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Transfer price e valore in dogana: il caso Hamamatsu

By 7 Novembre 2022No Comments

Il caso Hamamatsu è giunto a una conclusione sorprendente.
La Corte suprema tedesca ha stabilito che gli aggiustamenti di transfer price retroattivi, sia in aumento che in diminuzione, non hanno alcun impatto sul valore in dogana.
Il 17 maggio 2022, pubblicata a fine settembre 2022, il Tribunale fiscale federale tedesco “BFH” ha emesso la sua sentenza definitiva nel famoso caso Hamamatsu.

Facciamo un passo indietro: il 20 dicembre 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha reso nota la propria decisione (preliminary ruling) in merito al caso Hamamatsu (C-529/16): in breve, il caso sottoposto al vaglio della CGUE riguarda la possibilità di utilizzare ai fini della rideterminazione del valore in dogana gli aggiustamenti di fine anno in relazione al transfer pricing con effetto retroattivo sulle transazioni infragruppo effettuate nei mesi precedenti.
La Corte ha stabilito che le disposizioni dell’Unione Europea in materia doganale non consentono di recepire, ai fini di una correzione dei valori doganali dichiarati in precedenza al momento delle importazioni, gli aggiustamenti di prezzo con valore retroattivo a partire dall’inizio del medesimo periodo di imposta, in quanto tali modifiche (indipendentemente dal fatto che abbiano segno positivo o negativo) non erano state quantificate ex-ante, ovvero al momento della effettuazione originaria delle operazioni.
La causa prende avvio dalla domanda di rimborso dei dazi doganali presentata al competente ufficio tedesco dalla società Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH, filiale locale dell’omonimo gruppo giapponese Hamamatsu Photonics. Si rappresenta come Hamamatsu avesse sottoscritto un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento con l’amministrazione finanziaria tedesca adottando il Residual Profit Split quale metodologia per la fissazione dei prezzi infragruppo.

In particolare, la transfer pricing policy convenuta prevedeva un meccanismo di aggiustamento prezzi qualora al termine del periodo di imposta i prezzi di trasferimento applicati avessero determinato una marginalità al di fuori di un range risultante da una apposita analisi di benchmark. A seguito dell’aggiustamento, la filiale tedesca decideva quindi di presentare apposita richiesta di rimborso dei dazi doganali che risultavano essere stati pagati in eccesso. Le autorità doganali tedesche respingevano tuttavia tale richiesta. Hamamatsu impugnava così la decisione delle autorità doganali innanzi alla competente commissione tributaria di Monaco di Baviera, la quale sospendeva il procedimento, sottoponendo alla CGUE quesiti in merito alla possibilità di utilizzare i prezzi di trasferimento per determinare il valore in dogana delle merci qualora detti prezzi siano poi soggetti ad eventuali aggiustamenti successivi dopo il termine del periodo di imposta e in caso affermativo, se rettifiche successive di prezzo possano essere fatte valore anche ai fini di una rideterminazione del valore in dogana.

La CGUE ha colto l’occasione per sottolineare come il metodo del Transaction Value basato sul valore attribuito alle merci all’atto di importazione non è praticabile se il valore delle stesse merci non può essere individuato con certezza sin dal momento in cui esse vengono immesse in libera circolazione. In tali casi, si dovrebbero infatti utilizzare metodi alternativi.
La CGUE ha affermato che il metodo del Transaction Value dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti tali beni e che sono passibili di una valorizzazione economica. Pertanto, il parere della CGUE è che non può essere utilizzata una metodologia che comporti la fatturazione di un valore iniziale successivamente modificato per effetto di un aggiustamento complessivo (flat-rate) operato dopo la chiusura dell’esercizio sociale.
Quindi, la suprema corte tedesca chiarisce che gli aggiustamenti sul valore, derivante da transfer price, se intercorsi successivamente alle importazioni sono irrilevanti ai fini del valore in dogana.
Sebbene la sentenza del BFH sia applicabile solo in Germania, altre autorità doganali dell’UE e la Commissione europea hanno atteso con impazienza l’esito di questo caso nella speranza di sviluppare un approccio allineato sul trattamento degli adeguamenti retroattivi dei prezzi di trasferimento dal punto di vista della valutazione doganale.
Attendiamo ora una pronuncia della UE sul tema e poi delle dogane nazionali visto che in Italia sono molte le aziende che praticano tp adjustment.
Di fatto chi ha già provveduto è stato il regno unito che ha pubblicato l’avviso 252 modificando il metodo 1 ovvero il valore di transazione prendendo le posizioni della sentenza del caso Hamamatsu.

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