La determinazione del valore in dogana rappresenta, da sempre, uno degli snodi più complessi e delicati del diritto doganale. Non si tratta solo di un esercizio tecnico, ma di un elemento che incide direttamente sulla base imponibile e, quindi, sull’ammontare dei dazi dovuti.
Con l’avviso del 3 marzo 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ufficialmente reso disponibile la versione italiana delle Linee guida sulla semplificazione della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’art. 73 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) , già pubblicate dalla Commissione europea.
Si tratta di un intervento di grande rilievo operativo, che mira a chiarire modalità, condizioni e limiti di utilizzo di uno strumento ancora poco utilizzato ma estremamente strategico: la cosiddetta dichiarazione concordata sul valore
Le Linee guida europee chiariscono innanzitutto il perimetro normativo della semplificazione, che trova fondamento nell’articolo 73 CDU e nell’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2446. Il principio è semplice nella sua formulazione, ma complesso nella sua applicazione: quando alcuni elementi del valore in dogana non sono quantificabili al momento dell’accettazione della dichiarazione, le autorità doganali possono autorizzare l’operatore a determinarli sulla base di criteri predeterminati .
Questo accade frequentemente nella pratica commerciale. Si pensi, ad esempio, a:
- royalties calcolate sulle vendite future;
- costi di trasporto o assicurazione non ancora definitivi;
- aggiustamenti di prezzo legati a contratti complessi.
In assenza di semplificazione, l’alternativa sarebbe il ricorso alla dichiarazione incompleta (art. 166 CDU), con l’obbligo di presentare successivamente dichiarazioni integrative, spesso onerose e ripetitive.
Il cuore della disciplina non è tanto la semplificazione in sé, quanto l’equilibrio tra esigenze contrapposte: da un lato, la necessità di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, dall’altro, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Le Linee guida sono molto chiare: la semplificazione può essere concessa solo se il valore determinato tramite criteri semplificati non si discosta in modo significativo da quello che si otterrebbe con il metodo ordinario . Questo implica un cambio di approccio per le imprese: non basta dimostrare la difficoltà di determinazione del valore, ma è necessario costruire un sistema affidabile, documentato e verificabile.
Uno degli aspetti più rilevanti, anche in chiave strategica, è rappresentato dalle condizioni richieste per ottenere l’autorizzazione. Le Linee guida individuano due macro categorie di requisiti:
La prima riguarda la natura dell’operazione: l’operatore deve dimostrare che l’utilizzo della procedura ordinaria comporterebbe costi amministrativi sproporzionati, soprattutto in presenza di operazioni ripetitive e standardizzate.
La seconda riguarda invece l’affidabilità dell’operatore:
- assenza di violazioni gravi o ripetute;
- sistema contabile conforme ai principi generalmente accettati;
- adeguata organizzazione amministrativa e sistemi di controllo interno .
È evidente il richiamo ai criteri AEO. Non a caso, per gli operatori già certificati, parte delle verifiche può essere semplificata.
Dal punto di vista operativo, il vero fulcro della semplificazione è la formula proposta dall’operatore.
Non si tratta di un dettaglio tecnico, ma del cuore dell’autorizzazione: l’impresa deve proporre un metodo di calcolo basato su dati oggettivi, storici o contrattuali, in grado di determinare gli elementi del valore in modo attendibile .
Questo comporta:
- analisi dei contratti (licenze, trasporti, servizi);
- utilizzo di dati storici;
- coerenza con la contabilità aziendale;
- tracciabilità delle informazioni.
In altri termini, la dichiarazione concordata sul valore non è una semplificazione “automatica”, ma una semplificazione costruita su misura, che richiede una forte maturità organizzativa.
Un errore frequente è considerare la semplificazione come una riduzione dei controlli.
Le Linee guida chiariscono esattamente il contrario.
L’autorizzazione comporta precisi obblighi:
- utilizzo limitato alle operazioni autorizzate;
- aggiornamento continuo delle informazioni;
- comunicazione di qualsiasi variazione rilevante .
Inoltre, la semplificazione è soggetta a:
- monitoraggio periodico (anche annuale);
- controlli post-importazione;
- possibile sospensione, revoca o annullamento.
Particolarmente rilevante è l’effetto retroattivo in caso di annullamento: le dichiarazioni già effettuate possono essere riesaminate con conseguente rideterminazione del debito doganale.
Le Linee guida si inseriscono pienamente nel processo di digitalizzazione doganale.
Le autorizzazioni vengono gestite attraverso:
- il Customs Decision System (CDS);
- lo EU Trader Portal o i portali nazionali .
Questo implica che le imprese devono essere pronte a gestire:
- flussi documentali digitali;
- tracciabilità delle decisioni;
- interoperabilità tra sistemi.
L’introduzione (e ora il chiarimento operativo) rappresenta un passaggio importante per le imprese che operano con modelli commerciali complessi.
Da un lato, offre vantaggi concreti:
- riduzione degli adempimenti ripetitivi;
- maggiore certezza nella determinazione del valore;
- semplificazione dei flussi dichiarativi.
Dall’altro lato, richiede:
- un elevato livello di compliance;
- investimenti in sistemi contabili e di controllo;
- una governance doganale strutturata.
Le nuove linee guida ADM segnano un ulteriore passo verso una dogana moderna, basata su dati, affidabilità e cooperazione tra operatori e amministrazione.
La semplificazione della determinazione del valore non è una scorciatoia, ma uno strumento evoluto che premia le imprese più organizzate e trasparenti.
Per le aziende italiane, il messaggio è chiaro: il futuro della compliance doganale passa sempre più attraverso processi strutturati, dati affidabili e capacità di dialogo con l’autorità.