Il 17 ottobre 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2055 recante la modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici.
E’ stata, infatti, aggiunta la voce “78. Microparticelle di polimeri sintetici, che sono dei polimeri solidi che devono soddisfare determinate condizioni, oltre a 2 nuove appendici 15 e 16, che riguardano rispettivamente le norme concernenti la dimostrazione della degradabilità e della solubilità dei polimeri.
Fra i prodotti comuni interessati dalla restrizione vi sono:
- il materiale granulare da intaso utilizzato per le superfici sportive artificiali;
- i cosmetici;
- i detergenti.
Come riportato nei considerando, la presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana.
Tali polimeri sono diffusi nell’ambiente e sono stati rinvenuti anche nell’acqua potabile e in alimenti. Essi si accumulano nell’ambiente e contribuiscono all’inquinamento da microplastica.
Sull’argomento è intervenuta anche la dogana con una nota precisando che è vietato immettere sul mercato microparticelle di polimeri sintetici “sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso; tale divieto “non si applica all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o contenute in miscele immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023”
La prima immissione sul mercato limita la portata della restrizione alla prima persona fisica o giuridica che fornisce o mette a disposizione sostanze, miscele o articoli sul mercato dell’UE. In pratica, se le microparticelle di polimeri sintetici che soddisfano la definizione della restrizione n. 78 dell’allegato XVII sono state immesse sul mercato/importate1 nell’UE/SEE come sostanze in quanto tali o contenute in miscele prima del 17 ottobre 2023, allora potranno rimanere nell’UE /mercato SEE. Se, tuttavia, non sono state ancora importate, ovvero non hanno raggiunto l’UE/SEE entro tale data, non saranno considerate “immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023” e si applicherà la restrizione.
È opportuno precisare che anche il glitter è da considerarsi come sostanza/miscela ai sensi del regolamento REACH, pertanto esso è nell’ambito della restrizione. Infatti, sebbene la forma delle particelle sia importante per l’effetto scintillante e luccicante tipico del glitter, ai fini della funzione la composizione chimica è più importante della forma, della superficie o del design, perché questi effetti luminosi possono essere realizzati solo attraverso determinate composizioni chimiche (il glitter non è da considerarsi articolo).
Laddove il glitter è parte integrante di un articolo la restrizione non si applica in quanto gli articoli sono fuori campo di applicazione della restrizione.
Se il glitter non è parte integrante di un articolo a cui il glitter è apposto la restrizione si applica.
È responsabilità del produttore o importatore UE di un oggetto decidere se tale oggetto debba essere considerato un articolo ai sensi di REACH.