Nel mondo doganale esistono temi che, più di altri, mettono in crisi anche gli operatori più strutturati. Il valore in dogana è sicuramente uno di questi. Non perché manchino le norme, ma perché la realtà economica evolve molto più velocemente della loro interpretazione.
La sentenza della Corte di Giustizia del 26 marzo 2026, causa C-307/23, si inserisce esattamente in questo spazio: quello in cui il diritto deve inseguire modelli commerciali sempre più complessi, immateriali e interconnessi.
E lo fa affrontando una questione apparentemente semplice, ma in realtà estremamente attuale: cosa succede quando il valore di un prodotto non è dato solo dalla merce, ma anche da ciò che la rende vendibile?
Il caso prende le mosse da un’operazione piuttosto comune. Un’azienda europea importa prodotti alimentari in conserva da Paesi terzi. Nulla di straordinario, se non fosse per un dettaglio che, come spesso accade in dogana, diventa decisivo. Le etichette applicate sulle confezioni non sono progettate dal produttore, ma dall’acquirente europeo.
Le maquette vengono realizzate da agenzie di design all’interno dell’Unione e poi trasmesse gratuitamente ai fornitori esteri, che le utilizzano per stampare e applicare le etichette sui prodotti.
Il prezzo pagato al fornitore include il costo della scatola e dell’etichetta fisica, ma non quello della progettazione grafica. Ed è proprio qui che nasce il problema. Perché, in apparenza, si tratta solo di un servizio immateriale. Ma in realtà è qualcosa di più: è ciò che rende il prodotto riconoscibile, vendibile, conforme al mercato.
La questione arriva davanti alla Corte di Giustizia con un interrogativo molto preciso: i costi sostenuti per la progettazione delle etichette devono essere inclusi nel valore in dogana? E, soprattutto, in quale categoria rientrano?
Da un lato, potrebbero essere considerati servizi immateriali (design), che – secondo le regole doganali – rilevano solo se svolti fuori dall’Unione.
Dall’altro, potrebbero essere letti come elementi connessi al contenitore del prodotto, quindi sempre rilevanti, indipendentemente dal luogo in cui sono stati realizzati. La differenza non è tecnica, ma sostanziale. Perché da essa dipende l’obbligo o meno di includere tali costi nel valore dichiarato.
La Corte sceglie un approccio che potremmo definire “economico-funzionale”. Non si ferma alla natura immateriale del servizio, né al luogo in cui è stato svolto.
Si concentra invece su un elemento chiave: il legame tra quel costo e il prodotto importato.
E la conclusione è chiara: se il servizio immateriale presenta un legame stretto con il contenitore del prodotto, il relativo costo deve essere incluso nel valore in dogana Le etichette, infatti, non sono un elemento accessorio qualsiasi.
Sono parte integrante della presentazione commerciale del prodotto. Informano, promuovono, rendono il bene idoneo alla vendita. Non sono necessarie alla produzione del contenuto (il cibo), ma sono essenziali per la sua immissione sul mercato. Ed è proprio questa funzione che le rende rilevanti ai fini doganali.
La sentenza va oltre il caso specifico e ribadisce un principio fondamentale: il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale della merce. Questo significa includere non solo ciò che è visibile o materialmente incorporato, ma anche ciò che contribuisce economicamente al prodotto.
In un’economia sempre più basata su intangibili – design, brand, know-how – questo passaggio è tutt’altro che marginale.
Anzi, segna un’evoluzione chiara: la dogana non guarda più solo alla merce, ma al sistema di valore che la circonda.
Per le imprese, le implicazioni sono immediate.
Ogni volta che l’acquirente:
- fornisce gratuitamente elementi immateriali;
- sostiene costi di progettazione, design o sviluppo;
- mette tali elementi a disposizione del produttore extra-UE;
Si apre una domanda che non può più essere ignorata: questi costi stanno contribuendo al valore del prodotto importato? Se la risposta è sì, il rischio è evidente: dichiarazioni incomplete, recuperi a posteriori, esposizione sanzionatoria. Ed è proprio questo il punto più delicato: non sempre ciò che rileva ai fini doganali è evidente nei documenti commerciali.
La Corte, in fondo, ci ricorda qualcosa che spesso si tende a dimenticare il valore in dogana non coincide con il prezzo fatturato. È una costruzione giuridica che deve rappresentare fedelmente la realtà economica dell’operazione. E questa realtà, oggi più che mai, è fatta anche di elementi immateriali, difficili da quantificare ma impossibili da ignorare.
In un contesto in cui anche un file grafico può incidere sul valore in dogana, la gestione di questo elemento non può più essere lasciata all’improvvisazione.
Diventa fondamentale analizzare i flussi contrattuali, comprendere il ruolo degli intangibili e strutturare correttamente la determinazione del valore.
Se vuoi verificare se i tuoi processi di importazione sono realmente allineati alle più recenti interpretazioni europee, o se desideri costruire un modello solido e difendibile di determinazione del valore in dogana, questo è il momento giusto per farlo.
Perché, oggi più che mai, ciò che non si vede… è proprio ciò che fa la differenza.