Le recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea nei casi Massimo Dutti (C-500/24) e Logista (C-348/24) riportano in primo piano una delle questioni più complesse della valutazione doganale: la qualificazione della “vendita per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione” in presenza di vendite successive di merci destinate a un deposito doganale.
A distanza di poche settimane l’una dall’altra, le due decisioni affrontano scenari quasi identici dal punto di vista giuridico (de jure), ma ne traggono conclusioni diametralmente opposte, alimentando un dibattito che tocca il cuore stesso dell’armonizzazione tra il diritto doganale dell’UE e i principi stabiliti dall’Accordo sul valore in dogana dell’OMC (GATT 1994).
Ai sensi dell’articolo 70 del Codice doganale dell’Unione (CDU), il valore in dogana si basa sul “valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione”.
Quando una merce è oggetto di vendite successive, la prassi e la giurisprudenza hanno a lungo discusso quale tra esse possa essere considerata “la vendita rilevante” ai fini del valore doganale.
Le difficoltà emergono in particolare nei casi in cui:
- la merce viene venduta più volte prima di entrare fisicamente nel territorio dell’UE;
- è collocata in deposito doganale in attesa di successiva immissione in libera pratica o riesportazione;
- e le varie vendite avvengono extra-UE, spesso tra soggetti non residenti.
È in questo contesto che si inseriscono le due sentenze, nate da questioni pregiudiziali quasi sovrapponibili, ma con esiti sorprendentemente divergenti.
Nel caso Massimo Dutti, la Corte è stata chiamata a chiarire se la prima vendita, avvenuta tra due operatori extra-UE, potesse essere considerata “vendita per l’esportazione verso l’Unione”, quando le merci erano state successivamente vendute a un soggetto dell’UE e introdotte in deposito doganale.
La risposta della Corte è netta: no.
Secondo i giudici di Lussemburgo, la prima vendita non può essere considerata “per l’esportazione” quando, in quella fase, non vi era certezza che le merci fossero destinate al mercato dell’UE.
Il semplice fatto che fossero successivamente introdotte in deposito doganale o messe in libera pratica non basta a provare che la prima transazione avesse quello specifico scopo.
La Corte introduce così un nuovo e rigoroso onere probatorio: occorre dimostrare, attraverso elementi oggettivi e documentali, che al momento della vendita originaria le merci erano specificamente destinate a essere commercializzate nell’Unione.
Un criterio che, se applicato rigidamente, rischia di essere quasi impossibile da soddisfare, specie nei settori in cui le merci vengono vendute in blocco, in forma generica o attraverso canali distributivi globali (ad esempio materie prime, componenti elettronici, abbigliamento).
In sostanza, la Corte sposta l’asse interpretativo dal piano economico a quello probatorio: l’intenzione del venditore non è più sufficiente, occorrono prove concrete di destinazione.
Una posizione che rompe con la flessibilità tradizionalmente riconosciuta dal diritto doganale internazionale e introduce una nuova incertezza nel calcolo del valore di transazione.
Completamente diverso l’approccio nella sentenza Logista.
Anche in questo caso si trattava di una prima vendita extra-UE, seguita da una vendita successiva e dal collocamento delle merci in un deposito doganale prima dell’immissione in libera pratica.
Eppure, la Corte giunge alla conclusione opposta: la prima vendita può essere considerata una vendita “per l’esportazione verso l’Unione”, senza che sia necessario dimostrare che, in quella fase, l’intenzione del venditore fosse quella di destinarle specificamente al mercato europeo.
In altre parole, il fatto stesso che la prima vendita determini l’introduzione della merce in un deposito doganale dell’UE è sufficiente a caratterizzarla come vendita per l’esportazione.
La Corte adotta dunque un criterio presuntivo: l’esistenza di una catena logistica che porta all’ingresso nel territorio doganale è già indice di destinazione all’esportazione.
È interessante notare che, per giustificare tale impostazione, la Corte richiama le regole sul calcolo dell’obbligazione doganale, e non direttamente i principi dell’OMC sul valore in dogana.
Un approccio che, seppur pragmatico, rischia di creare una commistione tra concetti distinti — la determinazione del valore doganale e la nascita del debito doganale — con possibili ripercussioni sulla coerenza del sistema.
Il contrasto tra Massimo Dutti e Logista è tanto evidente quanto problematico.
Entrambe le sentenze nascono da un’analoga configurazione fattuale, ma adottano criteri opposti per definire il nesso tra la vendita e l’esportazione:
| Aspetto | Massimo Dutti (C-500/24) | Logista (C-348/24) |
| Natura della vendita | Prima vendita extra-UE seguita da deposito doganale | Prima vendita extra-UE con successiva immissione in libera pratica |
| Criterio adottato | Serve la prova oggettiva della destinazione all’UE | È sufficiente la collocazione in deposito doganale |
| Onere della prova | In capo all’importatore | Superato per presunzione di destinazione |
| Fondamento normativo | Art. 147, par. 1, Atto di esecuzione CDU | Art. 147, par. 2, Atto di esecuzione CDU |
| Riferimento ai principi OMC | Assente o marginale | Indiretto, ma confuso con la logica dell’obbligazione doganale |
In sostanza, Massimo Dutti esalta la prova, Logista l’intenzione.
La prima introduce rigidità, la seconda semplifica.
Il risultato complessivo è una frattura interpretativa che rischia di disorientare gli operatori economici e le autorità doganali.
Ciò che desta maggiore preoccupazione è il fondamento giuridico delle due decisioni.
In entrambe le pronunce, la Corte si appoggia in modo significativo sugli articoli 147 dell’Atto di esecuzione del CDU, anziché sull’articolo 70 del Codice doganale o sull’articolo 1 dell’Accordo OMC sul valore in dogana.
Questo approccio solleva un dubbio metodologico:
le disposizioni di esecuzione possono davvero modificare o ridefinire concetti essenziali della valutazione doganale?
Se il valore in dogana è un concetto armonizzato a livello mondiale, introdurre distinzioni o condizioni probatorie specifiche per l’UE rischia di rompere l’uniformità del sistema multilaterale e di creare divergenze tra l’interpretazione europea e quella dell’OMC.
La giurisprudenza Massimo Dutti–Logista sembra così riflettere due anime della Corte: una più formalista, attenta alla coerenza interna del diritto unionale; l’altra più funzionale, volta a garantire l’efficacia pratica delle operazioni doganali.
Ma tra le due, manca un equilibrio stabile.
Alla fine, il messaggio che esce da queste sentenze è ambivalente.
L’Unione Europea, nel tentativo di interpretare il concetto di “vendita per l’esportazione”, sembra essersi allontanata dai principi originari del valore di transazione come espressione di un prezzo effettivo in un contesto economico reale, preferendo una lettura amministrativa e probatoria.
Il rischio è duplice:
- indebolire la certezza del diritto per gli operatori, che non sanno più quale vendita considerare ai fini del valore in dogana;
- ridurre la coerenza dell’UE con le regole dell’OMC, compromettendo l’uniformità internazionale nella determinazione del valore doganale.
Come spesso accade, la Corte ha voluto chiarire — ma ha finito per moltiplicare i dubbi.
E nella complessa architettura del diritto doganale europeo, dove ogni parola pesa come una tonnellata, questa duplice pronuncia lascia aperta una domanda cruciale:
il valore in dogana dell’Unione sta ancora camminando accanto al diritto dell’OMC, o ha iniziato a prendere una strada tutta sua?