La valutazione dei beni immateriali ai fini doganali continua a essere una delle aree più complesse e sfumate del diritto doganale unionale. A ricordarcelo è il recente parere dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-307/23, che affronta un tema tanto tecnico quanto rilevante: i costi di progettazione delle etichette devono essere inclusi nel valore in dogana delle merci importate?
Il caso nasce da una situazione apparentemente semplice.
Un acquirente dell’Unione Europea aveva fornito a un fornitore extra-UE di prodotti alimentari dei modelli di stampa gratuiti, realizzati da uno studio grafico europeo, destinati alla produzione delle etichette delle lattine da esportare nell’UE. In dogana, tuttavia, si è posta la questione: questi costi di progettazione, sostenuti nell’UE e forniti gratuitamente al produttore estero, devono essere inclusi nel valore doganale delle lattine importate?
La risposta dipende dall’inquadramento giuridico della spesa.
Se i costi sono considerati parte dei “costi dei contenitori”, rientrano nel valore doganale ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del Codice Doganale Comunitario (oggi articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del Codice Doganale dell’Unione).
Al contrario, se sono qualificati come aiuti immateriali – ossia servizi di progettazione forniti dal compratore e realizzati nell’UE – allora sono esclusi dal valore doganale (articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), CCC / articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), CDU).
L’Avvocato Generale propende per la prima interpretazione: secondo il suo parere, la progettazione delle etichette rientra tra i costi dei contenitori.
Nel ragionamento, le lattine alimentari vengono considerate un tutt’uno con il loro contenuto: il contenitore, ai fini doganali, include tutti gli elementi necessari al trasporto, alla conservazione e alla commercializzazione del prodotto.
Poiché le etichette identificano il contenuto e ne consentono la vendita, esse costituiscono parte integrante del contenitore. Di conseguenza – conclude l’Avvocato Generale – i costi di progettazione delle etichette dovrebbero essere inclusi nel valore in dogana (parr. 28-30 del parere).
Nel suo ragionamento, l’AG esclude inoltre che tali costi possano essere qualificati come “aiuti immateriali”, poiché questa categoria si riferisce a servizi che incidono direttamente sulle merci, non sui loro imballaggi o contenitori (parr. 33-38).
Tuttavia, se la Corte di Giustizia dovesse confermare tale posizione, si consoliderebbe una tendenza preoccupante: l’inclusione nel valore doganale di elementi di produzione intellettuale sviluppati all’interno dell’Unione Europea.
Un precedente emblematico è la sentenza BMW (C-509/19), che aveva già esteso il concetto di “valore doganale” a costi di sviluppo tecnico realizzati nell’UE ma connessi alle merci importate.
È vero che non esiste un principio assoluto che escluda dai calcoli doganali i servizi prestati nel territorio dell’Unione; tuttavia, la ratio legis dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), dell’Accordo OMC sul valore in dogana sembra indicare la direzione opposta: evitare che i servizi nazionali gonfino artificialmente il valore doganale delle merci importate.
In altre parole, i dazi doganali dovrebbero catturare il valore economico delle merci importate alla frontiera, non quello dei servizi intellettuali già prodotti all’interno delle economie europee.
La decisione finale della Corte di Giustizia chiarirà se – e fino a che punto – il confine tra beni materiali e contributi immateriali continuerà a spostarsi.