Con la sentenza del 1° agosto 2025 nella causa C-206/24, Caves Andorranes, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha fornito un’interpretazione di rilievo dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione riscossi indebitamente.
La decisione, che trae origine da una domanda pregiudiziale della Cour de cassation francese, riguarda un punto cruciale per le amministrazioni doganali: quando e in quali condizioni esse sono tenute a rimborsare i dazi indebitamente riscossi senza una richiesta dell’operatore.
Secondo la CGUE, l’obbligo per un’autorità doganale di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi esiste solo se tale autorità accerta essa stessa, entro tre anni dalla contabilizzazione dei dazi, che essi sono stati indebitamente riscossi.
Tale accertamento implica necessariamente che l’amministrazione conosca l’identità dell’operatore interessato e l’importo da rimborsare.
In altre parole, la semplice possibilità o sospetto di un errore non basta: il rimborso d’ufficio è dovuto soltanto se l’amministrazione dispone di tutte le informazioni necessarie a procedere.
Quando invece tali dati non siano disponibili, la Corte impone comunque all’autorità competente un obbligo attivo di reperire le informazioni necessarie, attraverso misure adeguate e proporzionate, per poter rispettare il proprio dovere di rimborso.
Il caso Caves Andorranes
La controversia nasce da una richiesta di rimborso avanzata da Logistica i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA, società andorrana che aveva versato dazi doganali poi risultati incompatibili con il diritto dell’Unione.
Le autorità francesi avevano ritenuto di non dover procedere d’ufficio al rimborso, sostenendo che l’obbligo si applica solo nei casi in cui il carattere indebito della riscossione sia stato formalmente accertato entro il termine triennale e con piena conoscenza dei soggetti e degli importi coinvolti.
La Corte, pur confermando la necessità di questo accertamento entro tre anni, ha chiarito che le autorità doganali non possono restare passive: devono attivarsi per ottenere le informazioni che consentano di individuare i beneficiari del rimborso, purché tale attività non comporti oneri eccessivi o sproporzionati.
Con questa pronuncia, la CGUE ribadisce il principio di equilibrio tra certezza giuridica e tutela dei diritti degli operatori economici.
Il termine triennale resta un limite invalicabile per la richiesta di rimborso da parte dei contribuenti, ma l’obbligo d’ufficio grava sull’amministrazione solo se questa dispone già — o può ragionevolmente ottenere — gli elementi necessari a riconoscere l’indebito.
La sentenza evidenzia inoltre il valore del principio di buona amministrazione e della cooperazione leale: le dogane non possono eludere la restituzione di somme indebitamente percepite semplicemente invocando la mancanza di dati, quando questi possano essere reperiti con strumenti ordinari e senza eccessiva difficoltà.
La decisione Caves Andorranes avrà un impatto rilevante sulla prassi delle autorità doganali nazionali.
Da un lato, rafforza le garanzie per gli operatori economici, che possono contare su un dovere proattivo delle amministrazioni in presenza di riscossioni illegittime.
Dall’altro, impone alle dogane un onere amministrativo aggiuntivo, richiedendo di attivarsi anche in assenza di un’istanza formale, qualora abbiano elementi sufficienti per procedere al rimborso.
In un contesto doganale già complesso, la pronuncia potrebbe quindi accentuare le difficoltà operative delle autorità nazionali, che dovranno conciliare il rispetto delle scadenze procedurali con la necessità di garantire una gestione corretta e tempestiva dei rimborsi.
La sentenza Caves Andorranes riafferma un principio di fondo del diritto doganale unionale: la restituzione dei dazi indebitamente riscossi è un dovere giuridico e morale dell’amministrazione, che non può essere subordinato a formalismi se l’irregolarità è nota e documentata.
Si tratta di una decisione destinata a incidere sul comportamento delle dogane nazionali, spingendole verso una maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti degli operatori.