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Usa e Alluminio: dazio del 200% per chi non dichiara i Paesi di fusione e colata

By 18 Giugno 2025No Comments

Con un aggiornamento operativo reso noto il 13 giugno 2025 tramite il messaggio CSMS #65340246, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha introdotto importanti novità in materia di tracciabilità per le importazioni negli Stati Uniti di prodotti derivati dell’alluminio, soggetti alle misure previste dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962.

Cosa cambia a partire dal 28 giugno 2025?
Gli importatori che non siano in grado di dichiarare il Paese di “smelt” (fusione) e/o di “cast” (colata) dell’alluminio saranno obbligati a indicare esplicitamente “unknown” nella dichiarazione doganale. A fronte di tale omissione, verrà automaticamente applicato un dazio ad valorem del 200%, equiparato a quello previsto per le importazioni originarie della Federazione Russa.

Fino ad oggi, in via transitoria, era stato concesso agli operatori di indicare un paese terzo (diverso dagli Stati Uniti) nel caso in cui non fossero in grado di identificare l’origine della fusione e colata. Questa possibilità viene ora definitivamente superata, in un’ottica di rafforzamento delle misure di sicurezza economica e controllo sull’origine delle materie prime strategiche.

Chi può beneficiare di esenzioni
Resta salva l’esenzione dal dazio del 50% – aumentato di recente per effetto delle ultime disposizioni tariffarie – per i prodotti in cui sia dimostrabile che l’alluminio sia stato fuso e colato interamente negli Stati Uniti.

Cosa devono fare gli operatori economici
Per evitare l’applicazione del dazio del 200%, sarà cruciale disporre di un sistema affidabile di tracciabilità della supply chain. Le imprese esportatrici verso gli Stati Uniti dovranno potenziare i propri strumenti di due diligence e raccogliere, in modo documentato e verificabile, i dati relativi ai Paesi in cui avvengono le fasi di lavorazione dell’alluminio, dalla fusione fino alla colata.

Obblighi dichiarativi nel dettaglio
Gli importatori dovranno utilizzare i codici HTSUS 9903.85.67 o 9903.85.68 a seconda della classificazione specifica del prodotto, e dovranno indicare:

  • il codice ISO del Paese per la fusione primaria (“Y”) e/o secondaria (non sarà possibile indicare “N” per entrambe);

  • il codice ISO del Paese in cui ha avuto luogo l’ultima colata.

L’inosservanza di tali obblighi – o la semplice mancanza di informazioni tracciabili – comporterà l’immediata applicazione delle sanzioni tariffarie previste.

Un rischio economico concreto per chi esporta negli USA
L’indicazione di “unknown” avrà un impatto economico rilevante, rendendo di fatto antieconomiche molte spedizioni. Le imprese dovranno quindi agire per tempo, attivandosi con i propri fornitori e partner logistici per raccogliere e conservare le informazioni necessarie.

C-Trade grazie alla propria consolidata esperienza in materia di compliance doganale e alla collaborazione con professionisti qualificati negli Stati Uniti, è a disposizione per supportare le aziende nella predisposizione di una strategia doganale efficace ed efficiente.

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