistiche o operazioni molto rapide.

La circolare interviene anche su un altro aspetto controverso: le categorie di navi esentate dalla presentazione del manifesto. Viene chiarito che la definizione di “navi da diporto” deve intendersi in senso ampio, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione, e quindi senza alcuna distinzione tra imbarcazioni sopra o sotto i 24 metri. Diverso è il discorso per le navi da crociera, che, svolgendo attività commerciale, non possono rientrare tra le navi da diporto e sono quindi soggette alla presentazione del manifesto, solo nel caso in cui intendano sbarcare merci non unionali. Se tali merci restano a bordo, non è richiesto alcun adempimento aggiuntivo.

ADM ha colto l’occasione per elencare anche una serie di situazioni operative in cui non è richiesto il manifesto di carico, tra cui:

  • il carico/scarico temporaneo delle merci per motivi logistici, come accade quando una nave deve momentaneamente sbarcare parte del carico per stivare altre merci (caso tipico: navi da crociera o aerei cargo);
  • il trasporto di merci non unionali scortate da un T1 a bordo di navi o aeromobili in servizio su tratte unionali, purché siano autorizzati ai sensi dell’art. 233, par. 4, lett. e) CDU;
  • il trasporto marittimo regolare autorizzato (RSS – Regular Shipping Services) in cui le merci siano già vincolate a T1;
  • i trasporti in cabotaggio nazionale per merci unionali scortate da T2L;
  • i beni privati trasportati a seguito di passeggeri, ad esempio autovetture caricate su traghetti o navi passeggeri dirette in Paesi extra-UE.

ADM precisa inoltre che nel caso di partenze extra-UE, il manifesto deve essere sempre presentato se è obbligatoria anche la dichiarazione doganale pre-partenza (art. 263 CDU), salvo i casi di esonero espressamente previsti dall’art. 245 del Regolamento Delegato 2446/2015.

Il valore della Circolare 24/2025 va ben oltre la ripetizione della norma: fornisce un quadro interpretativo uniforme, utile a evitare approcci divergenti nei diversi Uffici doganali, soprattutto alla luce del recente riassetto normativo legato al D.lgs. 141/2024.

ADM invita espressamente le Direzioni territoriali a vigilare sull’applicazione coerente delle istruzioni contenute nel testo, e a segnalare eventuali difficoltà operative per intervenire tempestivamente.

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