Dogana

Transito obbligato: l’assurdo delle accise

By 22 Aprile 2025No Comments

Negli ultimi mesi si sono consolidate nuove prassi operative in materia di esportazione dei prodotti sottoposti ad accisa, alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa unionale e nazionale, in particolare con l’applicazione della Direttiva (UE) 2020/262 e del Regolamento Delegato (UE) 2018/1063.

Le nuove disposizioni prevedono che i prodotti soggetti ad accisa, quando destinati all’esportazione, debbano essere vincolati al regime di transito esterno, applicando quindi le regole doganali previste dal Codice Doganale dell’Unione (CDU) anziché le tradizionali regole della circolazione in sospensione d’accisa.
Una modifica che, sulla carta, dovrebbe favorire una maggiore tracciabilità dei movimenti fino all’uscita effettiva dal territorio unionale, ma che nella pratica genera effetti tutt’altro che semplici, soprattutto per chi opera all’interno di depositi fiscali.

È proprio nel contesto dei depositi fiscali che emergono le maggiori criticità operative.
Come noto, il deposito fiscale rappresenta il luogo dove i prodotti soggetti ad accisa possono essere detenuti, trasformati o spediti in regime sospensivo.
In molti casi, all’interno di questi depositi agiscono operatori logistici terzi, legati al titolare del deposito tramite contratti di prestazione di servizi. Sono loro che, in base alla gestione operativa concordata, si occupano della movimentazione e della predisposizione delle operazioni doganali, senza che la merce lasci fisicamente il deposito. Ed è qui che il nuovo assetto normativo entra in cortocircuito.
Con l’obbligo di vincolare al transito esterno i prodotti da esportare, si pretende che l’operatore logistico, che spesso non è titolare di deposito fiscale né rientra nelle categorie espressamente previste per deroghe, debba assumersi il ruolo di speditore autorizzato per poter gestire l’esportazione dal deposito.
Un vincolo che, nella pratica, complica enormemente la gestione logistica, imponendo procedure doganali pensate per merci di altra natura (merci non unionali o non soggette ad accisa), invece che per prodotti già soggetti a controllo fiscale.

Il transito esterno è uno strumento tecnico perfettamente logico per merci terze o in uscita da un deposito doganale puro, ma forzarlo su merci in accisa significa sovrapporre regimi inutilmente, moltiplicando i rischi documentali senza alcun vantaggio effettivo nei controlli.

Il paradosso si acuisce se si osserva l’effetto pratico sulle diverse tipologie di merce:
una birra con accisa assolta, regolarmente pronta per l’esportazione, non può essere sdoganata da un luogo approvato, perché la normativa storica vieta operazioni semplificate sui prodotti soggetti ad accisa.
Al contrario, una birra ancora in sospensione d’accisa, molto più delicata sotto il profilo dei controlli fiscali, può essere esportata sfruttando la procedura del transito esterno, a condizione che l’operatore ottenga l’autorizzazione come speditore.

In altre parole, viene penalizzato chi ha già assolto l’accisa e reso più complesso un processo che, invece, per logica dovrebbe essere il più semplice e rapido possibile.

Non va dimenticato poi che, pur in presenza di questi cambiamenti profondi, manca ancora una presa di posizione chiara e ufficiale da parte dell’Agenzia delle Dogane su come adeguare l’operatività quotidiana nei depositi fiscali, lasciando gli operatori in un limbo fatto di interpretazioni non uniformi e rischi di contenzioso.

Alla luce di questo scenario, appare evidente l’urgenza di un intervento normativo o interpretativo che restituisca coerenza al sistema, correggendo le distorsioni create da un’applicazione meccanica di regole pensate per contesti molto diversi.
In un mondo in cui la logistica e la compliance doganale richiedono certezza e fluidità, non ci si può permettere che a essere svantaggiati siano proprio coloro che rispettano le regole fino in fondo.

E’ arrivato, altresì,  il momento di rivedere la struttura dei luoghi approvati.

 

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